Trib. Lodi, sentenza 07/11/2024, n. 492

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lodi, sentenza 07/11/2024, n. 492
Giurisdizione : Trib. Lodi
Numero : 492
Data del deposito : 7 novembre 2024

Testo completo

N.R.G. 617/2024
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra AB RO PARTE RICORRENTE e INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE PARTE RESISTENTE Oggi 07/11/2024, alle ore 13:25, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per AB RO l'Avv. CASTRONUOVO EUGENIO, in sostituzione dell'Avv. GUARISO ALBERTO. Per INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE l'avv. CARAVELLI in sostituzione dell'avv. TARZIA MARIO ROBERT, giusta delega scritta che deposita. L'avv. Castronuovo evidenzia che tutti i figli indicati nel ricorso sono figli del ricorrente e della moglie. Non risulta che la figlia RO MA sia nata dall'unione del ricorrente con un'altra donna. Non esisterebbe alcuna donna RO MA. Fa presente di non aver esposto nulla al riguardo nel ricorso introduttivo. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,

p.q.m

.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Eccepisce che dallo stato di famiglia non verrebbe attestata la maternità. Eccepisce che difetterebbe la certificazione dei redditi rilasciata dalla competente autorità estera. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 281sexies c.p.c., la seguente SENTENZA (art. 281 sexies c.p.c.;
art. 281 terdecies c.p.c.)
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 617/2024 promossa da: AB RO (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. GUARISO ALBERTO e dall'Avv. NERI LIVIO ([...]);
dall'avv. CASTRONUOVO EUGENIO ([...]), presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(C.F. 80078750587), rappresentato e difeso dall'Avv. TARZIA MARIO ROBERTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 281undecies del Capo III-quater del C.p.c., 28 del d.lgs. n. 150/2011, 4 del d.lgs. n.
216/2003, depositato in data 22/07/2024, AB RO ha adito il Tribunale di Lodi in funzione di
Giudice del Lavoro, domandando l'accertamento della condotta discriminatoria – e per l'effetto l'immediata cessazione-, consistente nel diniego del computo nel nucleo familiare dei familiari residenti in [...]ai fini del diritto all'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2 del D.L. n. 69/88 conv. in L. n. 153/88, e dunque la condanna di INPS alla rimozione degli effetti della discriminazione ed alla corresponsione del detto assegno, per il periodo dal 1.1.2018 al 28.2.2022, pari a complessivi € 32.009,70, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi.
A fondamento della domanda il ricorrente ha allegato:
- di essere cittadino maliano, titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
a decorrere dal 08.02.2021 e di essere stato in precedenza titolare di soggiorno per protezione internazionale, oggetto di rinnovo periodico alla scadenza;

- di lavorare in Italia dal 2006 e di lavorare all'attualità per Randstad Service s.r.l.;

- di essere domiciliato in Melegnano;

1
- del seguente nucleo familiare residente in [...]: il ricorrente è sposato dal 10.8.2008 con CI WA, nata in [...] il [...];
la coppia ha sei figli: RO IO, nato in [...] il [...], RO OU, nato in [...] il [...], RO NI, nata in [...] il [...], RO AN, nato in [...] il
20.08.2014, RO AT, nata in [...] il [...], RO Maman, nata in [...] il [...];

- dell'avere a carico il proprio nucleo familiare, che non dispone di reddito e/o di proprietà e di aver sempre provveduto interamente al sostentamento della famiglia, che non percepisce, né in Mali, né in territorio italiano, di un beneficio analogo all'A.N.F.;

- di non aver percepito altro reddito se non quello di lavoro;

- di aver presentato domande amministrative per il riconoscimento e la corresponsione del beneficio
A.N.F. per i familiari suddetti il giorno 23.09.2022 per il periodo dal 01.01.2018 al 28.02.2022;

- di essersi visto rigettare le domande inoltrate ad INPS, sulla base delle seguenti motivazioni: “nucleo non autorizzato dal 01/01/2018 al 30/06/2018”, “nucleo non autorizzato dal 01/07/2018 al 30/06/2019”,
nucleo non autorizzato dal 01/07/2019 al 30/06/2020”, “nucleo non autorizzato dal 01/07/2020 al
30/06/2021”;
nucleo non autorizzato dal 01/07/2021 al 28/02/2022”;

- del ricorso amministrativo presentato avverso le reiezioni delle domande.
Ha concluso come sopra sinteticamente riportato, ravvisando la sussistenza di una discriminazione nella condotta dell'Istituto. Ha altresì addotto che per documentare la composizione del nucleo familiare e del reddito sarebbe sufficiente l'autocertificazione, tramite “dichiarazione di responsabilità”, come parimenti previsto per il cittadino italiano e la richiesta di ulteriore documentazione rappresenterebbe una discriminazione ulteriore.
Si è costituito tempestivamente I.N.P.S. chiedendo il rigetto del ricorso, contestando la composizione del nucleo familiare del richiedente, esponendo che la documentazione prodotta non riporterebbe la maternità della prole e che la minore RO OU sarebbe nata dalla relazione di RO BA con MA RO ed in quanto figlia naturale non convivente sarebbe esclusa dal computo;
contestava l'assenza della documentazione necessaria, a corredo delle domande presentate, che attestasse la composizione del nucleo familiare e del reddito posseduto;
eccepiva l'erroneità nella scelta del rito applicabile, che non sarebbe quello ex artt. 702 bis c.p.c. e art. 28 d.lgs. 150/2011;
eccepiva la decadenza ai sensi dell'art. 16 del D.M. n. 452/2000;
sottolineando altresì che l'assegno per il nucleo familiare rappresenterebbe una prestazione accessoria ed integrativa di sostegno del reddito e non una prestazione essenziale, ai fini della corretta applicazione della direttiva 2003/109/CE;
contestava la natura discriminatoria del diniego dell'ente;
contestava la diretta applicabilità nell'ordinamento interno della direttiva 2003/109/CE;
contestava i conteggi inerenti l'importo rivendicato;
assumeva l'infondatezza del ricorso per difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere.
2
In assenza di attività istruttoria, non ritenuta necessaria, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del
07.11.2024
Il ricorso è fondato e come tale deve essere accolto.
Va preliminarmente chiarito che è infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda, in quanto il combinato disposto degli artt. 44 d.lgs. 286/1998, 28 del d.lgs. n. 150/2011, e 281 decies c.p.c. prevede espressamente l'introduzione della domanda nelle forme del rito semplificato di cognizione. Lo strumento azionato dal ricorrente è coerente con l'esigenza di una celere rimozione degli effetti della condotta allegata come discriminatoria. Come è noto, dovendo il Giudice valutare l'ammissibilità dell'azione sulla base della prospettazione del ricorrente, non può esservi dubbio che avendo la parte lamentato di essere stata oggetto di un comportamento discriminatorio da parte della P.A. a motivo della sua nazionalità, è sempre legittimata ad agire con il rimedio in esame.
Pertanto, la domanda di cessazione degli effetti della discriminazione in atto è l'effettivo petitum sostanziale della domanda su cui occorre determinare il rito applicabile.
Non si rende necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti del datore di lavoro, tenuto al conguaglio quale adiectus solutionis causa, a differenza di quanto (genericamente) sottolineato dall'Istituto, dacché è orientamento consolidato quello secondo cui: “l'unico obbligato all'erogazione degli assegni familiari è
l'INPS, mentre il datore di lavoro, quando corrisponde i relativi importi, assume la posizione di semplice adiectus solutionis causa e pertanto solo l'Istituto predetto - e non il datore di lavoro è legittimato passivamente nelle controversie relative al pagamento di tale prestazione previdenziale” (Cass. n. 862 del 1988;
Cass. n. 1186 del 1985;
Cass. n. 1646 del 1982;
Cass. n. 1973 del 1981)
”(Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 01-02-2022, n. 3076).
Con riferimento alla decadenza ex art. 16 del D.M. n. 452/2000, si rileva che nel caso di specie è stata proposta azione di discriminazione, quindi l'eccezione formulata è del tutto inconferente, anche per il fatto che riguarda altra e diversa prestazione, prevista da una differente normativa (assegno per nucleo familiare con almeno tre figli minori, ex art. 16, D.M. n. 452/2000).
L'art. 16 del D.M. n. 452/2000 richiamato dalle difese di INPS riguarda, in particolare, una prestazione erogata dal Comune di residenza dei genitori il cui nucleo familiare abbia tre figli minori, riguardando fattispecie differente avente finalità differenti (v. art. 14 ult. co. del D.M. cit.).
Nel merito, l'art. 2 comma 6-bis del d.l. n. 69 del 13 marzo 1988 (convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 153 (in G.U. 14/05/1988, n.112), nella sua perdurante vigenza)(prestazione abrogata limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, per effetto dell'art.
10 comma 3 del d.lgs. n. 230/2021), dispone che: “non fanno parte del nucleo familiare
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