Trib. Lamezia Terme, sentenza 27/05/2024, n. 463

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lamezia Terme, sentenza 27/05/2024, n. 463
Giurisdizione : Trib. Lamezia Terme
Numero : 463
Data del deposito : 27 maggio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Salvatore Regasto, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2020 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2007, trattenuta in decisione all'udienza del 4.12.2023 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c., promossa DA
AN ST (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme
(CZ), via Sele n. 33, presso lo studio dell'avv. Paolo Mascaro, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;

APPELLANTE CONTRO
ZURICH INSURANCE PUBBLIC LIMITED COMPANY (GIA' ZURIGO COMPAGNIA DI
ASSICURAZIONI S.A.) (C.F./P.I. 00885351007), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catanzaro (CZ), piazza Le Pera n. 9, presso lo studio dell'avv. Peppino
Mariano, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;

APPELLATA NONCHE'

CONTRO

GE AL,
residente in Nocera Terinese (CZ);
APPELLATO CONTUMACE NONCHE'

CONTRO

AR TO,
residente in Amantea (CS);
APPELLATO CONTUMACE NONCHE'

CONTRO

NO ASSICURAZIONE S.P.A.,
in persona del legale rappresentante p.t.;
APPELLATA CONTUMACE OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 633/2006 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme in data 3.7.2006 e depositata il 21.7.2006, non notificata. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato IE ST conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Lamezia Terme la GO CO di AZ S.A. (oggi ZU Insurance Pubblic Limited Company), la LA Assicurazione s.p.a., NI ON e RI OL per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti per effetto del sinistro stradale verificatosi il giorno 18.11.2002 sulla Strada Provinciale 18 all'altezza del “Villaggio del Golfo” in Nocera Terinese (CZ), entro i limiti di euro 5.165,00. A sostegno della domanda la difesa dell'attrice esponeva: che, in data 18.11.2002, IE ST stava viaggiando in qualità di terza trasportata sulla Fiat Tipo tg. CZ522865 di proprietà di RI OL e da
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questi condotta (assicurata per la RCA con la compagnia LA AZ s.p.a.), allorquando, mentre stava transitando lungo la Strada Provinciale 18 all'altezza del “Villaggio del Golfo” in Nocera Terinese (CZ), era stata investita dall'autovettura Fiat Uno tg. CZ522865 di proprietà di NI ON e da lui guidata (assicurata per la RCA con la GO compagnia di AZ S.A.);
che il sinistro si era verificato per responsabilità concorrente dei due conducenti;
che, a causa di tale sinistro, la ST aveva riportato un “trauma contusivo del rachide cervicale” e una “lussazione della spalla destra”;
che erano risultate senza esito le richieste di risarcimento dei danni avanzate dall'attrice alle compagnie di assicurazione;
che la GO CO di AZ S.A. aveva trasmesso alla ricorrente un assegno di euro 2.200,00 per la risoluzione stragiudiziale del sinistro ritenuto però insufficiente dall'attrice e trattenuto a titolo di acconto sulle maggiori somme dovute. Si costituiva in giudizio la GO CO di AZ S.A. (oggi ZU Insurance Pubblic Limited Company), la quale contestava la domanda attrice con riferimento al quantum debeatur e concludeva per il rigetto della pretesa di parte avversaria, con il successo delle spese processuali. Sebbene ritualmente citati in giudizio RI OL, NI ON e la LA AZ s.p.a. non si costituivano nel giudizio rimanendo contumaci nella controversia. Istruita la causa mediante una consulenza medico-legale, con la sentenza n. 633/2006 emessa in data 3.7.2006 e depositata il 21.7.2006, il Giudice di Pace di Lamezia Terme rigettava la domanda attorea sulla scorta dell'avvenuto integrale risarcimento da parte delle compagnie di assicurazioni dei danni subiti dalla ST quantificati in euro 3.566,98, compensando tra le parti le spese di lite. IE ST proponeva appello avverso tale sentenza contestando la illegittima quantificazione del danno effettuato dal giudice a quo essendo stata basata sulla erronea valutazione della documentazione medica da parte del CTU e sulla individuazione non corretta dell'invalidità permanente e temporanea da parte del perito. Concludeva chiedendo il rinnovo della consulenza tecnica di ufficio e la riforma della sentenza impugnata con l'accoglimento integrale della domanda risarcitoria avanzata in prime cure, con il successo delle spese di lite di entrambi i gradi di processo. Si costituiva in grado di appello GO AZ (ora ZU Insurance Pubblic Limited Company) la quale domandava la reiezione dell'impugnazione della controparte perché infondata in fatto e in diritto, con conferma integrale della sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme in quanto correttamente motivata e argomentata sotto ogni profilo e la liquidazione a proprio favore delle spese di lite del grado di appello. Seppur ritualmente evocati in giudizio, non prendevano parte neanche al processo di secondo grado RI OL, NI ON e la LA AZ s.p.a., rimanendo contumaci nella lite. La controversia, acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, veniva istruita attraverso l'espletamento di una nuova consulenza tecnica medico-legale (con elaborato peritale redatto dalla dott.ssa Lucia Greco) in rinnovazione di quella compiuta in primo grado. Indi la causa, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo e alla necessità di assumere in decisione cause di maggiore urgenza e risalenza di iscrizione, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4.12.2023 (svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta), con concessione alle parti dei termini per scritti conclusionali ex artt. 190 c.p.c. e 352 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di RI OL, NI ON e della LA AZ s.p.a. che, seppur ritualmente evocati in giudizio, non hanno inteso costituirsi neanche nella fase di gravame.
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Nel merito l'appello è infondato e, di conseguenza, deve essere respinto con conseguente conferma della decisione di primo livello appellata. Il Giudice di prime cure ha, difatti, correttamente esaminato i fatti di causa, tutte le prove emergenti dall'istruttoria e la sussistenza dei presupposti di attuazione delle norme di riferimento applicabili nel caso di specie. Giova rammentare che la fattispecie in esame afferisce ad una ipotesi di risarcimento dei danni del terzo trasportato. Ciò posto deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 141 Codice delle AZ private adottato con decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”. La nuova norma disciplina, dunque, con innumerevoli incertezze e problematicità, l'azione diretta del terzo trasportato danneggiato nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo del vettore. Nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel regime previdente alla entrata in vigore del Codice delle assicurazioni private e dunque nella vigenza dell'articolo 1 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977 n. 39 che ha sostituito (fra le altre disposizioni) il primo e il terzo comma dell'articolo 1 e l'articolo 4 lett. c della legge 24 dicembre 1969 n. 990, l'obbligo assicurativo della responsabilità civile era stato esteso ai danni subiti dalle persone trasportate su tutti i veicoli destinati al trasporto delle persone, anche se ad uso privato qualunque fosse il titolo in base al quale il trasporto venisse effettuato. Conseguentemente, per il coordinamento di dette disposizioni con l'articolo 18 della stessa legge n. 990 del 1969, anche i terzi trasportati potevano esercitare l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore e l'assicuratore non poteva opporre al danneggiato, che agiva direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti da contratto ma poteva soltanto, dopo avere pagato legittimamente la somma dovuta al terzo danneggiato, esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione (così Cass. 382 del 18.1.94). Si riteneva, inoltre, che l'art. 2054 cod. civ., "esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia o contrattuale" (così Cass. del 26.10.98 n. 10629). Ne conseguiva che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, poteva invocare i primi due commi della disposizione per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il terzo comma per far valere quella solidale del proprietario, il quale poteva liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo fosse avvenuta contro la sua volontà o che il conducente avesse fatto tutto quanto in suo potere per evitare il sinistro. Nel regime previgente, inoltre, la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà (quali sono, in ipotesi di sinistro stradale, i responsabili dello scontro, nei
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