Trib. Bari, sentenza 06/12/2024, n. 4838
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Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 06/12/2024 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 6021 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
, Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.to RICCIARDI ALFONSO;
-ricorrente-
E
Controparte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti, RONCONI GIOVANNI e MAROZZI ANGELO;
-resistente-
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del 24.05.2023 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere stato assunto dalla società in data 29.12.2017 e di svolgere a tutt'oggi le mansioni Controparte_1 di macchinista, agiva in giudizio per sentire accertare e dichiarare il suo diritto a vedersi riconosciuta la riliquidazione di ciascuna giornata di ferie, con una retribuzione comprensiva delle: indennità di utilizzazione (IUP), indennità di assenza dalla residenza, indennità per lavoro notturno, indennità completamento fine corsa ed, infine, indennità di flessibilità ex accordo aziendale 20.10.2003, limitatamente al periodo dal 29.12.2017 al 31.12.2022, per l'importo complessivo di euro 3.576,44;il tutto con condanna delle spese di lite in distrazione.
Lamentava il he tali suddette indennità, nonostante fossero state a lui retribuite in maniera Pt_1 fissa e continuativa, non venivano inserite dalla società datrice di lavoro nella Controparte_1 base di calcolo della retribuzione durante il periodo feriale.
Si costituiva in giudizio la Società convenuta eccependo, preliminarmente, la prescrizione quinquennale dei crediti e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
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Le questioni di cui alla presente sentenza sono già state affrontate da questa Sezione sicché saranno decise alla luce dei precedenti conformi che questo giudice condivide.
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La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Giova, in via preliminare, richiamare il quadro normativo di riferimento nazionale, nonché, per quanto qui di interesse, euro-unitario.
Invero, quello della retribuzione feriale del lavoratore, è un diritto costituzionalmente tutelato (cfr. art. 36 Cost);
diritto che è parimenti declinato a livello primario, dall'art. 2109 c.c. ed dall'art. 10 del
d. lgs n. 66 del 2003, che ribadiscono, sostanzialmente, lo stesso precetto, il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite.
Sul versante europeo, sia l'art. 31, n. 2, della Carta di Nizza, sia l'art. 7 della Direttiva n. 88/2003/CE garantiscono il diritto del lavoratore a godere di un periodo di ferie annue (nonché a periodi di riposo giornalieri e settimanali) retribuite.
Orbene, quello che è oggetto di contestazione nella odierna controversia, non è l'an del diritto alla retribuzione feriale, il quale per come declinato da plurime fonti nazionali e sovranazionali, è parte integrante dello “statuto” del lavoratore;
piuttosto viene chiesto a questo giudice di accertare il quantum della retribuzione dovuta nel periodo di ferie del lavoratore, nello specifico essa debba, in qualche modo, coincidere con le voci di compenso percepite durante i periodi lavorativi.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha da tempo chiarito, interpretando l'inciso di cui all'art.
7 della Direttiva cit. (< ferie annuali retribuite>), che, che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali
– stabilita inderogabilmente in almeno quattro settimane - "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-520/06, e altri, Persona_1 punto 58)".
Diversamente opinando, con una retribuzione feriale, più bassa, non sovrapponibile a quella normalmente percepita, il lavoratore potrebbe decidere di rinunciare al periodo di ferie, per il solo fatto economico, con ciò risultando eluse tutte le superiori disposizioni sopra richiamate.
A tal proposito occorre chiarire che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
In particolare, allorquando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta di diversi elementi, per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere specifica analisi.
Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra,
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l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Infine, rimane da precisare che tanto la direttiva 2003/88 quanto l'accordo europeo prevedono solamente una tutela minima del diritto alla retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori durante le ferie annuali.
Pertanto, nessuna disposizione del diritto dell'Unione osta a che gli Stati membri, oppure, se del caso, le parti sociali, si spingano oltre la tutela minima del lavoratore, garantita dalla normativa dell'Unione, e prevedano il mantenimento di tutti gli elementi della retribuzione complessiva che gli spettano durante il periodo di lavoro (v., in questo senso, sentenza Parviainen, cit., punto 63).
Da cui il principio di diritto per cui un pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva
e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea. È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri.
La seconda sentenza europea cui fare riferimento è CGUE, 22.05.2014, C-539/12;
il caso di specie era relativo a un lavoratore la cui retribuzione era composta da uno stipendio base e da una provvigione fissata con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro che derivano da vendite realizzate da tale lavoratore. La questione era appunto se fosse legittimo riconoscergli, durante le ferie retribuite, il solo stipendio base, senza le provvigioni (che rappresentavano più del 60% di tale stipendio).
Ebbene, la Corte, richiamati i medesimi principi di cui alla sentenza del 2011, ha ritenuto che il lavoratore avesse diritto a veder computato, nella retribuzione feriale, anche l'importo delle provvigioni.
Importante, di tale pronuncia, anche la precisazione che gli elementi correlati allo status personale e professionale possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali.
La giurisprudenza europea sopra riportata è stata recepita, nell'ordinamento nazionale, da Cass. civ., sez. lav., 17.05.2019, n. 13425, la cui motivazione contiene ampi stralci di quelle pronunce.
Se ne riporta il passaggio conclusivo: “A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C – 155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari Per_2 elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. 20. Tale verifica non è stata condotta dalla sentenza impugnata con riferimento all'indennità di navigazione cd. “(omissis)”, stabilita dal contratto collettivo aziendale, che va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di Appello di Palermo”. E' altresì da tener presente che la giurisprudenza di legittimità è giunta a questa svolta europea dopo aver affermato, per lungo tempo, che, attesa l'inesistenza dell'ordinamento di un principio di
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onnicomprensività della retribuzione, la competenza a stabilire le componenti della retribuzione feriale, così
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