Trib. Ragusa, sentenza 23/02/2024, n. 346
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 2990/2023 R.G.
Il Tribunale collegiale
composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa
DA
(CF: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in Modica nella Via Dente, elettivamente domiciliata in Modica nella via Fosso Tantillo 12/A, presso lo studio dell'avvocato Ester Avarello, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato dal presente ricorso, e (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 nato a [...] il [...], residente in Modica nella C.le Catanzaro Conca
D'Oro n. 4/D, elettivamente domiciliato in Modica, via Alberto Portogallo n.
18/C, presso lo studio dell'Avv. Luigi Carpenzano, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato dal presente ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. in sede
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso congiunto e chiedevano al Parte_1 Controparte_1
Tribunale adìto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dagli stessi contratto in data 12 dicembre 2012, in Modica, dal quale era nata la figlia (il 27 agosto 2017), alle condizioni ivi meglio Per_1 specificate. Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta separazione consensuale, con decreto di omologa del Tribunale di Ragusa del 18.05.2022, come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970.
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle argomentazioni addotte nell'atto di ricorso.
Le condizioni stabilite concordemente dalle parti sono le seguenti:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili
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