Trib. Urbino, sentenza 01/11/2024, n. 64

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Urbino, sentenza 01/11/2024, n. 64
Giurisdizione : Trib. Urbino
Numero : 64
Data del deposito : 1 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI URBINO
Sezione Civile- Settore Lavoro
Il Tribunale di Urbino in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa V C all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 140 /2022d R.G. introdotta da
elettivamente domiciliata in Macerata alla Via Crescimbeni n. 81, presso Parte_1 ncesca S dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricoro
- Ricorrente
Nei confronti di
(già in persona del Controparte_1 CP_2
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dai propri funzionari ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. come da incarico allegato - Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 16.05.2022 la ricorrente esponeva di aver Parte_1 insegnato per 8 anni, 8 mesi e 17 giorni di servizio effettivo (maturati a partire dall'a.s. 1999/2000 all'a.s. 2017/2018) quale docente a tempo determinato di Scuola dell'Infanzia e di essere stata assunta in ruolo con decorrenza dal 01.09.2018 (doc. n. 2 del ricorso).
Deduceva poi, che successivamente all'assunzione a tempo indeterminato, avvenuta l'01.09.2018, in data 29.01.2020 veniva su sua domanda emesso il decreto di ricostruzione della carriera n. 642, registrato dalla Ragioneria Territoriale di Stato di Pesaro e Urbino al n. 259 in data 05.02.2020. Tale decreto tuttavia, in applicazione dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994 non veniva valutato l'intero servizio di 8 anni, 8 mesi e 17 giorni effettivamente prestato durante il cd. «precariato» ai fini della ricostruzione di carriera, ma soltanto i primi 4 anni venivano valutati per intero ed i restanti anni per i 2/3, per un totale di 7 anni e 4 mesi quale anzianità pre-ruolo ai fini giuridici ed economici, e 1 anno e 8 mesi ai soli fini economici, e attribuita la classe stipendiale 0 (zero), anziché 3-8 (tre-otto), con palese disparità di trattamento con riferimento all'anzianità di servizio con il personale di ruolo di scuola dell'Infanzia già appartenente a quel profilo professionale, considerando altresì che alla data del 14.12.2018 la ricorrente avrebbe maturato la successiva classe stipendiale 9 (nove), che
invece scattava soltanto il 01.05.2020, secondo quanto riportato nel decreto di ricostruzione della carriera che si impugna. A sostegno delle proprie ragioni evidenziava altresì che tutto il servizio che la ricorrente aveva prestato alle dipendenze della resistente in qualità di insegnante precaria non era stato dettato da esigenze lavorative eccezionali e temporanee, ma istituzionali ordinarie, immutate e costanti nel tempo, destinate a soddisfare esigenze permanenti e durevoli della resistente, con incarichi annuali su posti vacanti, prestati con continuità e durata e con le stesse modalità di svolgimento dell'attività lavorativa del docente di ruolo, nonché sui connotati di professionalità derivante dall'anzianità maturata, cui si commisura il trattamento retributivo del personale di ruolo.
Tanto premesso domandava l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'adito Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere:


1. Annullare e/o disapplicare il decreto di ricostruzione della carriera n. 642 del 29.01.2020 e accertare e dichiarare l'illegittimità, e/o annullare e/o disapplicare il D.Lgs. n. 297/1994 nonché le disposizioni di cui il C.C.N.L. che non riconoscono al personale assunto con contratti a tempo determinato l'anzianità maturata;



2. Accertare e dichiarare - previa disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera, della normativa nazionale in materia e del C.C.N.L. di settore - il diritto della docente immessa in ruolo al riconoscimento per intero ai fini giuridici dell'anzianità maturata di tutti i servizi non di ruolo (come indicati in premessa) e quindi alla ricostruzione della propria carriera considerando per intero e senza decurtazioni tutti i periodi di servizio svolti in costanza di lavoro a tempo determinato nel periodo indicato in premessa;



3. Condannare le resistenti a collocare la ricorrente al livello stipendiale 3-8 anni nel periodo di precariato a far data dal 31.01.2009, avendo ella già maturato più di 24 mesi di servizio pre-ruolo alla data del 01.09.2010 ai sensi dell'art. 2 CCNL 04.08.2011, al pari del personale in servizio a tempo indeterminato e la maturazione della classe stipendiale successiva (9-15) al 14.12.2018, anziché al 01.05.2020 come indicato nel decreto n. 642 del 29.01.2020 - oltre che a corrispondere le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza, il tutto con interessi legali dalla domanda al soddisfo;



4. Condannare le resistenti al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre i.v.a., cnap e rimborso ex art. 14 t.p., con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c..

Si costitutiva regolarmente in giudizio il esponendo a sua volta che la Controparte_1 ricorrente, insegnante della scuola dell'infanzia, in possesso del solo diploma magistrale, era stata assunta con contratto a tempo indeterminato una prima volta in data 1.9.2018 in quanto collocata in posizione utile nelle graduatorie ad esaurimento (G.a.E.) della provincia di Pesaro e Urbino (sebbene inserita con riserva in pendenza di gravame), ma che tuttavia tale assunzione in ruolo è stata annullata in esecuzione della sentenza n. 9778/2020 pubblicata in data 25 settembre 2020 della Sezione III Bis del T.A.R. del Lazio, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 05623/2021 pubblicata il 30.07.2021;
successivamente, a seguito della partecipazione e del superamento del concorso straordinario per titoli ed esami bandito con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018, l'odierna ricorrente è stata nuovamente assunta in ruolo con decorrenza giuridica ed economica 01.09.2020.
Ciò posto il convenuto, rilevava che i servizi prestati dalla sig.ra negli aa.ss. 2016/2017, Parte_1
2017/2018 (con contratto a tempo determinato), 2018/2019 e 2019/2020 (con contratto a tempo indeterminato), sulla base della sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo determinato in virtù dell'inserimento con riserva nelle graduatorie provinciali a esaurimento (G.a.E.) in esecuzione di decisioni cautelari del giudice ammnistrativo, non avrebbero dovuto essere ad alcun fine valutati, giusto il disposto dell'art. 2126 c.c. che permette esclusivamente di conservare gli effetti economici delle prestazioni eseguite in forza di un contratto di lavoro nullo o annullabile e sancisce la perdita
“ex tunc” di qualsiasi effetto giuridico conseguito in forza dell'esecuzione di un contratto invalido in quanto fondato su presupposti non riconosciuti legittimi nel II grado del giudizio e nel giudizio di legittimità. Tanto premesso e tenuto conto che:
- il servizio prestato nell'a.s. 2002/2003 (dal 25.11.2002 al 6.12.2002) non poteva essere valorizzato perché prestato in una scuola non statale (la Parrocchia “S. Biagio e A. ) ;
Controparte_3
- quello prestato negli aa.ss. 1999/2000, 2000/2001, 2001/2022, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2008/2009 e 2011/2012 non è valutabile e riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera perché prestato per un periodo inferiore a quanto previsto dall'art. 11, comma 14, della legge 3.5.1999 n. 124, per essere considerato come anno scolastico intero;

- l'anzianità relativa al servizio prestato nell'anno 2013 non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 122/2013, a decorrere dal 1° settembre 2018, data di effettiva assunzione in servizio, ha riconosciuto alla sig.ra una Parte_1 anzianità di anni 0 mesi 0 e giorni 0 di servizi di ruolo, con attribuzione della prima posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di anni 0 (art. 1 del D.D. n. 642 del 29.1.2020), il resistente esponeva che alla data della conferma in ruolo (1.9.2019), alla docente, dei 19 anni complessivi di servizio d'insegnamento pre-ruolo dichiarati e dell'anno di prova e formazione prestato successivamente alla sua individuazione con contratto a tempo indeterminato - era stata riconosciuta un'anzianità complessiva di 8 anni mesi 4 giorni 0 di servizio nelle scuole statali validi ai fini giuridici ed economici, cui 7 anni 4 mesi 0 giorni di pre-ruolo validi ai fini giuridici ed economici e 1 anno 0 mesi di anzianità di ruolo relativo al periodo di prova e formazione e 1 anno 8 mesi e 0 giorni validi ai soli fini economici, anzianità quest'ultima utilizzabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 18, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/1988, richiamato dall'art. 66 comma 6 del CCNL sottoscritto in data 4.8.1995. In base a tale anzianità, alla data della conferma in ruolo (1.9.2019), la ricorrente era stata inquadrata nella 1^ posizione stipendiale, corrispondente all'anzianità di anni 0 (cfr. art. 2 del D.D. n. 642/2017 ), con diritto al riconoscimento della residua anzianità di anni 8 mesi 4 giorni 0 per il passaggio alla successiva posizione stipendiale. Esponeva infine che per effetto delle anzianità valutate e della progressione di carriera riconosciuta, alla docente – alla data della sua conferma in ruolo in data 1.9.2019 – è stato attribuito un trattamento economico pari ad € 22.235,20, di cui € 20.141,20 di stipendio a.l. (Tabella C1 del CCNL 19.4.2018), € 2.094,00 di retribuzione professionale docenti (Tabella E1.1 CCNL 19.4.2018) (art. 4 del D.D. n. 642 del 29.1.2020 - all. 6 alla memoria difensiva di costituzione). Deduceva infine il convenuto che, applicati alla valutazione dei servizi a tempo determinato prestati dalla sig.ra messi a confronto con i criteri e le modalità di
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