Trib. Torino, sentenza 07/03/2025, n. 621

TRIB Torino
Sentenza
7 marzo 2025
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TRIB Torino
Sentenza
7 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 07/03/2025, n. 621
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 621
Data del deposito : 7 marzo 2025

Testo completo

All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2498/2024 R.G.L.
promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SOGNO ELENA, elettivamente domiciliata in Torino, via Rubiana 2, presso lo studio professionale del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. FRUS Controparte_1 P.IVA_1
GIORGIO, dall'Avv. BUCHICCHIO ANDREA, dall'Avv. FRUS MARCO, dall'Avv.
FRASCHINI DANIELA, elettivamente domiciliata in Torino, corso Re Umberto 8, presso lo studio legale dei difensori
CONVENUTA
OGGETTO: tempo tuta – differenze retributive
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex art. 414 cpc, depositato in data 22/3/2024, ha allegato: Parte_1
- di essere stata lavoratrice dipendente a tempo pieno ed indeterminato (assunta mediante l'avviamento al lavoro ex l. 68/1999) di dall'anno 2010 all'anno 2023, con Controparte_1
le mansioni di addetta alla lavanderia presso la Casa di Riposo “Eremo dei Camaldolesi” di
Pecetto Torinese;

- di avere prestato attività lavorativa per 6 giorni a settimana, con turnazioni che sono mutate negli anni;

- di essere stata obbligata dalla società datrice di lavoro ad indossare, durante la propria attività,
una divisa, la quale, al fine di ridurre al minimo i rischi di contaminazione dall'esterno degli ospiti della struttura, era indossata e tolta all'interno della Casa di Riposo;

- che la società datrice di lavoro non ha retribuito, per tutto il periodo lavorato dall'esponente,
il tempo necessario per la vestizione e svestizione della divisa;

- che tale tempo costituiva però, a tutti gli effetti, tempo facente parte dell'orario di lavoro;

- che, considerata la retribuzione oraria lorda pari ad euro 8,0312, ed un tempo pari a 30 minuti al giorno per le operazioni di vestizione e di svestizione, l'esponente vanta un complessivo credito retributivo pari ad euro 9.432,64.
La ha quindi chiesto la condanna di al pagamento della somma sopra Pt_1 Controparte_1
indicata.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Per la società Controparte_1
convenuta, infatti:
- essendo stata addetta al servizio di lavanderia, per la ricorrente non si sono poste mai
2
problematiche di eventuale contaminazione degli ospiti, con i quali la non ha mai Pt_1
avuto contatto diretto;
ragione per la quale la ricorrente non è mai stata obbligata ad indossare e a togliere la divisa di lavoro all'interno della struttura;

- in ogni caso, la ricorrente non ha allegato di essere stata obbligata a procedere alla vestizione ed alla svestizione, rispettivamente, prima dell'inizio e dopo la fine del turno di lavoro;
né tanto risultava obbligatorio, in quanto le mansioni delegate alla ricorrente non richiedevano di essere iniziate alle 8.00 in punto o terminate tassativamente alle 15.00 o alle 16.00 (ora di fine del turno); per la società esponente, infatti, vestizione e svestizione si collocavano all'interno del turno di lavoro retribuito;

- lo spogliatoio era sito a pochi metri dai locali lavanderia, ragione per la quale non si comprende perchè i tempi di vestizione e svestizione avrebbero richiesto 30
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