Trib. Velletri, sentenza 21/11/2024, n. 1686

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Velletri, sentenza 21/11/2024, n. 1686
Giurisdizione : Trib. Velletri
Numero : 1686
Data del deposito : 21 novembre 2024

Testo completo

N. 2222/2024 RG

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 21 novembre 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2222/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “assegno-pensione”,
PROMOSSA DA
LO NI, nata a [...] il [...], residente in [...], Corso
Italia n. 12 (Codice fiscale [...]), rappresentata e difesa nel dall'avvocato
Francesco Cerchio (Codice fiscale [...]) giusta procura allegata al ricorso;

- Ricorrente -
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo
Presidente, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21 (codice fiscale 80078750587), rappresentato e difeso dall'avv. Simona Miglio, (c.f. [...]), in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Roberto Fantini, Notaio in Fiumicino, Repertorio n.
37875 e Raccolta n. 7313 del 22.03.2024;

- Resistente MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Svolgimento del processo.


1. Con ricorso depositato il 16/4/2024, LO LD chiedeva al Tribunale di cui in epigrafe: “accerti e dichiari l'illegittimità della trattenuta dell'importo di € 16.166,25 (euro sedicimilacentosessantasei/25) effettuata a partire dal mese di gennaio 2022 con provvedimento di addebito ovvero riliquidazione della pensione “TE08 – pratica indebito
16461552” per mancata comunicazione dei redditi 2017-2018 ex art 35, comma 10/bis, D.L.
217/2008 conv. in L 14/2009, con accertamento e dichiarazione di nullità ovvero revoca dello stesso provvedimento di sospensione della pensione e addebito dei ratei. Per l'effetto condannare la resistente I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione e pagamento in favore della sig.ra LO LD degli importi di pensione di reversibilità illegittimamente addebitati per € 16.166,25 (euro sedicimilacentosessantasei/25), ovvero alla diversa somma maggiore o minore risultante nel corso del giudizio e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Francesco Cerchio” per i motivi di cui al ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.

2. L'INPS si costituiva in giudizio con memoria del 31/10/2024 per chiedere al Tribunale:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.

3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 21/11/2024;
a verbale
d'udienza il Giudice rigettava l'istanza di parte ricorrente di ammissione delle prove articolate per superfluità essendo la causa di natura documentale;
all'esito della stessa veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
2

2. In fatto e in diritto.


4.Dagli atti di causa si ritiene accertato quanto segue: LO LD è titolare della pensione di reversibilità del marito deceduto categoria SO n. 27711017 e annualmente percepisce una pensione media lorda pari ad euro 21.141,00.

5. Deduce la ricorrente che nel gennaio 2022 veniva a conoscenza - per decurtazione della pensione - di una rideterminazione della prestazione pensionistica da parte dell'INPS per mancata comunicazione dei redditi con modello RED degli anni 2017 e 2018, con conseguente
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