Trib. Arezzo, sentenza 10/03/2025, n. 17

TRIB Arezzo
Sentenza
10 marzo 2025
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TRIB Arezzo
Sentenza
10 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Arezzo, sentenza 10/03/2025, n. 17
Giurisdizione : Trib. Arezzo
Numero : 17
Data del deposito : 10 marzo 2025

Testo completo

N. 14/2025 PROCEDIMENTO UNITARIO
TRIBUNALE DI AREZZO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott. Federico Pani Presidente est.
- dott. Andrea Turturro Giudice
- dott.ssa Alessia Caprio Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 270 CCI
Letto il ricorso con cui DO ER (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'avv.
Nicola Brizzi, ha presentato un ricorso volto all'apertura della propria liquidazione controllata;
letta la relazione depositata dai gestori nominati dall'OCC (dott.ssa Fabiola Polverini e dott. Jacopo
Catalani), nonché la successiva attestazione depositata su richiesta del tribunale;
visti gli artt. 268 ss. CCII;

OSSERVA
Sussiste la competenza per territorio di questo tribunale, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti.
Sussistono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in quanto:
a) la ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall'art. 1, comma 2, lett. c del CCII come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»; ed infatti, a fronte di un indebitamento di circa 200 mila euro, la ricorrente risulta sostanzialmente priva di beni materiali utilmente liquidabili e l'unico attivo che può essere messo a disposizione dei creditori risiede, oltre al

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