Trib. Mantova, sentenza 13/11/2024, n. 277

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Mantova, sentenza 13/11/2024, n. 277
Giurisdizione : Trib. Mantova
Numero : 277
Data del deposito : 13 novembre 2024

Testo completo

Tribunale di Mantova
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 522/2024
Oggi 13/11/2024 innanzi al giudice dott. ssa S G sono comparsi:
Per , l'avv.to DI MAULA EMANUELE Parte_1
Per , la dott.ssa VECCHIO Controparte_1
VALERIA;

Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate . Dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo
IL GIUDICE
pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa S G , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g 522/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele DI MAULA e dall'Avv. Gabriele Parte_1
Sabbadini
RICORRENTE –
contro
difeso e rappresentato ex art. 417 bis Controparte_2
cpc dalla dott.ssa Vecchio Valeria e dalla dott.ssa . Angelica De Rubertis
RESISTENTE

CONCLUSIONI
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. conveniva avanti al Tribunale di Mantova il Parte_1
per ottenere il riconoscimento del diritto di godere della cd carta docenti. CP_3
pag. 2
Il procuratore della parte ricorrente esponeva che è docente precario che Parte_1 nell'anno 2023/2024 ha prestato servizio di insegnamento nella scuola statale fino al termine delle attività didattiche o fino al termine delle lezioni e che non ha potuto fruire della cd. Carta elettronica prevista dalla legge 107/2015 e dal DPCM 32313/2015.
Tanto premesso eccepiva, con ampie e argomentate motivazioni , la illegittimità del mancato riconoscimento della Carta elettronica al personale non di ruolo per violazione del principio di non discriminazione in relazione alla riconducibilità del beneficio economico di euro 500,00 annui per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, nell-'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 nonché la violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della Carta
Sociale Europea e della clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70
Invocava pronunce di merito , del C.d.S e della CGUE e concludeva chiedendo la condanna del
Cont
all'attribuzione del beneficio ad essa spettante
Costituitosi in giudizio il ha eccepito l'infondatezza della Controparte_2
domanda e la legittimità del comportamento assunto dal evidenziando, in sostanza e CP_1
in estrema sintesi , che il differente regime appare giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che in ogni caso il meccanismo della carta docenti non prevede l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo.
Cont Il ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , all'odierna udienza veniva discussa e decisa .
La domanda è fondata come statuito , a quanto consta, dalla unanime giurisprudenza di merito con condivisibili argomentazioni che saranno qui richiamate ex art. 118 d.a. c.p.c.
Appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale a ala formazione dei lavoratori.
Il C.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
pag. 3 L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono
l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.
Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le
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