Trib. Busto arsizio, sentenza 30/08/2024, n. 1005

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Busto arsizio, sentenza 30/08/2024, n. 1005
Giurisdizione : Trib. Busto arsizio
Numero : 1005
Data del deposito : 30 agosto 2024

Testo completo

N. R.G. 5428/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 5428/2022 del Ruolo Generale promossa da:
MA NE ST (C.F. [...]) e RI AS
TI (C.F. GMCST70R41F205I), con il patrocinio degli avv.ti Fiammetta Capecchi, José Maria
Valero Leguina e Mirko Platania ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori
PARTE ATTRICE
contro
EDIL PIU' DI NT ER (C.F. [...]), in persona del titolare Antonio
ER, con il patrocinio dell'avv. Andrea Porcu ed elettivamente domiciliata presso lo studio del
difensore
ARCH. LAURA GIANETTI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. Riccardo Piga
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA
nonché contro
FA OR (C.F. [...]), quale socio della cessata PI di OR
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AU e SI s.n.c., e AL OR (C.F. [...]), quale socio della cessata
PI di OR AU e SI s.n.c. e nella sua qualità di titolare della ditta individuale
OR SI, con il patrocinio degli avv.ti Maurilio Vanzulli e Davide Vanzulli ed elettivamente
domiciliati presso lo studio dei difensori
ZURICH INSURANCE P.L.C. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA (C.F.
05380900968), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Marco
Locati, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. 01677750158), in persona del legale rappresentante pro
tempore, con il patrocinio dell'avv. Andrea Russo, elettivamente domiciliata presso lo studio del
difensore
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice:
“Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- accertare e dichiarare che il danno subito dai ricorrenti è riconducibile alla condotta degli odierni resistenti e per l'effetto condannare i resistenti, o singolarmente o - ove ritenuto ed accertato - in solido
tra loro, al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli odierni ricorrenti e meglio specificati e quantificati nell'ambito del ricorso introduttivo (si vedano pagg. 19 e 20 del ricorso
ex art. 702 bis c.p.c.), oltre interessi e rivalutazione monetaria o nella misura maggiore o minore che
sarà ritenuta di giustizia;

- condannare i resistenti al risarcimento, o singolarmente o, ove ritenuto ed accertato, in solido tra loro,
in favore dei ricorrenti, del pregiudizio da questi subito, essendo stati costretti a non godere di fatto del
secondo bagno nel timore costante che potesse verificarsi una nuova rottura delle tubature, da liquidare
in via equitativa;

- condannare le parti resistenti, ciascuno o, ove ritenuto ed accertato, in solido tra loro, alla refusione
delle spese, onorari e competenze del presente procedimento giudiziario oltre che del procedimento di
ATP;
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- tenga conto, nella regolamentazione delle spese ex art. 91 c.p.c., del rifiuto delle parti resistenti della proposta transattiva formulata dal Giudice con l'Ordinanza del 12 maggio 2023: proposta accettata
dalle parti ricorrenti come da verbale del 21 giugno 2023 ma rifiutata dalle parti resistenti;

- condannare i Sig.ri OR AU nella sua qualità di ex socio illimitatamente responsabile della
cessata PI di OR AU e SI s.n.c. nonché il Sig. OR SI, nella sua qualità di
ex socio illimitatamente responsabile della cessata PI di OR AU e SI s.n.c. e titolare dell'impresa individuale PI di OR SI, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per tutte le
ragioni meglio evidenziate in seno alla memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. (si veda pagg. da 4 a
8 della prima memoria), da intendersi qui riportate”.

Nell'interesse di parte convenuta LP di Antonio ER:
“- in principalità, respingersi il ricorso perché infondato in fatto e diritto anche in virtù dell'eccepita
decadenza e prescrizione;
con vittoria di spese.
- in subordine, determinare l'entità del risarcimento in un importo non superiore a quello indicato dalla
CTU e comunque condannare in via solidale tra loro il sig. SI OR [...]in
proprio quale già socio illimitatamente responsabile della cessata PI di OR AU e
SI S.nc e nella sua qualità di titolare della ditta individuale OR SI REA CO-417304 ed il
sig. AU OR [...]già socio illimitatamente responsabile della cessata
PI di OR AU e SI S.nc a risarcire in via diretta i ricorrenti o comunque garantire
e manlevare il sig. Antonio ER in proprio e nella sua qualità di titolare della ditta individuale
LP degli importi che quest'ultimo venga, in eventualità, condannato a pagare ai ricorrenti. Con
vittoria di spese ed accessori di legge nei confronti dei terzi chiamati.
In via istruttoria, chiede ammettersi prova per interpello dell'arch. RA TT e del sig. AU
OR, nonché per testi, sui seguenti capitoli:
1) vero che le opere edili di ristrutturazione nell'appartamento dei sig. ri AD sono state realizzate in
prima persona dal sig. Antonio ER e dal cognato OU KB;

2) vero che in relazione alle opere di idraulica realizzate dalla “PI di OR AU S.n.c.” pagina 3 di 34
la LP ha eseguito soltanto l'assistenza muraria;

3) Vero che, ultimati i lavori di realizzazione delle opere di idraulica, l'impianto idrico è stato
collaudato mediante messa in pressione con aria ed acqua.
4) Vero che, concluso il collaudo con esito favorevole, la “PI di OR AU S.n.c.” ha
consegnato al committente ed alla DL la certificazione di conformità ed il sig. Antonio ER ha atteso l'autorizzazione della DL per completare le opere murarie;

Indica quale teste: AZ LK Saronno, via Altopiano Bainsizza 3.;

Disporre l'integrazione della consulenza tecnica incaricando un nuovo consulente di sottoporre le boccole ad analisi tecnica per verificare le caratteristiche meccaniche dei materiali e l'adeguatezza delle istruzioni di montaggio a corredo delle boccole”.
Nell'interesse di parte convenuta arch. RA TT:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, così pronunciare
IN VIA PRELIMINARE:
dichiarare la prescrizione della denuncia dei vizi dell'appalto indicati in ricorso e, comunque, la decadenza dalla proposizione dell'azione di responsabilità, sia con riferimento all'art.1667 che all'art.1669 c.c.
NEL MERITO IN PRINCIPALITA':
rigettare la domanda proposta nei confronti del Progettista e DL Arch. RA GIANETTI, in quanto infondata in fatto e diritto;

IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO:
nella non creduta ipotesi accoglimento, anche parziale, della domanda,
attesa la condanna solidale richiesta dai ricorrenti, determinare la quota responsabilità in capo al professionista convenuto, limitando la condanna in capo allo stesso alla suddetta quota, con
conseguente facoltà di regresso nei confronti delle ulteriori parti intimate e chiamate,
dichiarare la Compagnia ZURICH terza chiamata in garanzia tenuta a corrispondere ai ricorrenti il complessivo compendio risarcitorio determinando in corso di causa a carico del professionista
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assicurato nella sua qualità di Progettista e DL, oltre ad eventuali spese di soccombenza, al netto della franchigia contrattuale, mantenendo indenne l'assicurato,
IN OGNI CASO
con condanna alle spese di lite, sia per questa fase di merito che per la precedente fase di ATP:
• ex art.91 nei confronti dei ricorrenti in caso di soccombenza, in tutto o parte, degli stessi,
• in ogni caso, ex art.1917 3° comma c.p.c. (spese di resistenza) nei confronti della Compagnia
ZURICH chiamata in garanzia, nei confronti della quale viene altresì richiesta la condanna alle
spese di chiamata nella ritenuta operatività della polizza.
IN VIA ISTRUTTORIA
• Si insiste, previa rimessione della causa sul ruolo, per l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie:
Si chiede la rinnovazione / integrazione della CTU, con nomina di differente professionista rispetto
a quello officiato in sede di ATP volta a:
↘ eseguire prove di laboratorio che accertino l'eventuale difettosità del materiale con il quale sono
state realizzate le boccole in questione;

↘ stabilisca quale fosse il corretto strumento da utilizzare per il serraggio delle boccole oggetto di
indagine, ammesso che venga confermata l'inidoneità del giratubi;

↘ indichi quali siano le quote di responsabilità in ordine ad eventuale negligenza / imprudenza /
imperizia riscontrata nell'esecuzione della lavorazione idraulica attenzionata.
Si chiede ammettere prova per interpello del legale rappresentante dell'Impresa convenuta, nonché
per testi, sui seguenti capitoli:

1. Vero che il contratto d'appalto 16.7.2012 (doc.3 RICORRENTI) prevedeva la designazione a cura dell'Impresa appaltatrice del Direttore di Cantiere;

2. Vero che tale ruolo contrattualmente previsto fu svolto dal titolare Antonio ER.
Si indica a teste:
• AZ KB, residente a [...], già dipendente dell'Impresa convenuta”.
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Nell'interesse dei terzi chiamati AU OR e SI OR:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare:
In via preliminare e/o pregiudiziale
A) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Sig. OR AU per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto estrometterlo dal giudizio.
B) accertare e dichiarare la decadenza e la prescrizione dell'azione di responsabilità promossa dai
ricorrenti per i motivi di cui in narrativa con ogni conseguenziale pronuncia.
Nel merito
In via principale nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento delle richieste formulate in
via preliminare, rigettare le domande proposte dai ricorrenti perché infondate in fatto e diritto per i
motivi di cui in narrativa.
In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande proposte dai ricorrenti/attori, limitare l'entità del risarcimento in un importo non superiore a quello indicato dal
CTU, accertando e dichiarando la terza chiamata HDI ITALIA S.p.A. (già Amissima Assicurazioni
S.p.A. e precedentemente Carige Assicurazioni S.p.A.), in persona del Legale Rappresentante pro
tempore, con sede in 20156 Milano (MI),
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