Trib. Cagliari, sentenza 10/12/2024, n. 1588
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Testo completo
N. R.A.C.L. 2220/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, iscritta al n.
2220 del R.A.C.L. dell'anno 2024, promossa da:
con sede legale in Sestu, in personale del legale rappresentante, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Gian Michele Sideri, che la rappresenta e difende giusta procura speciale come in atti;
Opponente
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Giovanni CP_2
Ledda, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti;
Opposto
Motivi della decisione
Con ricorso depositato l'8 luglio 2024 la ha proposto opposizione avverso il Controparte_1
decreto n. 293/2024 col quale le è stata ingiunta la consegna in favore di dei prospetti CP_2
paga, comunque denominati, relativi alle mensilità di novembre e dicembre per il 2023 e gennaio per il 2024, nonché il contratto di assunzione con decorrenza dal 6 ottobre 2023
A sostegno dell'opposizione, premesso di aver provveduto in esecuzione del decreto monitorio anzidetto a consegnare a controparte la documentazione per cui è causa con nota del 7 giugno 2024, ha escluso che il diritto alla ricezione del contratto di assunzione e dei cedolini paga sia mai stato leso.
Difatti durante la vigenza del contratto di lavoro più volte lo stesso è stato invitato a CP_2
sottoscrivere e a ritirare i documenti in parola presso la sede aziendale di Via Roma n. 270 ad Ussana.
Cionondimeno, ha proseguito l'opponente, questi si è sempre rifiutato di sottoscrivere e ritirare a
1
mano i cedolini paga ed il contratto di lavoro.
Dunque non corrisponde al vero quanto dedotto da controparte in ordine all'esistenza di ripetute sollecitazioni verbali da parte dello stesso sul punto. CP_2
Al contrario l'azienda ha sempre reso disponibili tali documenti presso la sede di Via Rom, in applicazione di una prassi ivi osservata e comunque in conformità al disposto dell'art. 1182 comma
2 c.c. operante nella specie.
Sotto altro profilo ha evidenziato come la diffida del 6 febbraio 2024 inoltrata dall'avvocato Ledda non risultasse sottoscritta dal e che, pertanto, i documenti in questione non potevano essere CP_2
consegnati al difensore siccome privo di legittimazione al riguardo.
Dunque la condotta datoriale è sempre stata ispirata, relativamente alle questioni per cui è causa, alla correttezza e buona fede e d'altra parte nella nota del 18 aprile 2024 la richiesta di inoltro dei documenti anzidetti a mezzo pec concerne una modalità di trasmissione più gravosa di quella dovuta nemmeno prevista dalla legge o dal CCNL operante nella specie ovvero dal contratto di assunzione.
Ha quindi concluso come segue:
- revocare l'avverso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo mandando assolta l'opponente da ogni avversa pretesa;
- con vittoria delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Il lavoratore opposto si è ritualmente costituito in giudizio onde eccepire la inammissibilità del ricorso in
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, iscritta al n.
2220 del R.A.C.L. dell'anno 2024, promossa da:
con sede legale in Sestu, in personale del legale rappresentante, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Gian Michele Sideri, che la rappresenta e difende giusta procura speciale come in atti;
Opponente
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Giovanni CP_2
Ledda, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti;
Opposto
Motivi della decisione
Con ricorso depositato l'8 luglio 2024 la ha proposto opposizione avverso il Controparte_1
decreto n. 293/2024 col quale le è stata ingiunta la consegna in favore di dei prospetti CP_2
paga, comunque denominati, relativi alle mensilità di novembre e dicembre per il 2023 e gennaio per il 2024, nonché il contratto di assunzione con decorrenza dal 6 ottobre 2023
A sostegno dell'opposizione, premesso di aver provveduto in esecuzione del decreto monitorio anzidetto a consegnare a controparte la documentazione per cui è causa con nota del 7 giugno 2024, ha escluso che il diritto alla ricezione del contratto di assunzione e dei cedolini paga sia mai stato leso.
Difatti durante la vigenza del contratto di lavoro più volte lo stesso è stato invitato a CP_2
sottoscrivere e a ritirare i documenti in parola presso la sede aziendale di Via Roma n. 270 ad Ussana.
Cionondimeno, ha proseguito l'opponente, questi si è sempre rifiutato di sottoscrivere e ritirare a
1
mano i cedolini paga ed il contratto di lavoro.
Dunque non corrisponde al vero quanto dedotto da controparte in ordine all'esistenza di ripetute sollecitazioni verbali da parte dello stesso sul punto. CP_2
Al contrario l'azienda ha sempre reso disponibili tali documenti presso la sede di Via Rom, in applicazione di una prassi ivi osservata e comunque in conformità al disposto dell'art. 1182 comma
2 c.c. operante nella specie.
Sotto altro profilo ha evidenziato come la diffida del 6 febbraio 2024 inoltrata dall'avvocato Ledda non risultasse sottoscritta dal e che, pertanto, i documenti in questione non potevano essere CP_2
consegnati al difensore siccome privo di legittimazione al riguardo.
Dunque la condotta datoriale è sempre stata ispirata, relativamente alle questioni per cui è causa, alla correttezza e buona fede e d'altra parte nella nota del 18 aprile 2024 la richiesta di inoltro dei documenti anzidetti a mezzo pec concerne una modalità di trasmissione più gravosa di quella dovuta nemmeno prevista dalla legge o dal CCNL operante nella specie ovvero dal contratto di assunzione.
Ha quindi concluso come segue:
- revocare l'avverso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo mandando assolta l'opponente da ogni avversa pretesa;
- con vittoria delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Il lavoratore opposto si è ritualmente costituito in giudizio onde eccepire la inammissibilità del ricorso in
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