Trib. Gorizia, sentenza 24/04/2024, n. 60

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Gorizia, sentenza 24/04/2024, n. 60
Giurisdizione : Trib. Gorizia
Numero : 60
Data del deposito : 24 aprile 2024

Testo completo

RG 370/ 2023

TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 24/04/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Berti, e, per l'Inps, l'avv. Bonetti.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice

pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri

R.G. 370/2023

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa r.g. n. 370/2023 promossa da: EN TO, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata telematicamente, dagli avv.ti Franco Berti, Paolo Longo e Carlo Berti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente

CONTRO

Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per procura generale alle liti del 21.07.2015, rep. n. 80974, racc. n. 21569, a rogito dott. Paolo Castellini, notaio in Roma, ed elettivamente domiciliata a Gorizia, Piazza della Vittoria 1
resistente

dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 19 dicembre 2023, EN TO, titolare della pensione n. 06700741, ha agito nei confronti dell'Inps chiedendo di accertare che la decorrenza del trattamento, fissata dall'Istituto a partire dal 01.12.2020, va anticipata al 01.11.2020, con conseguente condanna dello stesso Istituto al pagamento del rateo corrispondente e della correlata quota di 13ma, per il complessivo importo di euro 2.359,78. 1.1 A sostegno della sua pretesa, ha premesso che la sua domanda amministrativa venne respinta in ragione del fatto che «la differenza di un mese sulla liquidazione è dovuta alla sovrapposizione di un periodo ricongiunto (dicembre 1978 contributi artigiani) con lo stesso periodo lavorato presso il Comune di Monfalcone» [cfr. doc. B ricorrente].

1.2. Inutili i tentativi di composizione stragiudiziale della questione, il ricorrente avviò un procedimento davanti alla Corte dei conti. In quel contesto, l'Inps si difese sostenendo che il calcolo del ricorrente sarebbe scorretto perché egli avrebbe richiesto una pensione in cumulo ai sensi dell'art. 1, comma 239 ss., legge n. legge n. 228 del 2012, sicché, dovendosi valorizzare i suoi periodi di contribuzione secondo la tabella di conversione delle unità temporali di cui all'art. 4, comma 7, d. lgs. n. 42 del 2006, egli avrebbe visto perfezionati i requisiti per accedere al trattamento non già il 31.07.2020, bensì il 04.08.2020. Considerando la finestra trimestrale di cui all'art. 15, comma 1, decreto-legge n. 4 del 2019, la decorrenza sarebbe da fissare al 01.12.2020 e non al mese precedente. Già in quel contesto, TO censurò l'interpretazione offerta dall'Istituto nel suo atto difensivo e nelle note autorizzate dalla Corte dei conti nel corso del processo.

1.3. Posto che quel giudizio s'è poi concluso con la declaratoria del difetto di
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