Trib. Cosenza, sentenza 15/01/2025, n. 57

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cosenza, sentenza 15/01/2025, n. 57
Giurisdizione : Trib. Cosenza
Numero : 57
Data del deposito : 15 gennaio 2025

Testo completo

TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1924/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
DELLA RAGIONE ASSUNTA, elettivamente domiciliata in Rende, Via G. Mameli n. 15,
presso lo studio dell'Avv. Marco Mastroianni che la rappresenta e difende - ricorrente
E
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, presso gli uffici dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello
Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Stefania Di Cato - resistente
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis c.p.c., indennità di accompagnamento.
Conclusioni delle parti: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio con procedimento per a.t.p.o. assumendo che
sussisteva il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, non riconosciuto in
sede amministrativa.
Il c.t.u., dott. Tarsitano Andrea, nominato in prima istanza, non ha riconosciuto il
requisito sanitario chiesto.
1
A seguito di contestazione e di ricorso in opposizione, con il quale è stata affermata
l'erroneità della valutazione medica, si è instaurato il presente procedimento nell'ambito
del quale l'Inps si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda ed è stata
disposta altra c.t.u. con il dott. Cundari Roberto.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 27.12.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art.
127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla
scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Va anzitutto dichiarata l'inammissibilità, in questa sede, delle eccezioni proposte dall'Inps
in ordine ai requisiti diversi da quello sanitario e della domanda di parte ricorrente diretta
al riconoscimento del diritto e di condanna al pagamento della prestazione.
Il procedimento per a.t.p.o. [che va considerato unitariamente anche in riferimento alla
fase di opposizione “… limitata "solo" alla discussione sulla invalidità …” (Cass. 6085/2014)],
si evidenzia, è procedimento che riguarda esclusivamente l'accertamento tecnico relativo
al requisito sanitario, per il quale il legislatore, per evidente finalità deflattiva, ha previsto
un procedimento speciale.
In tal senso, la sentenza che definisce il giudizio conseguente alla contestazione delle
conclusioni del c.t.u. non regola i rapporti di dare e avere tra le parti, perché nulla dice o
può dire sul diritto dell'istante alla prestazione, ma si limita all'accertamento del requisito
sanitario, ossia all'accertamento di un mero spezzone della fattispecie complessa, che
necessita dell'ulteriore fase di verifica dell'esistenza delle altre condizioni previste dalla
legge per il diritto alla prestazione (art. 445 bis, comma 5, c.p.c.);
fase, questa, che ancora
non si è compiuta, talché non si è affatto concluso il giudizio sulla fondatezza della
pretesa fatta valere.
2
In altri termini, viene riconosciuta solo l'eventuale esistenza dello stato invalidante ma
non il diritto alla prestazione, che è subordinato alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti
da parte dell'Inps in una fase successiva [cfr. Corte Cost. 243/2014: “… La mancata
attribuzione a tale decreto dell'efficacia di titolo esecutivo è coerente con la natura del
provvedimento, atto meramente dichiarativo della sussistenza o meno del requisito medico-
sanitario. Il decreto di omologa rende inoppugnabile un'acquisizione probatoria, ma non decide sul
merito della domanda, essendo necessaria da parte dell'INPS la verifica anche degli altri requisiti,
diversi da quello medico-sanitario, che la legge prevede per l'attribuzione di un determinato
beneficio (ad esempio il requisito reddituale, l'età, il requisito contributivo e così via). Infatti, la
norma censurata dispone che il
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