Trib. Ravenna, sentenza 27/11/2024, n. 986

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ravenna, sentenza 27/11/2024, n. 986
Giurisdizione : Trib. Ravenna
Numero : 986
Data del deposito : 27 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 1810/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1810/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRISTINA Parte_1 C.F._1
AMADORI ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Ravenna, via Newton n. 78
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORENZA Controparte_1 C.F._2
SOLAINI ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Ravenna, via G. Bovini n. 35
CONVENUTO/I
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 09.07.2024, la difesa di parte attrice ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 08.07.2024, la difesa di parte convenuta ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel foglio di precisazione depositato telematicamente in data 10.05.2024.
In data 24.09.2024 il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 10.07.2023, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 innanzi all'intestato Tribunale in composizione collegiale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 08/08/1970 registrato al n. 3, parte 1, u. 6;

-disporre che il sig. nulla debba corrispondere a titolo di assegno divorzile per la moglie _1
;
Controparte_1

- disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per le annotazioni ex art. 69
d.p.r. 396/2000;

- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge”.
In data 11.09.2023, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
Provvedeva a costituirsi in giudizio in data 23.10.2023 al fine di chiedere Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ravenna, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 08.8.1970 a Ravenna tra _1
e , registrato al n. 3, parte 1 u. 6 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
[...] Controparte_1 predetto Comune di annotare l'emananda sentenza con esonero da ogni responsabilità al riguardo;

- dichiarare tenuto e porre a carico del marito l'onere di versare un assegno divorzile in favore della moglie nella misura di € 285,00 mensili, ovverosia la stessa somma che le viene ora versata come assegno di mantenimento giusti accordi di separazione, o in quella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione annuale Istat”.
Parte convenuta provvedeva a depositare in data 17.11.2023 memoria ex art. 473-bis.17, n. 2, c.p.c. e, in data 14.11.2023, parte attrice chiedeva di essere rimessa in termini ai sensi dell'art. 153, secondo comma, c.p.c. per il deposito della documentazione allegata all'istanza. La richiesta di parte attrice era contestata dalla difesa della sig.ra con atto depositato in data 17.11.2023. Parte_2
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.11.2023, ove venivano sentite personalmente le parti, con ordinanza emessa in data 01.12.2023, il Giudice delegato, per le motivazioni ivi espresse, autorizzava il deposito della documentazione allegata all'istanza depositata dalla difesa di parte attrice in data 14.11.2023 e ordinava a parte convenuta di produrre gli estratti conto del libretto Coop, il contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione e il modello Obism o altro documento equipollente attestante l'importo effettivo della pensione percepito mediante deposito telematico, rinviando il procedimento all'udienza dello 07.02.2024, che veniva successivamente differita alla data dello 06.03.2024.
Alla suddetta udienza, il Giudice delegato, preso atto delle istanze delle parti, disponeva che le stesse producessero ultimo modello Obism aggiornato mediante deposito telematico entro il 27.03.2024 e, ritenendo il procedimento maturo per la decisione, fissava udienza ex art. 473-bis.28 c.p.c. in data
11.07.2024 per la rimessione della causa in decisione, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando alle parti i termini stabiliti a ritroso dal suddetto articolo per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Le parti provvedevano a depositare nei termini le note di precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente rispettivamente nella data dello 09.07.2024
e dello 08.07.2024, la difesa di parte attrice ha insistito per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni mentre la difesa di parte convenuta ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel foglio di precisazione depositato telematicamente in data 10.05.2024.
Con ordinanza emessa in data 21.09.2024, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
In data 24.09.2024 il Pubblico Ministero concludeva chiedendo al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in primo luogo deve essere accolta la domanda di scioglimento del matrimonio proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e alla quale quest'ultima ha aderito nella comparsa di costituzione. CP_1
Come risulta dalla documentazione agli atti, ricorrono infatti i presupposti previsti per l'ipotesi di scioglimento del matrimonio di cui all'art. 3, numero 2, lett. b), della l. n. 898/1970, come modificato dalla l. n. 55/2015. Le parti si sono separate consensualmente come risulta dal decreto di omologa cron.
n. 4912/2011 e il ricorso di divorzio è stato presentato oltre dieci anni dopo rispetto alla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale. In tale lasso temporale, come esposto nel ricorso e dichiarato dalle parti in udienza, non vi è stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza.
La perduranza dello stato di separazione e l'insistenza nella domanda di divorzio sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita.
Accertata la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, l'unica ulteriore domanda sui cui il Collegio è chiamato a decidere, stante la incontestata autosufficienza economica della figlia maggiorenne è l'assegno divorzile, richiesto dalla sig.ra Persona_1 in via riconvenzionale. Controparte_1
Al fine di valutare l'eventuale sussistenza nel caso di specie dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della convenuta, è necessario esaminare in punto di diritto i requisiti costitutivi del diritto a tale contributo economico, come interpretati dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
L'art. 5, sesto comma, l. n. 898/1970 stabilisce che “(c)on la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico data da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno
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