Trib. Velletri, sentenza 12/01/2024, n. 56
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. C S, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
(introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 20 dicembre 2023 – ha pronunciato in data 11 gennaio 2024, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 809, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2021, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. IANARO FEDERICO,
- ricorrente (opponente) -
E
Controparte_1 con l'avv. MAZZONI BRUNO,
- resistente (opposta) -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data
11.03.2021 la odierna parte ricorrente ha Parte_1
1
chiamato in giudizio la odierna parte resistente e – Controparte_1 premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alla pag. 6 del ricorso in opposizione, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito per tutte le causali di cui in narrativa:
“Revocare il decreto ingiuntivo n. 40/2021, recante RG n. 4677/2020, emesso dal
Tribunale di Velletri in data 30.01.2021 poiché infondato in fatto e diritto e ciò per insussistenza del credito azionato. Con rifusione di spese, diritti ed onorari”.
In via subordinata: “Nell'ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della Sig.ra
ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto, anche alla luce di quanto sopra CP_1 dedotto”.
In via riconvenzionale: “Accertato e dichiarato che la ditta individuale Parte_1 ha subito un danno patrimoniale, chiede condannarsi la Sig.ra alla Controparte_1 somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre interessi e rivalutazione monetaria in considerazione del mancato preavviso, del mese di assenza ingiustificata e del mancato guadagno per la ditta per la perdita di fatturato causato nel periodo, nonché al Parte_1 risarcimento in favore dell'opponente della somma di euro 7.500,00
(settemilacinquecento/00) per concorrenza sleale per la chiusura del centro estetico e relativa perdita di fatturato, così per un totale di euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) o quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia.
Con rifusione di spese, diritti ed onorari”.
Nel dettaglio, la odierna parte ricorrente ha impugnato il decreto ingiuntivo n. 40/2021 – emesso in data 30.01.2021 dal Tribunale di Velletri,
Sezione lavoro, all'esito del procedimento per ingiunzione di pagamento svoltosi innanzi al medesimo Tribunale e censito al NRG 4677/2020 – per i seguenti motivi:
(1) estinzione parziale del credito per il quale vi è ingiunzione, in ragione dell'esistenza di pagamenti eseguiti in favore della odierna parte resistente a
2
mezzo di bonifici bancari (euro 350,00 corrisposti in data 11.04.2019, euro
185,16 corrisposti in data 30.12.2020 ed euro 397,18 corrisposti in data
30.12.2020 per un totale di euro 932,34: all. 8 al fascicolo di parte ricorrente in opposizione);
(2) estinzione parziale del credito per il quale vi è ingiunzione, in ragione dell'esistenza di pagamenti eseguiti in favore della odierna parte resistente in contanti, nonché in ragione dell'esistenza di trattenute effettuate dalla parte resistente direttamente sulle somme corrisposte dai clienti della parte ricorrente;
(3) esistenza di controcrediti, facenti capo alla odierna parte ricorrente, da opporre in compensazione alla odierna parte resistente e correlati [3.1] al mancato rispetto del preavviso, per opera di quest'ultima, al momento delle dimissioni della stessa, [3.2] ai danni cagionati da essa tramite la sua assenza ingiustificata dal lavoro nel periodo dal 18.05.2020 al 26.06.2020, consistenti nella perdita di fatturato per mancato reperimento di un altro lavoratore in sostituzione della odierna parte resistente, [3.3] ai danni cagionati dalla odierna parte resistente per effetto della violazione dell'obbligo di fedeltà, di cui all'art.
2105 c.c., e dello speculare divieto di concorrenza con il datore di lavoro (il tutto per un controcredito totale di euro 12.500,00).
* * *
Si è costituita in giudizio la odierna parte resistente, contestando le affermazioni della odierna parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso in opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nel dettaglio, la odierna parte resistente ha presentato le seguenti conclusioni:
Voglia L'Ill.mo Giudice adito, per i motivi sopra esposti, contrariis reiectis:
a) Rigettare la domanda riconvenzionale come proposta per le ragioni esposte in narrativa per genericità ed infondatezza e/o per incompetenza del Giudice adito;
3 b) Condannare la sig.ra al pagamento in favore della sig.ra Parte_1 CP_1
al pagamento della somma di € 3.141,30, di cui € 459,58 a titolo di TFR;
[...]
c) In via gradata, condannare la sig.ra al pagamento in favore della Parte_1 sig.ra delle somme ritenute di giustizia, anche da determinarsi previa Controparte_1
CTU e comunque per una somma mai inferiore all'importo del TFR;
d) Con condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite anche del presente procedimento da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e con
l'assunzione di prove testimoniali.
La controversia, in tal modo istruita, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti costituite.
* * *
Il primo motivo di ricorso in opposizione – riguardante l'estinzione parziale del credito per il quale vi è ingiunzione, in ragione dell'esistenza di pagamenti eseguiti in favore della odierna parte resistente a mezzo di bonifici bancari – è parzialmente fondato.
Dalla documentazione in atti risulta
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