Trib. Genova, sentenza 14/11/2024, n. 2897
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Testo completo
N. 502/2022 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 502/2022 promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Genova, alla Parte_1 C.F._1
Via XX Settembre 16/7s presso e nello studio dell'Avv. Maria Borra (C.F.: ) C.F._2 che la rappresenta e difende come da mandato in atti
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
Genova via XX Settembre 20/74 presso e nello studio dell'Avv. Anna Serafino (CF
), che lo rappresenta e difende come da mandato in atti C.F._4
PARTE CONVENUTA
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,
1) pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi, con addebito al marito;
2) disporre l'affidamento super esclusivo delle figlie e alla madre, con collocazione Persona_1 Per_2 presso la stessa, cui viene assegnata la casa coniugale, sita in Genova, Via Salita Padre Umile n. 3/4;
3) prevedere che il padre possa continuare ad incontrare le figlie con incontri in forma protetta con cadenza mensile (organizzate e supervisionati dal Servizio Sociale territorialmente competente) e contatti telefonici liberi con frequenza settimanale;
4) prescrivere al sig. i seguire un percorso presso il CSM ed il SERT di Genova;
Per_3
5) prescrivere al sig. de sottoporsi a valutazione del funzionamento genitoriale presso il Per_3 Consultorio territorialmente competente;
6) porre a carico del sig. attesa la sua attuale situazione lavorativa, l'obbligo di corrispondere alla CP_1 sig.ra con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 delle figlie, una somma mensile non inferiore ad € 400,00 (somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT), oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
7) con vittoria delle spese.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, - pronunciare la separazione dei coniugi;
- affidamento condiviso delle due figlie con collocazione presso la madre e ampliamento del diritto di visita del padre al momento senza pernottamenti;
- conferma dei 100,00 euro mensili omnicomprensivi quale contributo per il mantenimento delle due figlie fino alla sua regolarizzazione sul TN e quindi al reperimento di attività lavorativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/01/2022 la signora allegava di aver contratto Parte_3 matrimonio con il signor in Genova in data 22/03/2018;
che dalla loro Controparte_1 unione erano nate due figlie, il 21/07/2018 ed il Persona_4 Persona_5
26/12/2019;
che il marito era affetto da disturbi psichici mai adeguatamente curati e in tre occasioni
– di cui la prima pochi giorni dopo la celebrazione del matrimonio - l'aveva aggredita fisicamente cagionandole lesioni personali con conseguente apertura del procedimento penale n.9973/2018/21 per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni;
che il secondo episodio si era verificato nella casa familiare in data 18.12.2018, allorquando, in conseguenza di una lite il convenuto aveva iniziato a compiere gesti autolesionistici, onde, intervenuti i CC ed il personale medico del 118, era stato trasportato presso il nosocomio di Villa Scassi;
che il terzo episodio di era verificato il 23.02.2019 quando il convenuto telefonava alla moglie, uscita di casa per fare la spesa e le ordinava con tono irruento di rientrare immediatamente;
che una volta rientrata a casa con la figlia, la ricorrente veniva minacciata ed aggredita fisicamente dal marito il quale estraeva da un cassetto un coltello seghettato e lo brandiva in direzione della nuca della moglie profferendo la seguente minaccia “sei fortunata che c'è la bambina, perché se non ci fosse stata vedi cosa ti faccio”;
che la signora iusciva a Parte_2 calmare il marito e a fuggire dalla casa coniugale, unitamente alla figlia;
che un condomino contattava le ;
che nel contempo il convenuto minacciava di buttarsi dalla finestra, quindi si Pt_4 calava sulla strada grazie a un tubo del gas e veniva poi condotto in regime di TSO in ospedale;
che a seguito di tale episodio, la signora si trasferiva insieme alla figlia presso l'abitazione Parte_1 della propria madre, per poi far ritorno nella casa coniugale, una volta saputo che il marito vi si sarebbe recato solo durante i fine settimana, poiché negli altri giorni il medesimo sarebbe rimasto presso la casa dei propri genitori sita in provincia di Novara;
che il GIP aveva emesso nei confronti del signor rdinanza di applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla CP_1 casa familiare con divieto di avvicinamento alla moglie;
che in data 7/08/2019 inoltre il convenuto veniva tratto in arresto per i reati di cui agli artt. 110, 56, 628 c. 1, 2 e 3, 585, 582 c.p. e condotto presso il Carcere di Marassi;
che in data 03.10.2019 la Procura della Repubblica presso il TM aveva chiesto l'apertura di procedimento di DP con sospensione immediata, nonché la sospensione degli incontri padre/figlia con divieto di rientrare nella casa familiare ed aveva investito i SS di elaborare il miglior progetto per la minore e valutare la capacità genitoriali;
che in data 26/12/2019 nasceva la seconda figlia e la signora si rivolgeva al Centro “Per non subire Violenza” Per_2 Parte_2 intraprendendo un percorso di sostegno psicologico insaturando0a,tlesì una buona collaborazione con il SS ATS n. 36;
che dal mese di giugno del 2021 aveva anche ripreso la propria attività lavorativa nell'ambito della ristorazione quale responsabile del punto vendita della società CIGIERRE Spa riuscendo a gestire la crescita delle bambine avvalendosi dell'aiuto dei genitori e della collaborazione di una baby sitter;
che il padre, durante il periodo di detenzione presso il carcere di Marassi seguiva un percorso di supporto alla genitorialità nonché una terapia psichiatrica e la moglie manteneva contatti telefonici con lui ed in alcune occasioni lo incontrava unitamente alla figlia , alla presenza degli educatori;
che in seguito ai vari trasferimenti in altre strutture Per_1 penitenziarie i contatti erano stati mantenuti unicamente attraverso delle videochiamate con cadenza settimanale;
che grazie al percorso di consapevolezza effettuato con la psicologa del centro Antiviolenza la ricorrente maturava la decisione di separarsi dal marito;
che nel frattempo il TM emetteva in data 19/04/2021 Decreto provvisorio con cui affidava la sola figlia ai Persona_1 SS limitando la responsabilità genitoriale sulle decisioni inerenti gli incarichi affidati ai SS e su quelle relative all'educazione e all'istruzione;
che, con riguardo agli aspetti economici , la ricorrente vive con le proprie figlie presso la casa coniugale sita in Genova alla Via Salita Padre Umile 3 di proprietà dell' con canone mensile di euro 460,00;
che svolge il ruolo di direttrice del punto vendita della CP_2 catena commerciale