Trib. Busto arsizio, sentenza 12/12/2024, n. 1487

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Busto arsizio, sentenza 12/12/2024, n. 1487
Giurisdizione : Trib. Busto arsizio
Numero : 1487
Data del deposito : 12 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 3142/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso in data 03.09.2024 da
(C.F. , con l'Avv. Rodolfo Conte, Parte_1 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. Paola Marziali, Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come da accordo perfezionatosi tra le parti private in data 29.11.2024 alle condizioni di seguito riportate per esteso.
Per entrambe le parti private:
“1. Le parti confermano anche in questa sede la comune volontà di addivenire alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra di loro in data 8 aprile 2000.

2. Le parti concordano di avanzare una richiesta congiunta affinchè il Tribunale revochi il provvedimento di separazione personale omologato in data 19 giugno 2008 nella parte in cui prevede le condizioni di mantenimento del figlio poste a carico del padre (corresponsione di euro 1.400,00 Per_1
mensili mediante accredito in favore della Sig.ra dalla data dell'omologa della separazione in CP_1
poi;




3. La Sig.ra in ogni caso, dichiara espressamente ed incondizionatamente di rinunciare, come CP_1
qui rinuncia, a tutte le somme dovute e debende dal Sig. a titolo di mantenimento del Parte_1
figlio sino alla futura pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per_1

4. Le parti concordano di avanzare una richiesta congiunta affinchè il Tribunale, per l'avvenire, ossia dalla pronuncia del divorzio in poi, disponga l'obbligo, a carico del Sig. della Parte_1
corresponsione di un contributo per il mantenimento del figlio pari alla somma mensile di € Per_1
150,00, da versarsi direttamente al figlio sul suo conto corrente entro i primi 5 giorni di ogni mese e sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, fatto salvo in ogni caso il permanere dell'obbligo, per il Sig. di contribuire nella misura del 50%, alle spese straordinarie per il figlio alle Parte_1
condizioni già indicate nel citato provvedimento di omologa della separazione tra i coniugi.

5. Le parti, di comune accordo, si impegnano a provvedere all'acquisto o al noleggio di un'automobile per neopatentati che verrà intestata/utilizzata dal figlio sostenendo al 50% ciascuno sia la spesa Per_1
per l'acquisto o il noleggio sia la spesa per il bollo e l'assicurazione, previa scelta congiunta dell'auto da acquistare o da noleggiare. Le parti concordano che la quota di spesa a carico del Sig. Parte_1
sia per l'acquisto/noleggio dell'autovettura sia per il pagamento di bollo ed assicurazione, verrà prelevata dalle somme accantonate sul libretto di risparmio nominativo aperto presso la Intesa Sanpaolo di cui al doc. 62 di parte
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