Trib. Cagliari, sentenza 25/11/2024, n. 1518

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cagliari, sentenza 25/11/2024, n. 1518
Giurisdizione : Trib. Cagliari
Numero : 1518
Data del deposito : 25 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 3289/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
nella persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del
14.11.2024, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo, e pubblicato, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 3289/2015 R.G.
Promossa da
CA AU, nata a [...] il [...] (c.f. [...]), rappresentata e difesa, per
procura speciale a margine del ricorso, dagli avvocati Davide Valeriano Bonifacio e Giovanna Marini,
presso i quali è elettivamente domiciliata
Ricorrente
Contro
IHC – Italian Hospitality Collection S.p.A., con sede in Domus De Maria, viale Belvedere, località
Chia, (C.F. e P. I.V.A. n. 03212990927), in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Venerando del Foro di Padova e Antonello Rossi del Foro
di Cagliari, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cagliari
Convenuta
E in contraddittorio con
Studio ZZ Associazione Professionale, con sede in Thiene, via Montegrappa 2/f, (C.F. e P.
I.V.A. n. 02978230247), in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace
pagina 1 di 37 Terza chiamata
******
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Signor Giudice adito, contrariis reiectis,
- Rigettare l'avversa domanda riconvenzionale, siccome inammissibile e/o infondata;

- Accogliere il ricorso introduttivo
A – accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa subordinata in
favore della CHIA LAGUNA RESORT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA
03212990927, attualmente corrente in Domus De Maria (CA) località Chia Viale Belvedere, dal 4
gennaio 2001 sino al 7 maggio 2012 in qualità di quadro svolgente mansioni di Direttore Finanziario
e Amministrativo, formalmente inquadrata dal 1 ottobre 2005 al 31 dicembre 2009 nella categoria
quadro con la qualifica professionale di impiegata al Q livello del CCNL per le aziende Studi
Professionali e, a decorrere dal 1 gennaio 2010 e fino alla cessazione del rapporto, nel livello A1°,
categoria Quadro, del C.C.N.L. Turismo per i dipendenti delle aziende associate A.I.C.A. -
Associazione Italiana Catene Alberghiere;
il tutto con le modalità e gli orari di lavoro di cui alla

superiore espositiva
B - per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
pagamento in favore della ricorrente, della complessiva somma lorda di € 331.720,02, per i titoli
indicati nella superiore espositiva, ovvero della somma maggiore o minore che risultasse dovuta in
corso di causa anche – e/o in via subordinata – ex art. 36 Costituzione, oltre la rivalutazione
monetaria e gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;

C – accertare e dichiarare l'avvenuto demansionamento della ricorrente a far data dal gennaio 2011,
ovvero dalla successiva data ritenuta di giustizia, sino alla data del licenziamento;

pagina 2 di 37 D – accertare e dichiarare, per l'effetto, la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della
società resistente in ordine al comportamento posto in essere dal datore di lavoro e meglio descritto
nell'espositiva e/o al demansionamento subito dalla ricorrente nel periodo dal gennaio 2011 alla
cessazione del rapporto e, per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale
rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (biologico,
morale, esistenziale, alla vita di relazione, alla reputazione ed alla immagine professionale)
ingiustamente patiti dalla ricorrente nella misura ritenuta di giustizia;

E - in ogni caso, con vittoria dei diritti, onorari e spese del giudizio
- Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
Nell'interesse di parte convenuta: “in via preliminare di merito:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutte le richieste ex adverso formulate in ricorso
per crediti asseritamente maturati prima della data del 30 settembre 2010.
- In subordine, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutte le richieste ex adverso
formulate in ricorso per crediti asseritamente maturati prima della data del 21 novembre 2009.
- In via di ulteriore subordine e per effetto della recente pronuncia della Corte di Cassazione, sez. lav.,
6 settembre 2022, n. 26246, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutte le richieste ex
adverso formulate in ricorso per crediti asseritamente maturati prima della data del 12 luglio 2007.
nel merito:
- respingere tutte le domande proposte dalla Ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande proposte sub A, B, D del
ricorso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Resistente per quanto sarebbe maturato a
favore della Ricorrente nel corso del suo rapporto con lo Studio ZZ Associazione Professionale
sino al 31 dicembre 2009.
pagina 3 di 37 - nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande proposte sub A, B, D del
ricorso e rigetto della domanda proposta nella precedente alinea, dichiarare tenuto e condannare lo
Studio ZZ Associazione Professionale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con
sede in Thiene (VI), via Montegrappa 2/f, CF e P.IVA 02978230247, a garantire e manlevare IHC -
Italian Hospitality Collection S.p.A. da ogni e qualsiasi pregiudizio derivasse alla stessa
dall'accoglimento delle domande della Ricorrente, in quanto relative ad obbligazioni insorte in data
antecedente alla cessione del contratto di lavoro della stessa con effetto dal 1 gennaio 2010, e
conseguentemente dal versamento di qualsiasi somma dovesse ritenersi dovuta alla Ricorrente per tali
titoli.
in via riconvenzionale:
- condannare la Ricorrente al pagamento in favore della Società della somma di € 34.516,57 a titolo di
risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale per violazione degli obblighi di correttezza ai
sensi dell'articolo 1175 cod. civ., di diligenza ai sensi dell'articolo 2104 cod. civ. e di fedeltà ai sensi dell'articolo 2105 cod. civ. e/o di neminem laedere ai sensi dell'articolo 2043 cod. civ., ovvero alla
diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
in ogni caso:
- con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre al rimborso forfettario delle spese generali (15%)
ed oltre a CPA ed IVA.
in via istruttoria:
nell'inconcessa ipotesi di mancato accoglimento, totale o parziale, delle domande ed eccezioni sopra
formulate, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori formulati nella memoria difensiva non
ammessi dal Giudice”.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Il ricorso.

pagina 4 di 37
Con ricorso depositato in data 10 agosto 2015 la dottoressa AU CA ha agito in giudizio
dinanzi a questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti della società IHC – Italian
Hospitality Collection S.p.A., già Chia Laguna Resort S.p.A., con sede in Domus De Maria, località
Chia, per sentirsi accogliere le conclusioni sopra trascritte alle lettere dalla A alla E (riproduttive di
quelle rassegnate con il ricorso).
1.1. A fondamento del ricorso ha esposto quanto segue.
Ha allegato di aver svolto attività lavorativa subordinata, senza soluzione di continuità, con
inquadramento nella categoria di quadro, dall'8 gennaio 2001, data in cui era stata assunta dalla STIM
S.p.A., sino al 7 maggio 2012, data in cui le era stato intimato dalla Chia Laguna Resort S.p.A. il
licenziamento per asserito giustificato motivo oggettivo, senza preavviso.
Più precisamente, ha allegato di aver prestato servizio in favore di STIM S.p.A. dall'8 gennaio 2001
sino al 30 settembre 2005, e di essere stata quindi assunta dallo Studio ZZ Associazione
Professionale dal 1° ottobre 2005 al 31 dicembre 2009, soggiungendo che il predetto contratto di
assunzione era stato ceduto a Chia Laguna Resort S.p.A. con effetto dal 1° gennaio 2010.
Il suo rapporto di lavoro era regolato, oltre che dai contratti individuali, dapprima dal C.C.N.L. dei
dipendenti degli studi professionali, per il periodo svolto alle dipendenze dello Studio ZZ, e
quindi dal C.C.N.L. Turismo per i dipendenti dell'industria alberghiera – A.I.C.A..
Ha altresì allegato di aver adito il Tribunale di Cagliari con ricorso ex articolo 1, commi 47 e
seguenti, Legge n. 92/2012, depositato il 28 marzo 2013, impugnando il licenziamento intimatole per
asserito giustificato motivo oggettivo con raccomandata a mani datata 4 maggio 2012, da lei ricevuta in
data 7 maggio 2012.
Nel giudizio d'impugnazione del licenziamento, le parti erano addivenute ad una conciliazione, in
cui era stato specificato che la transazione in questione verteva sulle sole domande relative al
licenziamento e su ogni altra domanda ad esso connessa, accessoria o collegata, rimando
impregiudicata ogni altra domanda o pretesa reciproca derivante dall'esecuzione del rapporto di lavoro
pagina 5 di 37
o da altro titolo.
Per quanto concerneva le mansioni svolte, la ricorrente ha allegato che, sebbene la qualifica di
direttore finanziario ed amministrativo fosse stata formalizzata in capo a lei solo con decorrenza dal 1°
gennaio 2010, in occasione della cessione del contratto a Chia Laguna Resort S.p.A., ella aveva svolto,
anche nel periodo in cui era stata alle dipendenze dello Studio ZZ (dal 1° ottobre 2005 al 31
dicembre 2009), mansioni identiche a quelle successivamente svolte presso il nuovo datore di lavoro, e
ciò fino al mese di gennaio 2011.
In particolare, fino al gennaio 2011 – ovvero fino all'inizio della fase critica di due diligence
propedeutica alla cessione delle quote societarie, realizzatasi nel mese di luglio 2011 - la ricorrente,
nella sua qualità di direttore finanziario ed amministrativo, aveva avuto la responsabilità diretta
dell'intero ufficio
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