Trib. Siracusa, sentenza 04/01/2024, n. 14
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Testo completo
R.G. n. 1094/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1094/2023 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 21/11/2023;
promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in Rosolini, Via G. Deledda s.n., elettivamente domiciliata in Rosolini, Via Manzoni n.
20, presso lo studio dell'avv. GUARINO GIACOMO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...], il [...] e residente Parte_2 C.F._2
in Rosolini, in Via Santa Alessandra Ronco n. 22, elettivamente domiciliato in Rosolini, Via Ispica
n. 41, presso lo studio dell'avv. ASSENZA CORRADO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 18/12/2023);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27/02/2023 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Rosolini con rito concordatario, il giorno 29/07/2017, (Atto n. 35, Parte II, Serie A, Anno 2017).
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Rosolini, il giorno 29/07/2017;
- che dalla loro unione è nato il figlio, (a Modica, il 15/12/2018), ad oggi minorenne;
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- di essersi separati consensualmente con verbale in data 4/04/2022, omologato con decreto n.
165/2022 dell'8/04/2022;
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto dell'8/03/2023, il Presidente fissava udienza del 10/10/2023, per la comparizione dei coniugi.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 18/12/2023).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita
l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
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