Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 56
TRIB Catania
Sentenza
9 gennaio 2025
Sentenza
9 gennaio 2025
0
0
05:06:40
TRIB Catania
Sentenza
9 gennaio 2025
Sentenza
9 gennaio 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesi
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12568/2022 R.G., avente ad oggetto opposizione avverso sanzione amministrativa per omissione contributiva
PROMOSSA DA
BO IT RI, nata a [...] il [...], cod. fisc.:
[...], IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE PRO
TEMPORE DELLA GESTIONE E INVESTIMENTI S.R.L., cod. fisc.: 052691008710, con sede legale in Motta Sant'Anastasia (CT), via Zuara n. 60, rappresentate e difese dall'avv.
IArosaria Finocchiaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Paternò via
E. Bellia n. 161, giusta procura in atti telematici
-RICORRENTE-
CONTRO
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro Il Grande n.21, cod. fisc.:
80078750587, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Salvati, d'intesa con l'avv. Pier Luigi
Tomaselli, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto di
Catania, sita in Catania, piazza della Repubblica n. 26, come da procura in atti telematici
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 22.12.2022, AC VI IA, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore/responsabile della Gestione e Investimenti
s.r.l., ha impugnato l'ordinanza di ingiunzione n. OI-001114041 avente prot. Inps
2100.08112022.0696050 notificata il 24.11.2022, nonché l'ordinanza di ingiunzione n.OI-
001853936 avente prot. Inps 2100.08/11/2022.0696054, notificata il 28.11.2022, a mezzo delle quali l'INPS ha chiesto il pagamento, rispettivamente, per gli anni 2016 e 2018, della somma
10.000,00 e di euro 15.969,80, per la presunta violazione, dell'art. 2 comma 1 bis del d.l.
12.09.1983 n. 463 convertito con modificazioni dalla l. 11.11.1983 n. 638 e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali),.
A sostegno della spiegata opposizione, in sintesi, parte ricorrente ha eccepito:
- che dalla visura camerale risulta che la società Gestione e Investimenti è legalmente rappresentata da due soggetti, spettando all'ente sanzionatore individuare in maniera chiara e specifica chi sia l'autore delle violazioni a norma dell'art. 3 della l. n.689/1981, il quale, invece, si è limitato a costituire tra la ricorrente e la società dalla medesima rappresentata un rapporto di coobbligazione solidale volto a tutelare il credito in maniera rafforzata, altresì, emettendo sempre per le stesse annualità una ulteriore e diversa ordinanza ingiunzione a carico di altro soggetto dando luogo anche per essa ad una nuova coobbligazione, sicché, considerato il carattere sostanzialmente punitivo delle sanzioni amministrative comminate e il divieto di ne bis in idem applicabile secondo le direttive Comunitarie anche alle sanzioni in parola, la ordinanza n. OI-001114041 va annullata de plano per nullità assoluta della stessa;
- che comunque i titoli opposti sono illegittimi per violazione del disposto dell'art. 14 della l. n.689/1961, non essendo stati trasmessi dall'ente previdenziale gli atti prodromici e tanto meno rispettati i tempi e le modalità previsti dalla norma de qua, così ledendo anche l'esercizio del proprio diritto di difesa e del contraddittorio;
- che la mancata notificazione nei termini dell'illecito amministrativo estingue la sanzione;
- che, ad ogni modo, nei confronti della società non basta a comprovare la regolarità della notifica la produzione della cartolina attestante la compiuta giacenza;
- che l'ente previdenziale, non avendo notificato gli atti di accertamento, secondo i principi di trasparenza, buona fede ed informazione tempestiva, era tenuto a riportare nelle ordinanze ingiunzione opposte date, numeri e contenuti degli stessi;
- che, inoltre, i provvedimenti opposti sono stati emessi in spregio al disposto dell'art. 3 della l. n.241/1990, in quanto essi omettono di indicare quantomeno le tempistiche, le modalità
e la condotta, attraverso cui si è consumata la fattispecie illecita;
Pagina 2
- che la pretesa sanzionatoria è prescritta e si pone in violazione del disposto dell'art. 20 della direttiva 2014/67;
- che la sanzione comminata è sproporzionata anche tenuto conto di quanto chiarito dalla
Corte di Giustizia con sentenza dell'8.03.2022 causa C-205/2020.
Su tali premesse, parte ricorrente ha testualmente chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze di ingiunzione opposte, di “ritenere e dichiararne la inesistenza,
Nullità ed illegittimità o comunque privare di efficacia le impugnate ordinanze e gli atti ad esse inerenti e presupposti, statuendo quindi che nulla è dovuto per • Omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili •
Decadenza dei termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
• Violazione del diritto al contraddittorio e violazione diritto di difesa • Violazione dei principi di trasparenza
e di informazione tempestiva e/o violazione dello statuto del contribuente;
• Assoluta assenza di motivazione e conseguente violazione di legge per mancata indicazione delle omissioni contestate • Intervenuta decadenza dal potere sanzionatorio e intervenuta prescrizione delle somme per cui si procede • Insussistenza della presunta condotta contestata, non debenza delle somme e/o presenza di cause di esclusione della punibilità e/o in accoglimento di anche una sola delle eccezioni sia essa preliminare e/o di merito Disporre l'annullamento degli atti impugnati, statuendo che nulla è dovuto dal ricorrente né in proprio né quale obbligato in solido e per l'effetto che l'ente impositore provveda alla cancellazione del presunto credito In via ancora più gradata Accertata e dichiarata la assenza di proporzionalità della sanzione irrogata compiacersi rideterminare le somme in misura ridotta al di sotto del minimo edittale disapplicando la normativa nazionale in favore di quella comunitaria giusto art. 20 della
Direttiva 2014/67. Condannare I resistenti alla refusione di spese e competenze da distrarre al procuratore antistatario”.
In data 10.10.2023 si è ritualmente costituito l'INPS depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale, con riguardo all'ordinanza- ingiunzione n. OI-001114041, notificata il 24.11.2022 e relativa all'omesso versamento delle ritenute previdenziali dovute per il mese di dicembre 2015, ne ha dedotto l'annullamento in autotutela, non essendo stata rintracciata la ricevuta di notifica della diffida prodromica, per cui relativamente ad essa ha chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con riferimento all'ordinanza ingiunzione n.OI-001853936 per annualità 2018, l'ente previdenziale, dopo aver ricostruito la normativa di riferimento e la natura del giudizio, in breve, ha eccepito:
Pagina 3
- che le eccezioni relative ad asseriti vizi formali delle ordinanze ingiunzioni e/o degli atti presupposti sono inammissibili, perché generiche e comunque infondate, essendo stata osservata nell'adozione dei provvedimenti in esame la disciplina legale di riferimento;
- che, secondo la consolidata giurisprudenza, il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, per la sua natura sanzionatoria, non è soggetto all'applicazione la l. n.
241/1990;
- che il giudizio involge non l'atto amministrativo ma il rapporto giuridico, sicché gli ipotizzati vizi formali che ineriscano, a titolo esemplificativo, alla carenza motivazionale dell'ordinanza o alla mancata audizione dell'opponente, non comportano la nullità del provvedimento, dovendo pronunciare il giudice nel merito della pretesa punitiva;
- che è
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi