Trib. Vallo della Lucania, sentenza 13/01/2025, n. 22
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Testo completo
N. 948/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. ssa Elvira Bellantoni - Presidente-
2) dott. Carmine Esposito - Giudice -
3) dott.ssa Marianna Frangiosa - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 948 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: altri istituti di diritto di famiglia vertente
TRA
nata a [...], [...] Parte_1
( ) rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. CodiceFiscale_1
Laura Inverso presso il cui studio in Via Provinciale per Orria n.43, 84070 – Salento
(SA) elettivamente domicilia;
ricorrente contro
, nato ad [...]-under-Lyne (Regno Unito) il 15/03/1978 Controparte_1
(C.F. ) rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. C.F._2
Vincenza Romaniello presso il cui studio in Vallo della Lucania al C.so Murat 25 elettivamente domicilia;
resistente
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vallo della Lucania
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 11.12.2024 dando atto dell'intervenuto accordo a cui il PM sede ha apposto un visto in data 12.12.2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.09.2024, l'odierna parte ricorrente la signora
adiva l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto: Parte_1 di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il sig. , Controparte_1 odierno resistente;
che dalla suddetta relazione erano nate due figlie, riconosciute da entrambi i genitori, (n. in Vallo della Lucania il 10.2.2015) e Persona_1
(n. 21.5.2018);
che la residenza familiare è stata fissata in Persona_2
Omignano, alla via Filette nr. 58;
che venuta meno la convivenza, chiedeva regolamentarsi gli aspetti inerenti all'affido, collocamento e mantenimento delle figlie. Fissata udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato, si costituiva con memoria depositata in data 9.12.2024, il resistente, il sig. il Controparte_1 quale dava atto di aver raggiunto un accordo transattivo con la ricorrente, versato in atti di cui chiedeva in questa sede il recepimento.
All'udienza del 11.12.2024, i procuratori presenti per entrambe le parti, davano atto dell'accordo raggiunto dai propri assistiti, debitamente sottoscritto dagli stessi con firma autenticata, per cui chiedevano trattenersi la causa in decisione, con recepimento in sentenza delle condizioni concordate. Il Giudice delegato, pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, ne ordinava la discussione e all'esito, si riservava di riferire al Collegio, mandando al PM per le determinazioni di competenza.
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Orbene, deve darsi atto che le parti hanno inteso addivenire ad un accordo sottoscritto da entrambe e che chiedono, quindi, di recepire in questa sede.
In particolare, hanno concordato che “Le figlie minori e resteranno _3 Per_2 affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori ma con collocamento presso la madre, presso l'abitazione familiare sita in comune di Omignano (SA), alla Via Filette, già di proprietà esclusiva del sig. ;
Controparte_1
b. le minori e , resteranno affidate ad entrambi i genitori, i quali _3 Per_2 eserciteranno in modo congiunto la responsabilità genitoriale, relativamente alle sole questioni di straordinaria amministrazione, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi
a cooperare per la loro equilibratacrescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Le decisioni di straordinaria amministrazione riguardanti le minori (come scelte scolastiche, sanitarie, religiose, sportive, ludiche) dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori.
Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: tenuto conto che il sig. presta servizio come militare, lo stesso vedrà e terrà con sé le Parte_2 figlie nei fine settimana in cui sarà presente, dalle 17:00 del venerdì fino alle ore
20:30 della domenica (nel periodo invernale) e alle ore 23:00 (nel periodo estivo), salvo diversi accordi tra le parti. Nei periodi di licenza o congedo, il padre potrà vedere le figlie anche durante la settimana, previo accordo con la madre e nel rispetto delle attività scolastiche ed extrascolastiche delle minori;
In particolare, salvo diversi accordi tra le parti, si stabilisce il seguente calendario: a)
Due pomeriggi infrasettimanali dalle 17:00 alle 20:30 (periodo invernale) o alle 23:00
(periodo estivo);
b) Fine settimana alternati dal sabato all'uscita da scuola fino alla domenica alle 20:30, con pernottamento;
c) Vacanze estive: da concordare entro il 15 giugno di ogni anno. Le Festività natalizie andranno concordate entro il 30 ottobre di ogni anno, fatte salve