Trib. Sondrio, sentenza 02/01/2025, n. 5
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale nella persona dei seguenti magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Sara Cargasacchi Giudice
Francesca Riccardi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1490/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUZIO Parte_1 C.F._1
RA AR
e
NI TR (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAELLI C.F._2
GIORDANA
RICORRENTE
E CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Tutto ciò premesso i sigg. e NI RI Parte_1
chiedono che venga pronunciata sentenza in accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, piaccia al Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione personale tra i sigg. e NI RI, ordinando all'Ufficiale Parte_1 di Stato Civile del Comune di Tirano di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni
“1) I sigg. e NI RI vengono autorizzati a vivere separati, con Parte_1
obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio è affidato in via condivisa tra i genitori e collocato prevalentemente Persona_1
presso la madre.
Il padre avrà diritto di:
- vedere il figlio quando vuole e tenerlo anche a dormire indicativamente a fine settimana alternati, nonché due giorni la settimana, da individuarsi in accordo con la madre;
- tenere il figlio la metà delle vacanze Natalizie, Pasquali, compatibilmente con i
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale nella persona dei seguenti magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Sara Cargasacchi Giudice
Francesca Riccardi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1490/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUZIO Parte_1 C.F._1
RA AR
e
NI TR (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAELLI C.F._2
GIORDANA
RICORRENTE
E CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Tutto ciò premesso i sigg. e NI RI Parte_1
chiedono che venga pronunciata sentenza in accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, piaccia al Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione personale tra i sigg. e NI RI, ordinando all'Ufficiale Parte_1 di Stato Civile del Comune di Tirano di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni
“1) I sigg. e NI RI vengono autorizzati a vivere separati, con Parte_1
obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio è affidato in via condivisa tra i genitori e collocato prevalentemente Persona_1
presso la madre.
Il padre avrà diritto di:
- vedere il figlio quando vuole e tenerlo anche a dormire indicativamente a fine settimana alternati, nonché due giorni la settimana, da individuarsi in accordo con la madre;
- tenere il figlio la metà delle vacanze Natalizie, Pasquali, compatibilmente con i
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