Trib. Ferrara, sentenza 10/12/2024, n. 1212

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ferrara, sentenza 10/12/2024, n. 1212
Giurisdizione : Trib. Ferrara
Numero : 1212
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

RG 2287 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA In nome del popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto dai sigg.: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. dott.ssa Costanza Perri Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. NATATI ANGELA CP_1
E
SICONOLFI con il patrocinio dell'Avv. REALI RITA CP_2
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: Voglia il Tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in data 27.03.2004, in Ferrara iscritto nel Registro degli Atti di matrimonio dello Stato civile del medesimo Comune al n. 45, Parte I, dell'anno 2004 ordinando di procedere alla trascrizione della sentenza, ai seguenti patti e condizioni:

1-I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione abituale e privilegiata presso la residenza della madre, nella casa coniugale sita in Ferrara (FE) alla Via del Pozzo n. 18, di proprietà dei coniugi nella misura del
50% ciascuno, che pertanto le viene assegnata così come arredata. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli minori relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei medesimi, tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno di essi eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli presso di sé.
e trascorreranno con il padre, a fine settimana alternati, dal CP_3 Per_2 sabato mattina sino al lunedì mattina nonché un giorno a settimana sino all'ora della cena che consumeranno insieme al padre, ovvero, sino al mattino successivo nella settimana in cui i figli trascorreranno il weekend con la madre, salvo comunque il diritto dei figli di vedere liberamente il padre e trascorrere con il medesimo anche altri momenti della giornata. In ogni caso, dovrà tenersi primariamente conto delle esigenze
e degli impegni scolastici e personali dei figli, nonché degli impegni personali e professionali di entrambi i genitori.
Ogni anno, in occasione delle festività natalizie, i figli trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno della Vigilia di Natale ovvero il giorno di Natale;
inoltre, durante il periodo delle vacanze scolastiche natalizie, entrambi i genitori
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potranno trascorrere con i figli cinque/sei giorni anche consecutivi;
detto periodo dovrà essere concordato con l'altro genitore e con i figli stessi compatibilmente ai loro impegni. Similmente, in ragione dell'età di (17 anni) e (16 anni), i Per_1 Per_2 genitori convengono che potranno festeggiare la festività di fine anno/capodanno anche in compagnia dei loro amici coetanei;
pertanto, in tale giornata, il genitore affidatario e di riferimento sarà quello con il quale i minori trascorreranno il periodo in cui detta festività ricadrà. In occasione delle vacanze pasquali, i figli trascorreranno ad anni alternati con ciascun genitore il giorno di Pasqua oppure il giorno di Lunedì dell'Angelo (Pasquetta).
Le parti comunque concordano che, sia durante le vacanze pasquali, sia alla ricorrenza di “ponti” (ad esempio in occasione dell'8 dicembre, del periodo dal 23 al 25 Aprile, del 2 giugno, etc.), qualora uno dei ricorrenti dovesse organizzare una breve vacanza con i figli, previo loro gradimento, l'altro genitore non si opporrà. Per quanto concerne le vacanze estive, i figli trascorreranno 15 giorni di ferie, anche non consecutivi, con ciascun genitore. I periodi di vacanza estiva prescelti da ciascun genitore dovranno essere concordati tra le parti entro il 30 aprile di ciascun anno. I genitori danno atto che i figli saranno domiciliati, per il
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