Trib. Roma, sentenza 16/05/2024, n. 8311

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 16/05/2024, n. 8311
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 8311
Data del deposito : 16 maggio 2024

Testo completo

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 36105.2023 del ruolo generale e vertente
TRA
AN IN (CF: [...]) in proprio e nella qualità di
Presidente del CdA e Legale Rappresentante della Societa RE IN SP
(CF/ PI - 02716500646) con sede in Milano, V.le dell'Innovazione 13 - 20126
MI;
CC NN (CF: [...]) – ET AC (CF:
[...]);
BA IN (CF: [...]) tutti elett.te dom.ti in Roma, Via Sabotino 46 presso lo studio del proprio difensore
l'Avv. Marco Cerocchi (CF: [...]– email marcocerocchi@ordineavvocatiroma.org e difesi altresì dall'Avv. Stefano Gorini
(CF:[...]) – stefanogorini@ordineavvocatiroma.org –
Ricorrenti
CONTRO
MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. 80415740580), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Catia Livio (C.F. [...]), dirigente, e dall'avv. Maria Capuana (C.F. [...]) funzionaria dell'Ufficio
V, Servizio Affari Legali e Contenzioso, Dipartimento del Tesoro, presso i cui uffici in Roma alla Via XX Settembre n. 97 (c.a.p. 00187) sono domiciliati – indirizzo pec. dt.affarilegali.contenzioso@pec.mef.gov.it
Resistente
Oggetto: ricorso contro il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 403468/403467/403469/403470/A del 15/6/2023 notificato in data illeggibile ma con protocollo di uscita del 20/6/2023 con il quale il Direttore Generale del MEF
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ha decretato e determinato a carico di: AN IN, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 25.000,00 (venticinquemila/00) da pagarsi in solido con RE IN SP;
(Protocollo MEF n. 620448/2023 del 20/6/2023);
CC NN, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 25.000,00 (venticinquemila/00) da pagarsi in solido con RE IN SP;
(Protocollo
MEF n. 620448/2023 del 20/6/2023);
BA IN, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 25.000,00 (venticinquemila/00) da pagarsi in solido con RE IN SP;
(Protocollo MEF n. 620448/2023 del 20/6/2023);
ET AC, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 10.000,00 (diecimila/00) da pagarsi in solido con RE IN SP;

(Protocollo MEF n. 620448/2023 del 20/6/2023.
FATTO
Parti ricorrenti premettono quanto segue.
RE SP è una società di Mediazione Creditizia iscritta nell'Elenco degli
Agenti in attività Finanziaria e Mediatori Creditizi tenuto dall'Organismo Agenti
e Mediatori (OAM) al numero M54 dal 15.1.2013. In data 10/03/2021 la Società
RE IN SP era stata sottoposta a verifica dalla Guardia di Finanza “al fine di eseguire un'ispezione antiriciclaggio finalizzata al riscontro della corretta, completa e puntuale osservanza delle disposizioni di cui al medesimo D.Lgs.
231/2007, relativamente al periodo 01.01.2020 a data odierna”.
In data 13/7/2021 era stato redatto verbale di contestazione per violazione delle disposizioni del titolo II capo I e II del D.Lgs. 231/2007 a carico di CC NN
e AN IN nonché della Società RE IN SP in qualità di obbligato solidale, nel quale si dava atto che l'attività era effettuata “anche tenuto conto di quanto comunicato dall'Organismo Agenti e Mediatori (OAM) in data
22.3.21 avuto riguardo agli esiti degli accertamenti autonomamente eseguiti dal
24.9.2018 al 24.4.2019”. Dalla lettura del verbale stesso risultavano analizzate 79 operazioni, distinte per tipologia (mutuo, cessione del V, delega) di importo rilevante (da 22.000,00 a 177.000,00) e all'esito elevati i rilievi relativi alla inosservanza degli obblighi di adeguata verifica in relazione a 17 posizioni esaminate.
In data 20/6/2023 era notificato via Pec alla RE SP e via posta raccomandata ai sigg.ri AN, CC, ET e BA il decreto n.
403468/403467/403469/403470/A che infliggeva la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 25.000,00 ciascuno ai sigg.ri AN, CC e BA e di euro 10.000 al sig. ET, tutti in solido con la società RE IN SP.
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La sanzione era elevata in ordine alla violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, mentre nessuna sanzione veniva irrogata per la contestata violazione degli obblighi di conservazione (per assorbimento).
Secondo i ricorrenti non sussisteva la violazione. Era analizzato il contestato normativo. In particolare si riportava l'art. 23 del dlgs 21 novembre 2007, n. 231 cui la fattispecie doveva riportarsi.
Sussisteva la fattispecie di cui all'art.23: essa riguardava l'estensione e la frequenza degli adempimenti, tenuto conto della tipologia del cliente e del prodotto oggetto di esame. Le anomalie riscontrate e contestate riguardavano 17 posizioni su 79 operazioni selezionate, analizzate sulla base della tipologia di attività (mutuo, cessione, delega) status pratica e importo (rilevante o comunque significativo) come evidenziato dagli stessi agenti verbalizzatori.
Il rilievo consisteva nella circostanza che “L'istruttoria si è esaurita nella mera compilazione dell'anagrafica del Cliente (le sole generalità) lasciando in bianco tutte le informazioni sull'assolvimento di una minima forma di adeguata verifica”.
Le 17 pratiche contestate (tra le 79 relative anche ad altri prodotti quali mutuo, cessione o delega) erano tutte relative alla richiesta di cessione del quinto dello stipendio o della Pensione.
Chiedevano i ricorrenti l'annullamento degli atti impugnati o in subordine la derubricazione alla fattispecie non grave, con le spese di lite.
Si costituiva il Ministero e replicava premettendo, ai fini di quanto sanzionato, che la società era stata già oggetto di una precedente ispezione eseguita dal 24.9.2018 al 24.4.2019 dall'Organismo Agenti e Mediatori (OAM), ai sensi dell'art. 128- undecies del Testo unico bancario, all'esito della quale era stato accertato che questa era diretta da IN BA, formalmente consulente della società, ma in realtà amministratore di fatto della stessa, soggetto risultato privo dei requisiti di onorabilità richiesti dall'art. 128-septies, comma 1, lett. d) del citato TUB per i soggetti che
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