Trib. Caltanissetta, sentenza 31/01/2024, n. 103
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 744/2020 R.G., promosso da:
nata a [...] il [...] C.F.: rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Antonio Luca Maria Sapienza e dall'Avv. Annalisa Maria Petitto presso il cui studio sito in Caltanissetta in V.le della Regione n. 30 è elettivamente domiciliata, giusta procura e comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata il 4/1/2024.
Ricorrente
Contro nato a [...] il [...], CF. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Angelo
Danilo Costa presso il cui studio sito in San Cataldo (CL) Via Marianopoli 6, è elettivamente domiciliato.
Convenuto
E
Avv. , nella qualità di curatore speciale della minore Controparte_2 Persona_1
nata a [...] il [...].
[...]
OGGETTO: ricorso per separazione giudiziale
CONCLUSIONI: all'udienza del 15/03/2023 svoltasi mediante trattazione scritta la ricorrente previa istanza di nomina di un neuropsichiatra infantile nell'interesse della minore, Persona_1
concludeva riportandosi alle conclusioni già precedentemente formulate e che di
[...]
seguito, come riportate nella memoria ex art. 709 c.p.c., si trascrivono: “che la separazione venga addebitata al sig. poiché con i descritti comportamenti, contrari ai Controparte_1 doveri che derivano dal vincolo del matrimonio, ha causato la disgregazione dell'affectio coniugalis in modo esclusivo e definitivo;
- disporre l'affidamento condiviso della figlia minore stabilendo che la Persona_1
bambina viva prevalentemente con la madre;
- regolare le modalità dei rapporti e degli incontri della figlia minore con il padre nella modalità stabilite dall'ordinanza presidenziale, escludendo che in costanza di tale sua tenera età possa autorizzarsi il pernottamento della bambina lontana dalla madre;
nonché nelle modalità che codesta
Autorità adita riterrà opportuna nell'esclusivo interesse della figlia minore;
porre a carico del sig. un assegno mensile non inferiore a euro 300,00, Controparte_1
oltre al 50% delle spese straordinarie in ossequio alle linee guida del CFN, per il concorso al mantenimento della figlia minore”.
Il convenuto concludeva riportandosi ai precedenti scritti difensivi e di seguito riportati:
“pronunciare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile alla sig.ra Parte_1
per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
- ordinare al competente Ufficiale dello stato civile di effettuare le annotazioni dovute per legge;
- disporre l'affidamento congiunto della figlia minore con prevalenza presso il padre Persona_1
sino all'esito delle valutazioni psicologiche/psichiatriche richieste Controparte_1
sulla sig.ra fissando per la madre n. 3 incontri pomeridiani infrasettimanali da Parte_1
svolgersi in modalità protetta secondo le disposizioni che questo Presidente riterrà più opportune;
In subordine qualora l'Ill.mo Presidente intenda affidare la minore congiuntamente ad entrambe i genitori con prevalenza alla madre: - fissare per il padre n. 3 incontri infrasettimanali, da determinarsi in relazione ai turni lavorativi del sig. due pernottamenti infrasettimanali CP_1 presso l'abitazione del padre;
due weekend al mese o comunque due domeniche mensili per l'intera giornata;
un mese durante le vacanze estive;
una settimana durante le vacanze natalizie;
una settimana durante le vacanze pasquali (ad anni alterni);
l'intera giornata del compleanno della minore (ad anni alterni) e della festa del papà;
- ponga a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla figlia un assegno mensile per il mantenimento non superiore ad € 150,00;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa nella misura di legge”.
In relazione al ricorso ex art. 330 e 33 Cod. Civ. proposto in corso di causa la ricorrente concludeva chiedendo accogliersi le conclusioni di cui al ricorso e che qui si trascrivono: “accogliere la domanda di limitazione, sospensione o revoca della responsabilità genitoriale in capo al sig.
con ogni conseguente statuizione sull'affidamento della minore e il Controparte_1
diritto di visita del padre;
atteso il grave atteggiamento diseducativo dedicato alla figlia minore
;
Persona_1
- disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore a favore della madre, Persona_1
stabilendo che la bambina viva prevalentemente con la madre oltre che statuendo il diritto di visita del padre in forma esclusivamente protetta”.
Il convenuto in relazione al predetto ricorso proposto nei suoi confronti in corso di causa concludeva chiedendone il rigetto.
Il Pubblico Ministero, con nota del 31/7/2023, ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.05.2020 chiedeva pronunciarsi la separazione dal Parte_1
marito, con cui aveva contratto matrimonio in Caltanissetta il 17 giugno 2016 e dalla cui unione era nata, il 29.06.2018, la figlia Chiedeva che la separazione fosse addebitata alla Persona_1
controparte e che la figlia fosse affidata congiuntamente ai genitori, con collocamento presso la madre e con regolamentazione del diritto del padre alle relative visite. Chiedeva, altresì, la condanna del resistente al pagamento di un assegno mensile non inferiore a euro 300,00, oltre al
50% delle spese straordinarie, per il mantenimento della figlia minore;
nonché, un assegno pari a euro 200.00 per il proprio mantenimento.
Si costituiva il 30.12.2020 il convenuto il quale contestava quanto dedotto da controparte, chiedendo che la separazione personale fosse addebitata alla ricorrente. Chiedeva altresì disporsi l'affidamento congiunto della figlia minore con prevalenza presso il padre, sino Persona_1 all'esito delle valutazioni psicologiche/psichiatriche richieste sulla sig.ra Parte_1 disciplinando le modalità d'incontro della stessa, con la figlia minore, chiedendo di poter contribuire al mantenimento della figlia con la corresponsione di un assegno mensile non superiore a 150,00 euro. Esperito invano il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 26.01.2021, venivano adottati i seguenti provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e della minore: “Autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, che adotterà le determinazioni relative alla vita quotidiana nel suo interesse attribuisce a la facoltà di incontrare la Controparte_1
figlia minore, per i primi quattro mesi, con le modalità indicate in parte motiva. Delega per la predisposizione del calendario degli incontri settimanali tra il padre e la figlia ed eventualmente
anche i nonni paterni, nonché per la determinazione delle relative modalità, il Consultorio Familiare
n. 1 di Caltanissetta, il cui responsabile provvederà, al termine dei quattro mesi previsti, a depositare una dettagliata relazione sull'attività compita e sull'esito degli incontri;
pone a carico di l'obbligo di versare a , entro il giorno cinque di ogni Controparte_1 Parte_1
mese, la somma di euro 150,00, quale contributo al mantenimento della figlia minore, con la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie nel suo interesse, da concordarsi tra i genitori”.
Avverso la predetta ordinanza il convenuto, proponeva reclamo Controparte_1
innanzi alla Corte d'Appello la quale , giusta ordinanza del 7/6/2021, a parziale modifica di
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