Trib. Bologna, sentenza 27/11/2024, n. 3080

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 27/11/2024, n. 3080
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 3080
Data del deposito : 27 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 6411/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luca Minniti Presidente
Dott. Cristina Reggiani Giudice
Dott. Sabrina Bosi Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 6411/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. VANDELLI MARIA ELISABETTA Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, 275-bis c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011
Con ricorso depositato in data 04/05/2024, cittadino albanese nato il Parte_1
13/11/1990, ha impugnato il provvedimento del Questore della provincia di del CP_1
19/02/2024, notificato il 04/04/2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato con il recente D.L. 21 ottobre 2020,
n. 130, convertito con L. 137/2020;
ha chiesto altresì la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato.
Nel ricorso ha chiesto, pertanto, la protezione speciale di cui all'art. 19 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato con il recente D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020;
oltre che in via cautelare la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato.
A sostegno ha allegato, da un lato, la sua situazione di integrazione familiare e lavorativa dovuta alla convivenza con la compagna, titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato dalla stessa Questura di e in stato di gravidanza, e con il cognato, fratello della CP_1
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compagna, titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, oltre che alla titolarità di una piccola impresa artigiana;
dall'altro, la sua condizione di incensurato, essendo stato nel 2010 destinatario di una sola condanna per i reati di ricettazione ex art. 648 c.p. e cessione di stupefacente ex art. 73 d.p.r. 909/1990, per i quali in data 29/04/2024 ha conseguito la declaratoria di estinzione.
A supporto della sua istanza il ricorrente ha depositato: il provvedimento emesso dal Questore di
Modena rif. DIV. P.A.S.I. Cat. A12/24/Imm/r.s. n. 26 emesso il 19/02/2024 e notificato il
04/04/2024;
il parere sfavorevole della Commissione di Bologna datato 18/09/2023 e notificato unitamente al decreto impugnato;
la ricevuta della domanda di protezione speciale datata
10/03/2023;
il permesso di soggiorno per protezione speciale della compagna rilasciato dal Per_1
Questore di in data 23/02/2024 valido fino al 23/02/2026;
il certificato di nascita della CP_1
prima figlia del ricorrente, nata a [...] [...] e poi deceduta alla fine del 2023;
il CP_1
permesso di soggiorno per motivi di lavoro del cognato del ricorrente, fratello della Per_2
compagna e con loro convivente;
lo stato di famiglia del ricorrente certificato dal Comune di
il contratto di locazione e le ricevute del pagamento dell'affitto dell'immobile in cui vive CP_1
il ricorrente con la famiglia;
il certificato di gravidanza attuale della compagna con data presunta del parto al 13/9/2024;
il primo permesso di soggiorno per cure mediche del ricorrente emesso nel
2022;
la carta di identità e la patente di guida italiana del ricorrente;
il precedente contratto di lavoro
a tempo indeterminato presso la ditta EmilSystem in provincia di le buste paga anno 2023;
CP_1
l'estratto contributivo aggiornato;
la Visura dell'Impresa Artigiana del ricorrente avviata il CP_2
2/5/2023 e DURC attuale in regola con gli adempimenti fiscali;
Fatture emesse dalla ditta artigiana del ricorrente dal maggio 2023 ad oggi;
l'Estratto Contributivo della compagna, i CP_2 Per_1 precedenti contratti di lavoro di l'Estratto Contributivo di fratello di e Per_1 CP_2 Per_2 Per_1
convivente con la coppia a il certificato dei carichi pendenti e visura del casellario a nome CP_1 del ricorrente e con l' rilasciati dalla Procura della Repubblica di in Persona_3 CP_1 data 08/04/2024;
l'Istanza di estinzione del reato depositata presso il Giudice per l'Esecuzione di in data 24/4/2024;
la Declaratoria di Estinzione del Reato e degli effetti penali della CP_1 condanna emesso dal Giudice per l'Esecuzione di in data 29/4/2024. CP_1
Il non si è costituito in giudizio e di conseguenza ne è stata dichiarata la Controparte_3
contumacia.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale, è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi degli artt. 281-undecies e terdecies e 275 bis c.p.c.
L'udienza collegiale è stata quindi rinviata all'udienza del 24/10/2024, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con termine nella detta data per il deposito di brevi note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
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Le parti non hanno chiesto che la discussione avvenisse in presenza, prestando dunque implicito consenso alla trattazione scritta.
***
In via principale il ricorrente ha chiesto la concessione della protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.

1.1. seconda parte, D.lgs. 286/1998.
Sul punto, va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto nel 2020 riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma

1.1 dell'art. 19 D.lgs. 286/1998, prevedendo che “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione
o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale».
Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al D.l. 113/2018, con D.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che
per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicché, trattandosi di domanda presentata il 10/03/2023, non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa
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della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs. 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020.
Ciò posto, è evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, contemplata nella nuova normativa configuri in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente protezione umanitaria, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8
CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata.
Con riguardo al quadro normativo antecedente alla riforma del 2020 (ancora applicabile ai procedimenti pendenti avanti alla Corte di cassazione), le Sezioni unite, sul solco delle pronunce che hanno aperto ad un giudizio di comparazione attenuata (in particolare Sez. U, Sentenza n.
29459 del 13/11/2019 e la fondamentale Sez. I, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, per cui “il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”) e superando, dunque, le pregresse “oscillazioni interpretative registratesi nella giurisprudenza”, di legittimità e di merito, hanno inteso da ultimo “definire più precisamente i contorni della comparazione che il giudice è chiamato a compiere, davanti ad una domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, tra la situazione che il richiedente lascerebbe in Italia e quella che egli troverebbe nel suo Paese di origine”,
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