Trib. Rieti, sentenza 12/12/2024, n. 242

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rieti, sentenza 12/12/2024, n. 242
Giurisdizione : Trib. Rieti
Numero : 242
Data del deposito : 12 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 1335/2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato ex art. 127 ter
c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
nata a [...] il [...], residente in [...]
Mimose n. 16, CAP 02015, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Salvatore
Russo, Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Ottaviano n. 9, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo;

RICORRENTE
Contro
(CF: - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(CF: – (CF: , P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_2
rappresentato e difeso dal Dott. Gianluca Amantea, dipendente della stessa Amministrazione, domiciliato in Viale C. Verani n. 7;
CP_3
PARTE CONVENUTA
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, conveniva in giudizio il convenuto, Parte_1
rivendicando il diritto a vedersi riconosciuta la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente.
A tal proposito la ricorrente, al momento della proposizione del ricorso assunta con contratto
a tempo indeterminato alle dipendenze del , recante data Controparte_4
7 settembre 2022, ha allegato di aver prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente negli anni precedenti, sempre in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, come da contratti ritualmente prodotti, per gli anni scolastici 2019/20;
2020/21;
2021/22.
Tanto premesso, la ricorrente, lamentando di non aver potuto usufruire, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, comma 121 e ss., della l. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) – somma che è riconosciuta, in maniera discriminatoria, ai soli docenti di ruolo, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
1) IN VIA PRINCIPALE, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del
d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il ad assegnare alla Controparte_4
parte ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per
l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt.
2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di €
2 1.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente.
2) IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del , dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 Controparte_4 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/22, condannarsi il ad assegnare alla parte ricorrente la Controparte_4
suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del
d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 1.500,00 (ossia €
500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Il , regolarmente costituitosi, eccepiva, in via preliminare, il difetto Controparte_1 di legittimazione passiva del e dell' Controparte_1 Controparte_5
convenuti in giudizio in luogo della
[...] Controparte_6
nel merito, invocava il limite di cumulabilità di due anni, valorizzando anche il
[...]
termine di prescrizione quinquennale ai fini della rivendicabilità del beneficio nonché la stipulazione di contratti temporanei per supplenze spesso molto brevi e saltuarie, non paragonabili all'attività e programmazione formativa riscontrabile in capo a un soggetto assunto a tempo indeterminato.
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era discussa ex art. 127 ter
c.p.c.
3
In via preliminare, deve ritenersi priva di pregio l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa convenuta, atteso che parte ricorrente ha correttamente individuato nel il soggetto giuridico che, in qualità di datore di Controparte_1
lavoro, riconosce ai docenti il beneficio della carta elettronica del docente e tale è CP_1
stato ritualmente evocato in giudizio.
Giova al riguardo ricordare che il personale della scuola si trova in rapporto organico con
l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, con la conseguenza che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la sola legittimazione passiva del
, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo Istituto o delle altre CP_1
articolazioni del (cfr. Cass. n. 20430/2012;
Cass. n. 6372/2011;
Cass. n. CP_1
21726/2010;
Cass. n. 20521/2008;
Trib. Monza n. 101/2021;
Trib. Forlì n. 96/2021;
Trib. Asti
n. 30/2021;
App. Bari n. 2337/2019;
App. Catanzaro n. 942/2019;
Trib. Milano n. 2964/2015).
D'altra parte, il citato art. 1, comma 122, della L. n. 107/2015 (C.d. Buona Scuola), nel prevedere una riserva di regolamento a favore del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_7
dell'economia e delle finanze con riguardo alla definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta, si riferisce alla adozione della normativa secondaria con riferimento al nuovo strumento della Carta del docente introdotto con la menzionata legge.
In altre parole, la legge ha demandato alla solo Controparte_6
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi