Trib. Larino, sentenza 02/01/2025, n. 7
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Larino in persona del GOP Dott. Carlo Marco Sgrignuoli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 109-2023 del ruolo generale passata in decisione il 04.07.2024 vertente
TRA
AM FE ( C.F. [...]), nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall' avv. Raissa
MANCINONE (C.F. [...]), pec. avvraissamancinone@pec.it attrice contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del l.r.p.t., con Sede in Roma,
Via Giuseppe Grezar n. 14 (Cod. Fisc./Part. I.V.A. 13756881002), rappresentata e difesa anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Marco D'Amici (Cod. Fisc.
[...]– P.E.C. avv.damicimarco@pec.giuffre.it ) e Antonio Diana
(Cod. Fisc. [...]e P.E.C. avvantonio.diana@pecavvocatifrosinone.it) convenuta
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione mobiliare .
C O N C L U S I O N I
Le parti hanno concluso come in verbale.
FATTO
Con atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/73 n. 02784202200001844001 notificato il 07.09.2022 al terzo pignorato Postepay S.p.A., l'Agenzia delle Entrate – Riscossione pignorava i crediti vantati dal sig.TA FE fino a concorrenza della somma di € 115.219,15 (comprensiva di tributi/entrate, interessi di mora ex art. 30 DPR 602/73, sanzione civile ex art. 116 L. 388/2000, oneri di riscossione, spese esecutive e spese di notifica ex art. 17 D.L.gs. 112/1999), dovuta in ragione di n. 14 cartella esattoriali e n. 2 avvisi di accertamento.
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Avverso l'atto di pignoramento di crediti verso terzi, avente ad oggetto, nella fattispecie, la carta ricaricabile Postepay, TA FE proponeva avanti il Tribunale di Larino ricorso in opposizione
a pignoramento ex art. 72 bis DPR n. 602/1973 ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. n. 602/1973 contenente istanza di sospensione del procedimento esecutivo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta: 1) In via preliminare, accogliere la domanda di sospensiva e, per l'effetto, sospendere il procedimento di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR N. 602/1973 intrapreso con la notifica dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/1973 n. 02784202200001844/001, emesso da Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del suo l.r.p.t., corrente in Campobasso alla
Via Sant'Antonio dei Lazzari n. 21 e notificato a mezzo di raccomandata n. 57286884487-2 in data 1 ottobre 2022;
2) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto, dichiarare la nullità e l'infondatezza del pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/1973 n. 02784202200001844/001, emesso da Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del suo l.r.p.t., corrente in Campobasso alla Via
Sant'Antonio dei Lazzari n. 21, notificato a mezzo di
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