Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 140
TRIB Catania
Sentenza
9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente
dott. Ezio Cannata Baratta giudice dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9560/2020 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Deborah Rita Tandurella, presso il cui studio è elettivam. dom.;
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] l'[...] (c.f. Controparte_1
C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del pubblico ministero.
All'udienza del 4.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127
1
ter c.p.c., precisate le conclusioni come in dette note, concesso termine ridotto di venti giorni per la comparsa conclusionale, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01.09.2020, ha chiesto a questo Tribunale Parte_1
la pronuncia della sua separazione personale da con cui Controparte_1
ha contratto matrimonio a Catania in data 15.3.1997 e dalla cui unione erano nati i figli l'1.04.1997, il 25.06.2002, il Per_1 Persona_2 Per_3
20.08.2008 e il 12.04.2012. Per_4
Ha dedotto la ricorrente che l'unione coniugale è naufragata a causa dell'incompatibilità caratteriale tra i coniugi e del comportamento ossessivo tenuto marito che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
ha concluso,
quindi, chiedendo l'addebito della separazione al marito, l'affido dei figli minori ad entrambi i genitori con assegnazione della casa coniugale, e di porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli attraverso il versamento di un assegno mensile dell'importo di € 500,00 mensili.
Nonostante la regolarità della notifica, non ha inteso Controparte_1
costituirsi;
quindi, all'udienza presidenziale del 17.3.2022, non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione tra le parti per l'assenza del resistente e con ordinanza ex art. 708, c.p.c., emessa in pari data, i figli minorenni sono stati affidati ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre a cui è stata assegnata la casa coniugale ed è stato posto a carico del resistente l'obbligo di versare alla moglie,
a titolo di mantenimento per i figli e , Persona_2 Per_3 Per_4
un assegno dell'importo di € 450,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.
2
Istruita la causa con l'acquisizione dei documenti offerti in produzione dalla ricorrente, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Ciò premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti in corso di causa sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La ricorrente ha chiesto la pronuncia di addebito della separazione all'altro coniuge, senza tuttavia coltivare tale richiesta, non avendo articolato alcuna richiesta istruttoria a sostegno della dedotta imputabilità al marito della crisi coniugale.
In altre parole, le allegazioni della - già generiche nella loro Pt_1
formulazione - sono rimaste del tutto sfornite di prova, con conseguente rigetto della richiesta di addebito della separazione - peraltro neppure specificamente richiamata negli scritti conclusivi della ricorrente.
In generale, deve infatti rammentarsi che, per consolidata giurisprudenza del
Supremo Collegio, ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, c.c., è altresì necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento
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