Trib. Sassari, sentenza 08/10/2024, n. 429
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Testo completo
N. R.G. 75/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice P I C ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 75/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GABRIELA PINNA Parte_1 C.F._1 NOSSAI e dell'avv. ALESSANDRO PES elettivamente domiciliato in VIA ROMA 107 07100 SASSARI presso il difensore avv. G P N
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. S PSQUALINA Controparte_1 P.IVA_1
M, elettivamente domiciliato in Piazza Ruju 6 07100 Sassari presso il difensore avv. S PSQUALINA M
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI in persona dell'avv. GIANDOMENICO TENAGLIA, elettivamente domiciliato in VIA DANTE 23 09128 CAGLIARI
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, premesso di avere prestato, quale medico, attività assistenziale sanitaria presso l' Parte_1 [...] dall'1.7.2007 fino al 30.09.2015, ha convenuto avanti l'intestato Tribunale -in funzione di CP_1 giudice del Lavoro- quest'ultima, unitamente all' lamentando l'omessa Parte_2 corresponsione dell'indennità di ferie non godute -97 giorni nel periodo dall'1 aprile 2009 al 30 settembre 2015- chiedendo la condanna solidale delle due resistenti al pagamento dell'importo di € Contr 7.808,04, relativo al periodo dall'1.7.2007 al 26.06.2013, nonché la condanna della sola della somma di euro 13.230,29, relativa al periodo dal 27.06.2013 al 30.09.2015, per un totale di € 21.038,33.
Ha dedotto il ricorrente a sostegno delle proprie domande di aver coperto l'incarico di professore per il pagina 1 di 5
Settore Scientifico Disciplinare Med/29 “Chirurgia Maxillo Facciale” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Sassari dal 1 novembre 2001 al 26.06.2013 e di aver prestato attività lavorativa di natura assistenziale sanitaria alle dipendenze dell' CP_1 ininterrottamente, dalla sua costituzione (1.07.2007) sino al 30 settembre 2015, data in cui il rapporto di lavoro si sarebbe concluso per scadenza naturale del contratto.
Nel dettaglio, avrebbe ricoperto dall'1 luglio 2007 il ruolo di Responsabile dell'Unità Operativa Complessa di presso l' e dal 27.06.2013 al 30.09.2015 il Controparte_3 Controparte_1 ruolo di professore di prima fascia per il settore scientifico disciplinare MED/29 presso l'
[...]
, continuando a svolgere l'attività assistenziale presso l' in forza Parte_3 Controparte_1 di convenzioni tra l'Università degli Studi di Sassari e l' . Parte_3
Richiesto con note del 5.9.2018 e del 05.02.2019 all'Università degli Studi di Sassari se l'indennità per ferie non godute nell'esercizio delle mansioni di Responsabile dell'Unità Operativa Complessa di Chirurgia Maxillofacciale dell' fosse a carico dell'Università o dell' Controparte_1 Controparte_1 rimaste prive di riscontro, il ricorrente ha quindi agito nei confronti di entrambe.
AOU, ritualmente costituitasi, ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, il rigetto nel merito, stante l'intervenuta prescrizione, il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie di cui all'art. 5 c. 8 DL 95/2012 e l'assenza dimostrazione, da parte del ricorrente, che il mancato godimento delle ferie sarebbe dipeso da esigenze di servizio.
L'Università degli Studi di Sassari, a sua volta costituitasi, ha eccepito la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sul rilievo che la controversia verterebbe nell'ambito del pubblico impiego non privatizzato e, nel merito, la decorrenza della prescrizione ed il divieto del pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute ex art. 5, comma 8, d.l. n. 95/ 2012, conv. in l. n. 135/ 2012.
La causa, documentalmente istruita e mutata più volte la persona del giudice, è stata decisa all'udienza odierna.
Ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato e vada accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
Vanno affermate, innanzitutto, la giurisdizione del giudice ordinario e la legittimazione passiva dell' Controparte_1
A riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire (Cass. civ. Sez. Unite, Ord., (ud.
21/03/2023) 03-07-2023, n. 18745) che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l'azienda sanitaria, poiché il D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 2, distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l'università da quello instaurato dagli stessi con l'azienda ospedaliera e dispone che, sia per l'esercizio dell'attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale, con la conseguenza che, quando la parte datoriale si identifichi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice P I C ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 75/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GABRIELA PINNA Parte_1 C.F._1 NOSSAI e dell'avv. ALESSANDRO PES elettivamente domiciliato in VIA ROMA 107 07100 SASSARI presso il difensore avv. G P N
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. S PSQUALINA Controparte_1 P.IVA_1
M, elettivamente domiciliato in Piazza Ruju 6 07100 Sassari presso il difensore avv. S PSQUALINA M
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI in persona dell'avv. GIANDOMENICO TENAGLIA, elettivamente domiciliato in VIA DANTE 23 09128 CAGLIARI
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, premesso di avere prestato, quale medico, attività assistenziale sanitaria presso l' Parte_1 [...] dall'1.7.2007 fino al 30.09.2015, ha convenuto avanti l'intestato Tribunale -in funzione di CP_1 giudice del Lavoro- quest'ultima, unitamente all' lamentando l'omessa Parte_2 corresponsione dell'indennità di ferie non godute -97 giorni nel periodo dall'1 aprile 2009 al 30 settembre 2015- chiedendo la condanna solidale delle due resistenti al pagamento dell'importo di € Contr 7.808,04, relativo al periodo dall'1.7.2007 al 26.06.2013, nonché la condanna della sola della somma di euro 13.230,29, relativa al periodo dal 27.06.2013 al 30.09.2015, per un totale di € 21.038,33.
Ha dedotto il ricorrente a sostegno delle proprie domande di aver coperto l'incarico di professore per il pagina 1 di 5
Settore Scientifico Disciplinare Med/29 “Chirurgia Maxillo Facciale” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Sassari dal 1 novembre 2001 al 26.06.2013 e di aver prestato attività lavorativa di natura assistenziale sanitaria alle dipendenze dell' CP_1 ininterrottamente, dalla sua costituzione (1.07.2007) sino al 30 settembre 2015, data in cui il rapporto di lavoro si sarebbe concluso per scadenza naturale del contratto.
Nel dettaglio, avrebbe ricoperto dall'1 luglio 2007 il ruolo di Responsabile dell'Unità Operativa Complessa di presso l' e dal 27.06.2013 al 30.09.2015 il Controparte_3 Controparte_1 ruolo di professore di prima fascia per il settore scientifico disciplinare MED/29 presso l'
[...]
, continuando a svolgere l'attività assistenziale presso l' in forza Parte_3 Controparte_1 di convenzioni tra l'Università degli Studi di Sassari e l' . Parte_3
Richiesto con note del 5.9.2018 e del 05.02.2019 all'Università degli Studi di Sassari se l'indennità per ferie non godute nell'esercizio delle mansioni di Responsabile dell'Unità Operativa Complessa di Chirurgia Maxillofacciale dell' fosse a carico dell'Università o dell' Controparte_1 Controparte_1 rimaste prive di riscontro, il ricorrente ha quindi agito nei confronti di entrambe.
AOU, ritualmente costituitasi, ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, il rigetto nel merito, stante l'intervenuta prescrizione, il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie di cui all'art. 5 c. 8 DL 95/2012 e l'assenza dimostrazione, da parte del ricorrente, che il mancato godimento delle ferie sarebbe dipeso da esigenze di servizio.
L'Università degli Studi di Sassari, a sua volta costituitasi, ha eccepito la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sul rilievo che la controversia verterebbe nell'ambito del pubblico impiego non privatizzato e, nel merito, la decorrenza della prescrizione ed il divieto del pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute ex art. 5, comma 8, d.l. n. 95/ 2012, conv. in l. n. 135/ 2012.
La causa, documentalmente istruita e mutata più volte la persona del giudice, è stata decisa all'udienza odierna.
Ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato e vada accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
Vanno affermate, innanzitutto, la giurisdizione del giudice ordinario e la legittimazione passiva dell' Controparte_1
A riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire (Cass. civ. Sez. Unite, Ord., (ud.
21/03/2023) 03-07-2023, n. 18745) che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l'azienda sanitaria, poiché il D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 2, distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l'università da quello instaurato dagli stessi con l'azienda ospedaliera e dispone che, sia per l'esercizio dell'attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale, con la conseguenza che, quando la parte datoriale si identifichi
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