Trib. Palmi, sentenza 02/01/2025, n. 1
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del GOP Avv.
Maria Domenica Romeo all'udienza cartolare del 31 dicembre 2024, sulle note scritte depositate dalle parti, ha emesso e dato lettura della seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1504/2023, cui è riunito il proc. n. R.G. 457/2024.
TRA
IL NC (C.F.: [...]), rappresentato e difeso, dall' avvocato Giacomo Francesco
Saccomanno, unitamente all' avv. Giulio Ceravolo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in
Rosarno alla via Tito Speri, 8.
Attore
Contro
BARONE MO, (C.F.: [...]) e
IN LA,(C.F.: [...]) entrambi rappresentati e difesi, dagli avv. ti Antonino e
Giancarlo Parisi ed elettivamente domiciliati presso lo
studio degli stessi, sito in Palmi alla via Francesco Cilea,
15.
Convenuti
Nonché Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato
Sergio Mazzù ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Reggio Calabria alla via S. Francesco da
Paola, 14.
Convenuta
Avente ad oggetto: contratti.
Conclusioni della parti, come da note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE (Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con atto di citazione del 18.11.2023 DI ZO adiva l'intestato Tribunale per ottenere il riconoscimento di una serie di crediti in compensazione ad un debito principale, scaturito dalla sentenza n. 193/2006 dell'intestato Tribunale. L'attore deduceva che il detto procedimento giudiziale era stato azionato per ottenere
l'esecuzione di un contratto preliminare di compravendita del 15.2.1988, intercorso fra le odierne parti in causa, e, che, la suddetta sentenza, disponeva il trasferimento, in suo favore dell'immobile sito in Rosarno, contrada
Monciari o Prenestina, subordinandolo al pagamento del residuo corrispettivo di € 25.822,85. Gli odierni convenuti proponevano appello avverso tale pronuncia, che, veniva rigettato con la sentenza n. 34/2018. A seguito di tali vicende giudiziarie risulterebbero dovute la somma di €
20.648,43 per l'INVIM e la somma di € 18.393,44 per la tassa di registrazione per il trasferimento del terreno a seguito della sentenza n. 193/2006.
Nel
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