Trib. Bari, sentenza 29/07/2024, n. 3534

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 29/07/2024, n. 3534
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 3534
Data del deposito : 29 luglio 2024

Testo completo

N. 6883/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIAN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, nella persona del giudice, dott. Enzo Davide
Ruffo;

dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 12.07.2024, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
verificata la regolare costituzione del contraddittorio;
esaminate le risultanze dell'attività istruttoria, delegata al GOP, avv. Tiberio Rucci;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6883/2023 R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana, iure sanguinis, promosso da:
1. AN IA FR YU, nata il [...] in [...], SP, Brasile e residente in [...]
Senador Cesar Lacerda Vergueiro, 257, app. 53, Sumarezinho, San Paolo, SP, Brasile;

2. EL FR YU, nata il [...] in [...], SP, Brasile e residente in [...]
Cintra, 561, app. 82 A, Consolação, San Paolo, SP, Brasile;
entrambe rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe Pinelli, giusta procura in atti;

-parte ricorrente- contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;

-parte resistente-
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1
I.

1-Con ricorso, ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 29.05.2023, le ricorrenti, in epigrafe indicate, dopo aver allegato di essere discendenti, in linea retta, dal sig. CO FR, nato a Polignano a [...] il [...], cittadino italiano, nato dall'unione tra IS AN e
GI AR, (doc. 1) emigrato in Brasile, ed ivi deceduto il 21.10.1981 senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana, e senza mai essersi naturalizzato cittadino brasiliano, come da certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dalle autorità brasiliane, versato in atti (doc 2), hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
I.

2-Con decreto, emesso in data 28.06.2023, è stata fissata, per la comparizione delle parti,
l'udienza del 05.10.2023, differita d'ufficio a quella del al 20.11.2023, svolta in videoconferenza, come disposto con decreto emesso ex art. 127 bis c.p.c., regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, cui ha partecipato, collegandosi da remoto, esclusivamente il difensore delle ricorrenti, insistendo nell'accoglimento della domanda.
I.

3-Il Ministero dell'Interno si è costituito, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato di Bari, con memoria difensiva, depositata telematicamente in data 08.08.2023, nella quale, senza contestare la sussistenza nel merito dei presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento, in favore delle ricorrenti, della cittadinanza italiana, si è limitato, in caso di accoglimento della domanda, a chiedere la compensazione delle spese del giudizio.
I.

4-Il Pubblico Ministero non è intervento né ha comunicato ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
II.

1-Nel merito, la domanda, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.

2-Orbene, a norma dell'art.1 della Legge n.555 del 13.06.1912, abrogato dall'art. 26 della
Legge 5 febbraio 1992 n.91
, vigente allorquando
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