Trib. Roma, sentenza 08/02/2024, n. 2371
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Testo completo
N. R.G. 83112/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Presidente-Giudice Claudia Pedrelli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 83112 del R.G.C. dell'anno 2018 tra
Società Agricola OM s.r.l., (P.IVA 03434780619), in persona del legale rappresentante pro tempore, e la SO AR SI (C.F. [...]) entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Vincenzo Petrella (C.F. [...]) e con questi elettivamente domiciliate presso il suo studio in Caserta al Corso Trieste n. 170;
OPPONENTI
e
MA AZ S.p.A. (P.IVA 00885741009), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dagli Avvocati Filippo Sciuto (C.F. [...]) e
Corrado Barile (C.F. [...]), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Emanuele Gianturco 6;
OPPOSTA
OGGETTO: contratto autonomo di garanzia
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 19/12/2018, la Soc. Agricola OM
s.r.l. e SO AR SI convenivano la MA AZ S.p.A per sentire
“accogliere…l'opposizione de qua e per l'effetto revocare l'opposto D.I. e dichiarare che nulla devono gli opponenti alla MA AZ Spa…”
Esponevano le opponenti che la MA AZ aveva avventatamente provveduto a corrispondere l'importo di Euro 149.264,90 alla AGEA senza che ne ricorressero i presupposti previsti nelle condizioni generali della polizza fideiussoria sottoscritta il 20/11/2014.
pagina 1 di 6
Rappresentavano, inoltre, le opponenti di aver proposto Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica avverso il decreto di revoca n. 70 del 28/3/2017, in quanto ritenuto illegittimo e nullo
e di aver fornito a più riprese, comunicazione alla MA AZ di tale circostanza.
Contestavano poi la natura vessatoria e, dunque, la conseguente nullità, delle clausole previste nella polizza fideiussoria, in particolare, la n. 6 recante le “modalità di pagamento”.
Concludevano, dunque, circa l'assenza di alcuna obbligazione restitutoria in capo alle stesse e per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 4/9/2019 si costituiva in giudizio MA
AZ S.p.A. chiedendo di sentir “respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
previi gli opportuni accertamenti;
emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
previa in ogni caso concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, respingere
l'opposizione proposta, integralmente confermando il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, dichiarare tenuti e condannare la Società Agricola BADOM S.r.l. […] e la signora AR SI SO […]in solido tra di loro,
a pagare a MA AZ S.p.A, […] le somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto, […] in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali gravati di I.V.A. e C.P.A., oltre al rimborso delle spese generali come per legge […].
Eccepiva l'opposta l'infondatezza dell'opposizione, in ragione della legittimità del suo operato derivante dalle obbligazioni di cui alla polizza fideiussoria stipulata inter partes il 20/11/2014.
All'udienza del 2/10/2019, l'opponente si riportava alla citazione in opposizione, invocava la vessatorietà delle clausole contrattuali e disconosceva la sottoscrizione del contratto.
Parte opposta si riportava alla comparsa ed eccepiva la tardività e, dunque, l'inammissibilità del disconoscimento. Chiedeva, infine, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 2/10/2019, il Giudicante, a scioglimento della riserva, concedeva, sussistendone
i presupposti, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., anche alla luce della irrilevanza ed inammissibilità del disconoscimento operato dall'opponente solo in sede di prima udienza. All'esito venivano concessi i termini per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa veniva istruita attraverso la sola documentazione prodotta dalle parti ed infine trattenuta in decisione all'esito dell'udienza dell'1/6/2023.
L'opposizione è infondata e non merita, pertanto, accoglimento.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le argomentazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Presidente-Giudice Claudia Pedrelli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 83112 del R.G.C. dell'anno 2018 tra
Società Agricola OM s.r.l., (P.IVA 03434780619), in persona del legale rappresentante pro tempore, e la SO AR SI (C.F. [...]) entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Vincenzo Petrella (C.F. [...]) e con questi elettivamente domiciliate presso il suo studio in Caserta al Corso Trieste n. 170;
OPPONENTI
e
MA AZ S.p.A. (P.IVA 00885741009), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dagli Avvocati Filippo Sciuto (C.F. [...]) e
Corrado Barile (C.F. [...]), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Emanuele Gianturco 6;
OPPOSTA
OGGETTO: contratto autonomo di garanzia
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 19/12/2018, la Soc. Agricola OM
s.r.l. e SO AR SI convenivano la MA AZ S.p.A per sentire
“accogliere…l'opposizione de qua e per l'effetto revocare l'opposto D.I. e dichiarare che nulla devono gli opponenti alla MA AZ Spa…”
Esponevano le opponenti che la MA AZ aveva avventatamente provveduto a corrispondere l'importo di Euro 149.264,90 alla AGEA senza che ne ricorressero i presupposti previsti nelle condizioni generali della polizza fideiussoria sottoscritta il 20/11/2014.
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Rappresentavano, inoltre, le opponenti di aver proposto Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica avverso il decreto di revoca n. 70 del 28/3/2017, in quanto ritenuto illegittimo e nullo
e di aver fornito a più riprese, comunicazione alla MA AZ di tale circostanza.
Contestavano poi la natura vessatoria e, dunque, la conseguente nullità, delle clausole previste nella polizza fideiussoria, in particolare, la n. 6 recante le “modalità di pagamento”.
Concludevano, dunque, circa l'assenza di alcuna obbligazione restitutoria in capo alle stesse e per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 4/9/2019 si costituiva in giudizio MA
AZ S.p.A. chiedendo di sentir “respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
previi gli opportuni accertamenti;
emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
previa in ogni caso concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, respingere
l'opposizione proposta, integralmente confermando il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, dichiarare tenuti e condannare la Società Agricola BADOM S.r.l. […] e la signora AR SI SO […]in solido tra di loro,
a pagare a MA AZ S.p.A, […] le somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto, […] in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali gravati di I.V.A. e C.P.A., oltre al rimborso delle spese generali come per legge […].
Eccepiva l'opposta l'infondatezza dell'opposizione, in ragione della legittimità del suo operato derivante dalle obbligazioni di cui alla polizza fideiussoria stipulata inter partes il 20/11/2014.
All'udienza del 2/10/2019, l'opponente si riportava alla citazione in opposizione, invocava la vessatorietà delle clausole contrattuali e disconosceva la sottoscrizione del contratto.
Parte opposta si riportava alla comparsa ed eccepiva la tardività e, dunque, l'inammissibilità del disconoscimento. Chiedeva, infine, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 2/10/2019, il Giudicante, a scioglimento della riserva, concedeva, sussistendone
i presupposti, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., anche alla luce della irrilevanza ed inammissibilità del disconoscimento operato dall'opponente solo in sede di prima udienza. All'esito venivano concessi i termini per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa veniva istruita attraverso la sola documentazione prodotta dalle parti ed infine trattenuta in decisione all'esito dell'udienza dell'1/6/2023.
L'opposizione è infondata e non merita, pertanto, accoglimento.
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Le argomentazioni
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