Trib. Pordenone, sentenza 28/03/2024, n. 173

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pordenone, sentenza 28/03/2024, n. 173
Giurisdizione : Trib. Pordenone
Numero : 173
Data del deposito : 28 marzo 2024

Testo completo

Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente

SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 22/04/2021

DA

GA UR
Con Avv. BUTTIGNOL VALTER
RICORRENTE
CONTRO
CASAGRANDE S.P.A.
Con Avv. BIANCHIN ROMEO
RESISTENTE

ZURICH INSURANCE PLC
Con Avv. LOCATELLI LORENZO
TERZA CHIAMATA
Causa discussa e decisa all'udienza del 07/12/2023 sulle seguenti



CONCLUSIONI

PER IL RICORRENTE
1) Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di Casagrande Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per la violazione di cui all'art. 2087 codice civile;
nonché accertare e dichiarare la responsabilità della società in via extracontrattuale, per la violazione della normativa specifica
(artt. 17 e 76 decreto legislativo 81/2008) in materia di sicurezza sul lavoro e/o della normativa che sarà eventualmente ritenuta applicabile, nella causazione dell'infortunio occorso al ricorrente il 17 gennaio
2017.
2) Accertare e dichiarare la responsabilità nella causazione dell'evento di Casagrande Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 2049 codice civile, per il fatto illecito del preposto al reparto collaudi (Giuseppe EL) per avere omesso di impedire al ricorrente di lavorare in condizioni palesemente pericolose, sprovvisto di idonee protezioni.
3) Accertare e dichiarare che l'infortunio verificatosi in danno di AU VA configura, anche solo astrattamente, la fattispecie di lesioni personali colpose gravissime, ai sensi dell'art. 590, commi secondo e terzo, codice penale.
4) Accertare e dichiarare, ai fini della liquidazione del danno di natura permanente (con adeguata personalizzazione), che a seguito dell'infortunio occorso il 17 gennaio 2017, il ricorrente ha patito dolori e sofferenze soggettivi gravi, temporanei e permanenti, con una inabilità di natura permanente nella misura pari al 43% (ovvero quella diversa misura, maggiore o minore, che fosse accertata in corso di causa).
5) Accertare e dichiarare che a seguito dell'infortunio il ricorrente ha patito (e patisce) dolori e sofferenze soggettivi gravi, con danno non patrimoniale subito a causa del medesimo infortunio, nelle sue componenti biologico e della sofferenza soggettiva, o cosiddetto morale, permanente e temporaneo, con adeguata personalizzazione dello stesso.
6) Accertare e dichiarare che a seguito dell'infortunio il ricorrente ha subito un danno da diminuzione della capacità lavorativa specifica pari al 50%.
7) Accertare e dichiarare che le spese sostenute dal ricorrente ammontano ad € 2.246,02.
8) Accertare e dichiarare che la somma dovuta, a titolo di danno differenziale, è costituita da € 595.693,72, quale risulta dalla differenza tra il totale del danno non patrimoniale (€ 439.249,50 + €
79.050,79 = € 518.300,29 + € 225.422,27, quale percentuale per il danno da riduzione capacità lavorativa specifica = € 743.722,56) e l'indennizzo ricevuto dall'INAIL (€ 148.028,84). O nella misura maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa.
9) Condannare la Casagrande Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire al ricorrente AU VA la somma di € 595.693,72 (o a quella maggiore o minore che dovesse essere accertata) a titolo di danno non patrimoniale, nonché la somma di € 2.246,02 a titolo di danno patrimoniale.
10) Condannare la controparte alla rifusione integrale delle spese processuali.

PER LA RESISTENTE CASA GRANDE S.P.A.
In via preliminare:
Per le ragioni di cui in narrativa, autorizzarsi Casagrande spa alla chiamata in causa di Zurich Insurance Plc –
Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Via Benigno Crespi n. 23 – 20159 – Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore.
In principalità e nel merito:
Per le ragioni di cui in narrativa, rigettarsi le domande proposte nei confronti di Casagrande spa. In via subordinata: Nella denegata ipotesi di accertamento di una responsabilità anche solo parziale di
Casagrande spa nell'infortunio occorso al signor VA, condannarsi Zurich Insurance Plc – Rappresentanza
Generale per l'Italia, con sede in Via Benigno Crespi n. 23 – 20159 – Milano, a tenere indenne Casagrande spa di ogni somma che quest'ultima eventualmente dovrà risarcire al predetto, ivi comprese le spese legali
e tutte le eventuali spese di CTU e CTP della causa.
In ogni caso:
Spese, compensi, spese generali, IVA e CPA interamente refusi.

PER LA TERZA CHIAMATA COMPAGNIA ZURICH INSURANCE PLC
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Rigettarsi ogni domanda proposta nei confronti della convenuta Casagrande s.p.a. perché infondata in fatto
e in diritto e, conseguentemente, mandarsi assolta la medesima, e con lei la terza chiamata Zurich
Insurance Public Limited Company, da ogni avversa pretesa;
rigettarsi, in ogni caso, ogni domanda proposta dalla convenuta Casagrande s.p.a. verso la terza chiamata Zurich Insurance Public Limited Company, perché infondata in fatto ed in diritto;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui venisse da un lato accertata la sussistenza di una responsabilità, anche solo concorsuale, in capo alla resistente
Casagrande s.p.a. e dall'altro riconosciuta come operativa la polizza stipulata da quest'ultima con la terza chiamata Zurich Insurance Public Limited Company in relazione alla domanda del ricorrente, - accertarsi e dichiararsi la precisa misura dell'obbligazione di spettanza della convenuta Casagrande s.p.a. secondo criteri tecnici di prova rigorosi e, comunque,
ampiamente riducendosi le avverse pretese, escludendosi ogni duplicazione di voce risarcitoria in relazione
a quanto già corrisposto da assicuratori sociali o altri enti
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