Trib. Padova, sentenza 12/11/2024, n. 768

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Padova, sentenza 12/11/2024, n. 768
Giurisdizione : Trib. Padova
Numero : 768
Data del deposito : 12 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 1766/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1766/2024
Oggi 12/11/2024 innanzi al dott. Silvia Rigon, è comparso per l'avv. PASSINI Parte_1
ANDREA e l'avv. MICHELE BORDIN, nessuno per il Controparte_1
di cui, verificata la regolarità della notifica, viene dichiarata la contumacia.
[...]
L'avv. PASSINI ANDREA chiede l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice, al termine della camera di consiglio, decide con sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice del lavoro dott. Silvia Rigon
pagina 1 di 17 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Rigon ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1766/2024 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. PASSINI Parte_1 C.F._1
ANDREA, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI precisate dalla parte ricorrente come in atti e che qui si intendono trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. I fatti di causa
Le domande della parte ricorrente sono fondate, per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
, docente alle dipendenze del con contratto a tempo indeterminato Parte_1 CP_1
dal 1.09.2023, premesso di avere in precedenza lavorato quale insegnante alle dipendenze del
con successivi contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2020- Controparte_1
2021, 2021-2022 e 2022-2023, dal 30.11.2020 al 30.06.2021, dal 13.10.2021 al 30.06.2022 e dal
26.09.2022 al 30.06.2023, come risultante dai contratti prodotti (cfr. docc. in atti), senza fruire della
“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione” dell'importo di euro 500,00 (c.d. Carta elettronica del docente) riservata, dall'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 al personale assunto a tempo indeterminato, contesta l'illegittimità di tale esclusione, agisce con azione di adempimento nei confronti del per la fruizione del beneficio economico in relazione agli anni scolastici CP_1
pagina 2 di 17
dei rapporti di lavoro a tempo determinato, mediante l'assegnazione della carta elettronica dell'importo di euro 500,00 per ogni anno di servizio.
Parte ricorrente risulta, sulla base dell'ultimo contratto, in servizio come docente a tempo indeterminato a decorrere dal 1.09.2023.
Parte ricorrente lamenta dunque la mancata erogazione della c.d. “carta docenti” per gli anni durante i quali ha insegnato quale supplente, così concludendo:
indeterminato quale docente di DISEGNO E STORIA DELL'ARTE negli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado, presso l'Istituto di Istruzione Superiore Newton-Pertini di
Camposampiero dal settembre 2023, è stata assunta in precedenza quale docente a tempo determinato a) per l'insegnamento della materia prevista della classi AOO1, DISEGNO E STORIA
DELL'ARTE PRESSO GLI ISTITUTI SECONDARI DI PRIMO GRADO dal
[...]
e per esso dai Dirigenti Scolastici dell'Istituto Comprensivo di Correzzola Controparte_1
dal 30 novembre 2020 al 30 giugno 2021, b) sempre per l'insegnamento della materia prevista dalla classe AOO1, DISEGNO E STORIA DELL'ARTE PRESSO GLI ISTITUTI SECONDARI DI
PRIMO GRADO dal e per esso dal Dirigente Scolastico Controparte_1 dell'Istituto Comprensivo di Borgo Veneto dal 13 ottobre 2021 al 30 giugno 2022 c) ed infine per
l'insegnamento quale docente di sostegno psicofisico presso l'Istituto Comprensivo di Vigodarzere dal 26 settembre 2022 al 30 giugno 2023 tutte e tre le volte assunta per l'intero anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche, accertato e dichiarato che per effetto della decisione della Corte di Giustizia Europea, l'art. 1 comma 121 della L.107/2015, che ha istituito la Carta del Docente consistente in un beneficio economico di € 500 annuo per incrementare la formazione professionale, contiene profili di discriminazione in quanto contrasta con la previsione della direttiva 1999/70/CE contenuta nella clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, così da doversi ritenere che il beneficio previsto di 500 euro annui spetti non solo al personale docente di ruolo e per ciò assunto a tempo indeterminato, ma anche al personale supplente assunto a tempo determinato, considerato che il Consiglio di Stato con la sentenza 1842/2022 ha annullato i seguenti atti: il
D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015 e la nota applicativa del . 15219 del 15 ottobre CP_2
2015, nonché il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che quindi non hanno più alcun effetto, in ogni caso per la diversa opinione sull'efficacia della sentenza del CDS, ritenendo di disapplicarli,
pagina 3 di 17 accertato e dichiarato che come ritenuto da Giurisprudenza di merito il presupposto temporale da ritenersi congruo per veder riconosciuto il beneficio della “Carta (elettronica) del docente” è quello dello svolgimento dell'insegnamento per almeno 180 giorni per anno scolastico, comunque fino al termine delle attività didattiche di ciascun anno scolastico. accertato e dichiarato che nel caso concreto la ricorrente ha maturato i requisiti di fatto e diritto per poter beneficiare della “ Carta del Docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della L.107/2015 per l'anno scolastico 2020/2021 essendo stata assunta per l'intero anno scolastico, dal 30 novembre 2020 al 30 giugno 2021;
per l'A.S. 2021/2022 per l'intero anno scolastico, dal 13 ottobre 2021 al 30 giugno 2022 ed infine per l'A.S 2022/2023 per l'intero anno scolastico, dal 26 settembre 2022 al 30 giugno 2023, così da doverglisi riconoscere come dovuti € 500 per ciascuno anno da spendere secondo i criteri previsti dal citato articolo, per un ammontare complessivo di €



1.500 e che quindi ha diritto a tale emolumento in tale misura, condannarsi il in persona del pro tempore ad Controparte_1 CP_3

erogare alla ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente con modalità analoghe con accredito delle rispettive somme di € 500,00 per ogni anno di servizio, pari a 1.500 euro complessivi”.
Il è rimasto contumace. Controparte_1
La causa è decisa sulla base dei documenti prodotti.
B. Il bonus “Carta docente”: la finalità di formazione del personale docente
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista dal comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 secondo cui: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo CP_1
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
pagina 4 di 17 e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Dal tenore della norma emerge in maniera chiara che la Carta docenti ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni individuali in senso stretto, avendo quale finalità la formazione del personale docente ed il sostegno della didattica annuale, non costituendo tale erogazione retribuzione (così come anche ribadito, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. da Cass. 27.10.2023 n. 29961)
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma
121». Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta
è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova,
i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3 comma
1);
la Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio” (art. 3 comma 2);
le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate” (art. 6 comma
6).
In base a tali disposizioni la Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente spetta ai soli docenti di ruolo, a prescindere dall'orario di lavoro osservato (tempo pieno o parziale) e dallo svolgimento effettivo
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