Trib. Terni, sentenza 04/11/2024, n. 152
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Testo completo
N. R.G.V.G. 1262/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa M VTI Presidente Relatore
dott.ssa M D B Giudice
dott.ssa E I Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al R.G.V.G. 1262/2024 promossa da:
, nato a Terni (TR) il 31/05/1963, con il patrocinio dell'avv. M M, Controparte_1 con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a Terni (TR) il 03/12/1964, con il patrocinio dell'avv. M M, con CP_2 elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 02/07/1994 a Terni (TR), che dall'unione sono nati i figli, e Persona_1
, oggi entrambi maggiorenni;
che il rapporto coniugale in passato, sereno ed Persona_2 appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio notte scritte, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) i figli maggiorenni non autosufficienti hanno manifestato il desiderio di andare a vivere con la madre e, in base alle lore decisioni e inclinazioni, potranno risiedere, quando lo vorranno, anche presso il padre. I figli attualmente sono iscritti alla università. A tal fine i genitori si impegnano a concordare e comunque a consultarsi preventivamente, quando necessario, anche di volta in volta in ordine alle esigenze ed alle eventuali necessità dei figli;
3) In considerazione della circostanza che i figli vivranno prevalentemente assieme alla madre
Sig.ra , questa provvederà al mantenimento dei figli attraverso il pagamento di tutte le CP_2 spese ordinarie, ivi comprese le utenze della casa. Il Sig. nato a Terni il 31/05/1963 Controparte_1
(C.F.: ) , al fine di adempiere al proprio obbligo di mantenimento nei C.F._1 confronti dei figli, trasferisce a nato a Terni in data 08/12/96 (C.F.: Persona_1
) ed a nata a Terni in data 08/01/1998 (C.F.: C.F._2 Persona_2
) , in favore di ciascuno per la quota di ½, i seguenti beni e diritti : - diritto di C.F._3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa M VTI Presidente Relatore
dott.ssa M D B Giudice
dott.ssa E I Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al R.G.V.G. 1262/2024 promossa da:
, nato a Terni (TR) il 31/05/1963, con il patrocinio dell'avv. M M, Controparte_1 con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a Terni (TR) il 03/12/1964, con il patrocinio dell'avv. M M, con CP_2 elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 02/07/1994 a Terni (TR), che dall'unione sono nati i figli, e Persona_1
, oggi entrambi maggiorenni;
che il rapporto coniugale in passato, sereno ed Persona_2 appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio notte scritte, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) i figli maggiorenni non autosufficienti hanno manifestato il desiderio di andare a vivere con la madre e, in base alle lore decisioni e inclinazioni, potranno risiedere, quando lo vorranno, anche presso il padre. I figli attualmente sono iscritti alla università. A tal fine i genitori si impegnano a concordare e comunque a consultarsi preventivamente, quando necessario, anche di volta in volta in ordine alle esigenze ed alle eventuali necessità dei figli;
3) In considerazione della circostanza che i figli vivranno prevalentemente assieme alla madre
Sig.ra , questa provvederà al mantenimento dei figli attraverso il pagamento di tutte le CP_2 spese ordinarie, ivi comprese le utenze della casa. Il Sig. nato a Terni il 31/05/1963 Controparte_1
(C.F.: ) , al fine di adempiere al proprio obbligo di mantenimento nei C.F._1 confronti dei figli, trasferisce a nato a Terni in data 08/12/96 (C.F.: Persona_1
) ed a nata a Terni in data 08/01/1998 (C.F.: C.F._2 Persona_2
) , in favore di ciascuno per la quota di ½, i seguenti beni e diritti : - diritto di C.F._3
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