Trib. Imperia, sentenza 03/12/2024, n. 253
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Testo completo
TRIBUNALE DI IMPERIA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice;
Visti gli atti;
Visto l'art. 127 ter c.p.c. e le note di udienza depositate;
Rilevata la regolarità della notifica;
PQM
Contr Dichiara la contumacia del e deposita la seguente sentenza con motivazione contestuale.
Imperia, 2.12.2024
Il Giudice
Paola Cappello REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della
Dott.ssa Paola Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 413/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Mattia Caruso e Parte_1 dall'avv. Francesco Meiffret presso il cui studio in Sanremo, alla via Matteotti, 124
è eletto domicilio ricorrente
contro
Contr
, in persona del Ministro pro tempore (c.f. );
P.IVA_1
parte resistente contumace
CONCLUSIONI:
Parti ricorrenti:
Pag. 2 di 10
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, per tutti e ciascuno dei motivi in fatto ed in diritto di cui al presente
ricorso e disattesa ogni contraria istanza,
dichiarare il diritto della parte ricorrente all'ottenimento della carta docente per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l'importo di Euro 500,00 per ciascun anno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito all'effettiva attribuzione e, per
l'effetto, condannare il resistente a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta CP_2
docente, o altro equipollente, con accredito della somma complessiva di Euro 2.000,00, quale contributo
da destinare alla formazione professionale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al
saldo. Nelle spese in ogni caso con condanna alle spese a favore dei difensori antistatari.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., il ricorrente , premesso di aver Parte_1
prestato servizio quale insegnante di sostegno minorati psico-fisici presso istituti di secondo grado alle dipendenze del dal Controparte_3
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche,
dedotta la violazione del principio eurounitario di non discriminazione ex art. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70, la violazione e falsa applicazione dell'art. 282 D. Lgs 297/94, degli artt. 29/63/64
CCNL del 29.11.2007, dell'art. 2 del D. Lgs 165/2001, degli artt. 3/35/97
Costituzione, la violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della carta sociale europea e della clausola dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/1970, la violazione degli artt. 20/21 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea in relazione alle clausole 4/6 dell'accordo quadro su lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 nonché la violazione dei principi di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione,
Pag. 3 di 10 con ricorso hanno convenuto in giudizio il Controparte_3
per sentire accertare, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e
124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del DPCM del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, in via principale, il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato con conseguente condanna del Controparte_4
alla corresponsione alle parti ricorrenti alla fruizione del beneficio economico
[...] di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli
anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, coperti, in via subordinata per sentire condannare il al Controparte_3
riconoscimento di tali somme a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c, con vittoria di spese e compensi del giudizio con distrazione
delle stesse in favore del difensore.
Nella contumacia del e del merito, la causa è stata assunta Controparte_3
in decisione.
***
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
L'art. 1, comma 121, delle Legge n. 107 del 2015 ha istituito la Carta elettronica del docente e ciò “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. Tale carta, “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice;
Visti gli atti;
Visto l'art. 127 ter c.p.c. e le note di udienza depositate;
Rilevata la regolarità della notifica;
PQM
Contr Dichiara la contumacia del e deposita la seguente sentenza con motivazione contestuale.
Imperia, 2.12.2024
Il Giudice
Paola Cappello REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della
Dott.ssa Paola Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 413/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Mattia Caruso e Parte_1 dall'avv. Francesco Meiffret presso il cui studio in Sanremo, alla via Matteotti, 124
è eletto domicilio ricorrente
contro
Contr
, in persona del Ministro pro tempore (c.f. );
P.IVA_1
parte resistente contumace
CONCLUSIONI:
Parti ricorrenti:
Pag. 2 di 10
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, per tutti e ciascuno dei motivi in fatto ed in diritto di cui al presente
ricorso e disattesa ogni contraria istanza,
dichiarare il diritto della parte ricorrente all'ottenimento della carta docente per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l'importo di Euro 500,00 per ciascun anno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito all'effettiva attribuzione e, per
l'effetto, condannare il resistente a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta CP_2
docente, o altro equipollente, con accredito della somma complessiva di Euro 2.000,00, quale contributo
da destinare alla formazione professionale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al
saldo. Nelle spese in ogni caso con condanna alle spese a favore dei difensori antistatari.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., il ricorrente , premesso di aver Parte_1
prestato servizio quale insegnante di sostegno minorati psico-fisici presso istituti di secondo grado alle dipendenze del dal Controparte_3
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche,
dedotta la violazione del principio eurounitario di non discriminazione ex art. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70, la violazione e falsa applicazione dell'art. 282 D. Lgs 297/94, degli artt. 29/63/64
CCNL del 29.11.2007, dell'art. 2 del D. Lgs 165/2001, degli artt. 3/35/97
Costituzione, la violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della carta sociale europea e della clausola dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/1970, la violazione degli artt. 20/21 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea in relazione alle clausole 4/6 dell'accordo quadro su lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 nonché la violazione dei principi di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione,
Pag. 3 di 10 con ricorso hanno convenuto in giudizio il Controparte_3
per sentire accertare, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e
124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del DPCM del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, in via principale, il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato con conseguente condanna del Controparte_4
alla corresponsione alle parti ricorrenti alla fruizione del beneficio economico
[...] di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli
anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, coperti, in via subordinata per sentire condannare il al Controparte_3
riconoscimento di tali somme a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c, con vittoria di spese e compensi del giudizio con distrazione
delle stesse in favore del difensore.
Nella contumacia del e del merito, la causa è stata assunta Controparte_3
in decisione.
***
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
L'art. 1, comma 121, delle Legge n. 107 del 2015 ha istituito la Carta elettronica del docente e ciò “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. Tale carta, “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata
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