Trib. Ivrea, sentenza 13/01/2025, n. 44
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “Scioglimento
del matrimonio”.
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 795/2024 promossa congiuntamente dai coniugi
( ), nata a [...] in data [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...],
E
(C.F. ) nato a [...] il 09 Parte_2 C.F._2
Novembre 1966, residente in [...],
entrambi elettivamente domiciliati in Chivasso, Via Italia n. 1 presso lo studio e la
persona degli Avv.ti Tiziana Donato, Marco Servente e Carlo Bosi che li rappresentano
e difendono in forza di delega in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della
Repubblica di Ivrea-. CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“- Che il Tribunale di Ivrea, Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi
e contratto in SC in data 21 settembre 1991 Parte_1 Parte_2
(matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del Comune di SC Anno 1991, Parte II,
Serie C, N. 461), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza di provvedere
alle opportune trascrizioni di legge, alle seguenti
CONDIZIONI
1. La casa ex coniugale ubicata in Villareggia viene assegnata alla signora in Parte_1
ragione del fatto che il figlio (affetto da sindrome di Williams) manterrà la propria Per_1
residenza presso la madre.
2. Il sig. contribuirà al mantenimento di versando alla moglie entro Parte_2 Per_1
la data del 15 di ogni mese l'importo mensile di Euro 300,00 (rivalutato annualmente in base alla
variazione dell'indice Istat).
Le spese straordinarie verranno suddivise al 50% tra i genitori e sia per l'individuazione che per
la regolamentazione delle medesime si fa espresso richiamo al Protocollo D'Intesa in uso presso il
Tribunale di Ivrea.
3. Viene revocato ogni obbligo in capo al sig. di contribuire mensilmente al Parte_2
mantenimento della figlia (anche per quanto riguarda le spese straordinarie), essendo la Per_2
ragazza divenuta autonoma economicamente.
4. Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e per l'effetto rinunciano a domandare
l'una all'altra contributi per il proprio personale mantenimento.
5. La signora dichiara, altresì,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “Scioglimento
del matrimonio”.
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 795/2024 promossa congiuntamente dai coniugi
( ), nata a [...] in data [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...],
E
(C.F. ) nato a [...] il 09 Parte_2 C.F._2
Novembre 1966, residente in [...],
entrambi elettivamente domiciliati in Chivasso, Via Italia n. 1 presso lo studio e la
persona degli Avv.ti Tiziana Donato, Marco Servente e Carlo Bosi che li rappresentano
e difendono in forza di delega in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della
Repubblica di Ivrea-. CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“- Che il Tribunale di Ivrea, Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi
e contratto in SC in data 21 settembre 1991 Parte_1 Parte_2
(matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del Comune di SC Anno 1991, Parte II,
Serie C, N. 461), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza di provvedere
alle opportune trascrizioni di legge, alle seguenti
CONDIZIONI
1. La casa ex coniugale ubicata in Villareggia viene assegnata alla signora in Parte_1
ragione del fatto che il figlio (affetto da sindrome di Williams) manterrà la propria Per_1
residenza presso la madre.
2. Il sig. contribuirà al mantenimento di versando alla moglie entro Parte_2 Per_1
la data del 15 di ogni mese l'importo mensile di Euro 300,00 (rivalutato annualmente in base alla
variazione dell'indice Istat).
Le spese straordinarie verranno suddivise al 50% tra i genitori e sia per l'individuazione che per
la regolamentazione delle medesime si fa espresso richiamo al Protocollo D'Intesa in uso presso il
Tribunale di Ivrea.
3. Viene revocato ogni obbligo in capo al sig. di contribuire mensilmente al Parte_2
mantenimento della figlia (anche per quanto riguarda le spese straordinarie), essendo la Per_2
ragazza divenuta autonoma economicamente.
4. Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e per l'effetto rinunciano a domandare
l'una all'altra contributi per il proprio personale mantenimento.
5. La signora dichiara, altresì,
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