Trib. Bari, sentenza 16/05/2024, n. 2244

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 16/05/2024, n. 2244
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 2244
Data del deposito : 16 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. ____ / 2024

Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona

dei signori magistrati: Ruolo Generale

Dott. Saverio U. de Simone - Presidente N. 2645/ 2024

Dott. Alessandro Carra - Giudice

Dott. Valeria Guaragnella - Giudice relatore

Reg. Repertorio

ha pronunciato la seguente N. ____ / 2024 SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale indicato a margine

Reg. Cronologico TRA

N. ____ / 2024 EL SI (marito), rappresentato e difeso dall'avv. Luca Giuseppe

Maggipinto

Depositata il
- RICORRENTE-

__ / __ / 2024

E
AZ EL, nata a [...] il [...] ed ivi residente alla via Pubblicata il

__ / __ / 2024

Oggetto: interdizione

Fratelli Bandiera n.16/B
- INTERDICENDA CONTUMACE -
NONCHÉ
EL RO, EL RA (figli)
-CONTUMACI-

NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
- INTERVENTORE EX LEGE -
* * * * * * * * * *
All'udienza del 3.5.2024, sulle conclusioni del ricorrente e del PM di cui al relativo
verbale, la causa era rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1.3.2024 DE MO deduceva di essere marito
dell'interdicenda RO LV, affetta da “sclerosi multipla, malattia di Alzheimer
con embolia polmonare”;
riferiva che l'interdicenda, trovandosi in uno stadio avanzato di
malattia, “è allettata e presenta una condizione di vita vegetativa” che ne pregiudica
totalmente la capacità di provvedere ai propri bisogni ed interessi, necessitando di
assistenza continua.
Riteneva il ricorrente la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 414 e ss. c.c., e
chiedeva che, espletate le formalità di rito e previo esame dell'interdicenda, fosse
pronunciata l'interdizione della stessa.
Con decreto del Presidente della 1^ sezione civile di questo Tribunale si nominava il
Giudice Istruttore e si fissava l'udienza per l'esame dell'interdicenda e per la comparizione
del ricorrente e delle altre persone indicate in ricorso, nonché del Pubblico Ministero in
sede.
All'udienza del 3.5.2024, si procedeva all'audizione del ricorrente, nonché all'esame
domiciliare dell'interdicenda. All'esito dell'esame dell'interdicenda il G.I. nominava, su
richiesta del ricorrente e su conforme parere del PM un tutore provvisorio nella persona
del marito DE MO. Infine, ritenuta la causa matura per la decisione di merito, le
parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e il Giudice relatore rimetteva
immediatamente la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva che il ricorrente ha indicato in ricorso solo i figli
dell'interdicenda, mentre non sono stati indicati i fratelli e le sorelle della RO.
Conseguentemente, il ricorrente non ha provveduto alla notifica
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