Trib. Perugia, sentenza 15/02/2024, n. 241

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Perugia, sentenza 15/02/2024, n. 241
Giurisdizione : Trib. Perugia
Numero : 241
Data del deposito : 15 febbraio 2024

Testo completo

N. 2360/2015 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2360/2015 R.G. tra
IA AU TI, c.f. [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Fantini;

Attrice
CONTRO
UNICREDIT S.P.A. c.f. 00348170101, e per essa DOBANK S.P.A., c.f. 00390840239 rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Lombardo;

Convenuta
CON L'INTERVENTO DI
MBCREDIT SOLUTIONS S.P.A., c.f. 09007750152, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio
Fulco e dall'Avv. Davide Trevisan;

Intervenuta
E NEI CONFRONTI DI
FALLIMENTO TI PASTICCI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, c.f.
00467110540, non costituito in giudizio;

Attore
Conclusioni per l'attrice AR US AR: come da note scritte dell'11/09/2023.
Conclusioni per la convenuta: come da note scritte del 12/09/2023.
Conclusioni per l'intervenuta: come da note scritte del 12/09/2023.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO


1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
1
La società AR-Pasticci S.r.l. in liquidazione e AR US AR agivano nei confronti di DI S.p.A. allegando, in sintesi, che la prima aveva intrattenuto il rapporto di conto corrente n. 29127 presso la Cassa di Risparmio di Perugia, garantito dalla fideiussione omnibus della seconda. Allegavano altresì che la banca, in data 19/09/2013, aveva concesso alla società il finanziamento chirografario n. 4365836 di complessivi € 150.000,00, anch'esso garantito dalla AR.
In relazione al conto corrente, gli attori deducevano: la nullità degli interessi per difetto di pattuizione scritta, la nullità delle valute applicate, l'illegittimo addebito della commissione di massimo scoperto, di diritti di segreteria e di commissioni di concessione e rinnovo fido, nonché della commissione utilizzi oltre diponibilità fondi, della commissione disponibilità immediata fondi e della commissione di istruttoria veloce, oltre che di spese non pattuite per iscritto. Deducevano inoltre l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, nonché
l'applicazione di interessi usurari.
In relazione al finanziamento, gli attori deducevano la nullità per difetto di causa, essendo il mutuo destinato a ripianare passività illegittime.
Gli attori deducevano infine la violazione dei principi di buona fede e correttezza, avendo la banca, con l'applicazione di poste illegittime, ristretto la liquidità a disposizione dell'attività imprenditoriale, con conseguente danno per la società, derivante anche dalla illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.
Chiedevano quindi l'accertamento delle nullità e la condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente applicate nel conto corrente e al pagamento dell'eventuale saldo attivo del conto corrente, nonché alla restituzione delle rate del finanziamento pagate e al risarcimento del danno.
Si costituiva la banca convenuta, eccependo la prescrizione di tutte le rimesse in conto corrente anteriori al decennio precedente il 27/04/2015, contestando le domande e chiedendone il rigetto.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Con comparsa del 21/01/2019 interveniva in giudizio, quale cessionaria del credito da parte di
DI S.p.A., la società MB Credit Solutions S.p.A., insistendo nelle conclusioni rassegnate dalla cedente convenuta.
2
Trattenuta la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., in sede di comparsa conclusionale parte attrice evidenziava la nullità della fideiussione ai sensi dell'art. 2 L.
287/1990
.
Con ordinanza del 29/11/2021 la causa veniva rimessa sul ruolo per la rinnovazione della CTU
e, all'udienza del 30/06/2022, a seguito del fallimento della società attrice, veniva dichiarata
l'interruzione del processo.
Questo veniva riassunto da AR US AR con ricorso del 26/10/2022 e il contraddittorio veniva esteso anche al Fallimento AR Pasticci S.r.l. in liquidazione, il quale non si costituiva.
Rigettata l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. avanzata dalla parte attrice, con ordinanza del
15/09/2023 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c., e nelle note scritte dell'11/09/2023 l'attrice contestava la legittimazione della cessionaria intervenuta.


2. Oggetto del giudizio ed estinzione parziale

Alla luce della ricostruzione che precede e delle conclusioni formulate dalle parti, il giudizio ha ad oggetto, innanzitutto, le domande di nullità, restituzione e risarcimento proposte dalla società AR-Pasticci S.r.l.
Tale società è stata dichiarata fallita con sentenza del 05/04/2022 e, a seguito della riassunzione operata dal fideiussore AR US AR, la curatela fallimentare, pur destinataria di regolare notifica in data 14/02/2023, non si è costituita in giudizio, così omettendo di proseguire il giudizio, in relazione alle domande formulate dalla società, nel termine trimestrale ex art. 305 c.p.c. decorrente dalla ricezione della notifica (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 12154/2021).
Ne consegue, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., l'estinzione parziale del giudizio, con riferimento cioè alle domande originariamente proposte dalla società AR-Pasticci e non proseguite dalla curatela fallimentare a seguito dell'interruzione del giudizio.
A fronte di tale estinzione parziale, il residuo ambito di cognizione riguarda unicamente la domanda del fideiussore, che, non avendo ad oggetto né la ripetizione dei pagamenti effettuati dalla società correntista, né il risarcimento del danno, ha ad oggetto unicamente l'azione di nullità contrattuale e il conseguente accertamento negativo del credito della banca, derivante sia dal conto corrente n. 29127 che dal finanziamento n. 4365836.
I rapporti giuridici, e con essi le relative doglianze, devono essere esaminati separatamente.


3. Sulla legittimazione della cessionaria

3
Occorre premettere che l'attrice, nelle note scritte di precisazione delle conclusioni, ha eccepito il difetto di prova della cessione del credito in capo alla parte intervenuta.
La censura è infondata.
L'avvenuta cessione del credito da DI S.p.A. a MB Credit Solutions S.p.A. è stata riscontrata dalla stessa cedente in sede di comparsa conclusionale, laddove questa ha affermato che “Medio tempore, con contratto concluso in data 24.11.2017 DI, nell'ambito di una cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, cedeva a MB Credit Solutions S.p.A. anche i crediti derivanti dai rapporti n.ri 29473199 (già 29127) e 4365836 di cui al presente giudizio1.
Ne consegue che, a fronte di tale espressa dichiarazione della parte cedente, deve ritenersi ampiamente superato il difetto di prova censurato dall'attrice nei propri scritti conclusionali.


4. Sul conto corrente

Venendo al merito della controversia, la parte attrice ha allegato di avere intrattenuto “fin dagli anni '90”, il conto corrente n. 29127.
L'esatta data di stipula, non leggibile sul documento contrattuale prodotto dalla banca convenuta in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., è rimasta ignota, ma deve ritenersi senza dubbio successiva al 1993, visto che l'art. 37, comma 2, del contratto cita il potere di modifica unilaterale del contratto di cui all'art. 118 TUB e l'art. 38 cita la L. 675/1996.
Conseguentemente, la normativa ratione temporis applicabile va rinvenuta nel TUB: gli estratti conto sono stati prodotti con decorrenza dal 01/01/2002 al 30/06/2014 e la banca convenuta ha prodotto un contratto di apertura di credito del 03/03/2009.
Ciò posto, le diverse censure avanzate dall'attrice devono essere esaminate secondo l'ordine logico delle questioni.


4.1. Usura

Parte attrice ha eccepito l'applicazione di interessi usurari, rinviando integralmente al contenuto della perizia di parte, dalla quale si evince che l'usura è lamentata in relazione al periodo successivo al 2013.
La censura è infondata.
Occorre premettere che, secondo il principio di diritto affermato dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 24675/2017, l'usura rilevante ai fini dell'art. 1815 c.c. è unicamente quella esistente al momento della pattuizione, restando invece irrilevante l'eventuale usura sopravvenuta. Ha infatti affermato la Corte di Cassazione: “Allorché il tasso degli interessi 1 Cfr. pag. 2 della comparsa conclusionale del 09/10/2023 4 concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto
”.
Tali principi, tuttavia, sono stati espressi solo con riferimento al mutuo, e non anche al conto corrente. Posto che l'applicazione della normativa anti-usura riguarda anche il conto corrente, è necessario calibrare su tale dinamica contrattuale i principi della rilevanza della sola usura originaria e della irrilevanza dell'usura sopravvenuta. Nella dinamica del conto corrente il cliente correntista può sia versare che prelevare somme di denaro, laddove nella prima ipotesi avrà un credito verso la banca, e nella seconda un debito, con conseguente compensazione delle partite.
Da questa struttura deriva la presenza di un interesse attivo per le operazioni che generano un credito del cliente, e di uno passivo per quelle speculari (cfr., sul punto, Cass. Civ., n.
29576/2020
).
Al momento della stipula del contratto le parti pattuiscono i rispettivi tassi
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