Trib. Gela, sentenza 27/05/2024, n. 311
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Testo completo
N. R.G. 1118/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. V A Presidente
dott.ssa S B Giudice
dott. P E Giudice estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1118/2023 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
C.F. ), nato a Gela il 30.11.1968 ed elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. RAGUSA TIZIANA, rappresentante e difensore
Ricorrente
E
RAGUSA TIZIANA (C.F. ), nata a Gela il 14.6.1972 ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il proprio studio rappresentando se stessa ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
Ricorrente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni della parti: le parti chiedono l'integrale accoglimento delle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Con ricorso congiunto i coniugi e Tiziana RAGUSA, premesso di avere Parte_1
contratto a Gela matrimonio concordatario il 28.4.2005 – trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del Comune di Gela, anno 2005 Parte II Serie A n. 27 – unione dalla quale sono nati i figli nata a Catania il 4.4.2008, ed nato a Gela il Persona_1 Persona_2
3.5.2016, e dichiarato di non volersi riconciliare, chiedevano l'omologa della separazione consensuale nonché – cumulativamente – della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza dell'11.3.2024 tenutasi con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Con ordinanza del 28.3.2024 la causa veniva, infine, rimessa al collegio per la decisione.
***
In primo luogo, appare opportuno premettere che l'art. 473 bis.49 c.p.c. ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla L. n. 898/1970.
Sebbene da un punto di vista letterale il legislatore abbia disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande di separazione personale dei coniugi e di divorzio nel solo ambito nell'ambito dei procedimenti contenziosi, occorre rilevare che indici di natura letterale e sistematici inducono a ritenere ammissibile la proposizione di un ricorso cumulativo anche nel contesto della proposizione di una domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Tale interpretazione fa leva sulla ratio sottesa all'introduzione dello strumento processuale del ricorso cumulativo che mira, una volta preso atto dell'irreversibilità della crisi familiare, ad ottenere un "risparmio di energie processuali" derivante dalla concentrazione delle relative attività – da un
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. V A Presidente
dott.ssa S B Giudice
dott. P E Giudice estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1118/2023 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
C.F. ), nato a Gela il 30.11.1968 ed elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. RAGUSA TIZIANA, rappresentante e difensore
Ricorrente
E
RAGUSA TIZIANA (C.F. ), nata a Gela il 14.6.1972 ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il proprio studio rappresentando se stessa ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
Ricorrente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni della parti: le parti chiedono l'integrale accoglimento delle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Con ricorso congiunto i coniugi e Tiziana RAGUSA, premesso di avere Parte_1
contratto a Gela matrimonio concordatario il 28.4.2005 – trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del Comune di Gela, anno 2005 Parte II Serie A n. 27 – unione dalla quale sono nati i figli nata a Catania il 4.4.2008, ed nato a Gela il Persona_1 Persona_2
3.5.2016, e dichiarato di non volersi riconciliare, chiedevano l'omologa della separazione consensuale nonché – cumulativamente – della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza dell'11.3.2024 tenutasi con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Con ordinanza del 28.3.2024 la causa veniva, infine, rimessa al collegio per la decisione.
***
In primo luogo, appare opportuno premettere che l'art. 473 bis.49 c.p.c. ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla L. n. 898/1970.
Sebbene da un punto di vista letterale il legislatore abbia disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande di separazione personale dei coniugi e di divorzio nel solo ambito nell'ambito dei procedimenti contenziosi, occorre rilevare che indici di natura letterale e sistematici inducono a ritenere ammissibile la proposizione di un ricorso cumulativo anche nel contesto della proposizione di una domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Tale interpretazione fa leva sulla ratio sottesa all'introduzione dello strumento processuale del ricorso cumulativo che mira, una volta preso atto dell'irreversibilità della crisi familiare, ad ottenere un "risparmio di energie processuali" derivante dalla concentrazione delle relative attività – da un
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