Trib. Messina, sentenza 31/12/2024, n. 2927

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 31/12/2024, n. 2927
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 2927
Data del deposito : 31 dicembre 2024

Testo completo

Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile così composto:
dott. Ugo Scavuzzo Presidente
dott. Daniele Carlo Madia Giudice rel.
dott. Maria Carmela D'Angelo Giudice
riunito in camera di consiglio e sciogliendo la riserva assunta nel procedimento n. 1764/2023 R.G., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1764 del Registro Generale Contenzioso 2023, avente per oggetto:
“Insinuazione tardiva di credito (art.101 R.D.)” proposta da
IL CO, nato a [...] il [...] e residente in Torregrotta (ME) corso Sicilia 23,
C.F.: [...], elettivamente domiciliato in Messina, viale S. Martino is.79 n. 261, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Iannello che lo rappresenta e difende;
ricorrente contro
RA del Fallimento SMEB CANTIERI NAVALI S.P.A., (p. iva 00141290833) con sede legale in Messina, Via San Ranieri, in persona del Curatore fallimentare pro tempore, Avv.
Marcello Parrinello, elettivamente domiciliata in via Giuseppe Natoli n. 61 presso lo studio dell'Avv. CO Bilotta che la rappresenta e difende;
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi alle difese e domande spiegate in atti e verbali di causa e chiedendo la decisione della controversia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 06.04.2023 LI CO ha proposto, ai sensi dell'art. 101 L.F. (vecchio rito), domanda di insinuazione tardiva al fallimento della Smeb Cantieri Navali S.p.a. rilevando di essere creditore della società per la complessiva somma di € 12.743,06 per sorte capitale assistiti dal privilegio generale ex artt. 2751-bis e 2753 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del
1 Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile
dovuto al soddisfo. A sostegno della pretesa creditoria il ricorrente ha precisato: che tale credito aveva origine da un contratto di finanziamento stipulato con la Finangen S.p.a. (oggi LI
s.p.a.), per l'importo di € 9.110,30 (pari a 17.640,00 lire), da rimborsare mediante cessione di quote di stipendio;
di aver prestato la propria attività lavorativa presso la Smeb Cantieri Navali S.p.a. con contratto a tempo indeterminato dal 22.03.1976;
che il datore di lavoro della predetta società aveva eseguito soltanto alcuni versamenti, residuando così un debito di € 6.571,25;
che la società cessionaria GE S.p.a. (oggi LI S.p.a.), per recuperare il credito vantato, aveva azionato un procedimento monitorio nei confronti del debitore cedente (LI CO), cui aveva fatto seguito un pignoramento mobiliare presso terzi conclusosi con l'assegnazione in pagamento della somma dichiarata dovuta dall'INPS nella misura di 1/5 pari ad € 284,29, e ciò fino al pagamento dell'intero credito vantato dalla LI S.p.a.
A fronte dell'estinzione del debito oggetto di cessione (avvenuta nel 2015), pertanto, l'odierno ricorrente ha chiesto l'ammissione tardiva al passivo del fallimento per la somma corrisposta in favore del cessionario GE S.p.a. (oggi LI S.p.a.) ad estinzione del credito vantato.
All'udienza del 08.11.2022 fissata per la trattazione della predetta domanda nella c.d. fase precontenziosa, il Curatore fallimentare ha proposto l'esclusione del credito dal passivo fallimentare, contestando la sussistenza dello stesso per tali motivi: a) intervenuta prescrizione del diritto azionato, b) mancata prova del diritto di credito fatto valere e c) indeterminatezza della domanda di ammissione al passivo.
All'esito dell'udienza, considerate le sopraindicate contestazioni, il G.D. ha disposto il rinvio della controversia per l'avvio del procedimento contenzioso (ud. 23.05.2023).
Con comparsa del 29.04.2023 la RA si è costituita in giudizio insistendo in tutto quanto già
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