Trib. Bergamo, sentenza 18/03/2024, n. 709
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Testo completo
N. R.G. 8573/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa M C E C Presidente Relatore dott.ssa R M A C Giudice dott.ssa P G Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8573/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CORNELLI LUCA del foro di Bergamo
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BROGGI CP_1 C.F._2
PAOLO del foro di Milano
CONVENUTO
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del
7.2.2014.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice si rivolgeva a Parte_1
Codesto Tribunale al fine di ottenere una pronuncia diretta ad accertare che: “il sig.
è padre di ( nata a Seriate il 29.09.2019) e di CP_1 Per_1 Per_2
( nato a Dalmine il 05.10.2021) e per l'effetto ordinare all'ufficiale di Stato
[...]
civile di procedere alla trascrizione della emananda sentenza;
condannare il sig.
a versare alla sig.ra la somma di Euro CP_2 Parte_1
500,00 mensili per il mantenimento ordinario di e di euro 500,00 Pna_2
mensili per il mantenimento di a far data dalle rispettive nascite, oltre Per_1
rivalutazione annua a far data dal dicembre 2022 ed oltre al 75% delle spese straordinarie dei figli secondo il protocollo del Tribunale di Bergamo od il diverso minore o maggior importo che si dovesse ravvisare in corso di causa;
spese legali interamente diffuse.”, in via istruttoria chiedeva CTU per le indagini ematologiche e genetiche.
In fatto l'attrice sosteneva di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il convenuto sin dal settembre 2018, caratterizzata da violenze e da abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti da parte dello stesso, tanto da essere stata costretta ad P allontanarsi dal compagno e rifugiarsi dai genitori, ove peraltro nasceva la figlia dopo la nascita della quale tuttavia le parti si riavvicinavano e l'attrice restava di nuovo incinta. A seguito di una lite nella quale era stata aggredita dal compagno sotto l'effetto dell'alcol ella decideva di interrompere definitivamente la relazione trasferendosi dai propri genitori ove dava alla luce, il 5 ottobre 2021, il secondo figlio , da lei Per_2
soltanto riconosciuto. Sottolineava che il compagno non aveva sottoscritto il modulo per il riconoscimento dei figli perchè pretendeva di ottenere l'affido condiviso, cosa che, diversamente, ella non voleva assolutamente riconoscere alla luce delle persistenti problematiche del convenuto, legate all'abuso di sostanze e di alcol, tant'è che al tribunale chiedeva non solo che venissero riconosciuti i due figli, ma anche che il diritto di visita del padre fosse disciplinato in modalità protetta e che i bambini fossero affidati in via super- esclusiva a lei. A fondamento di questi suoi timori, ricordava come vi era stato un episodio, il 30 maggio 2021, nel quale, pur senza intenzionalità, questi aveva
P procurato un'ustione corneale a con il contatto di una sigaretta accesa. Dal punto di vista economico l'attrice sottolineava come ella non avesse un impiego retribuito a fronte invece del lavoro di camionista dell'ex compagno, lavoro che consentiva a lui un reddito mensile di € 2500,00 netti, cosicché chiedeva per il mantenimento dei figli la somma di € 500,00 per ciascuno oltre al 75% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Bergamo, sottolineando che così sarebbe riuscita a garantirsi la locazione di un appartamento ove poter in maniera più tranquilla crescere i propri figli.
Si costituiva il convenuto che contestava la ricostruzione fattuale del CP_1
ricorso. Dopo aver evidenziato come la relazione tra le parti lo vedeva impegnato in modo concreto nella cura della compagna nonché del figlio che la stessa aveva Per_3
P avuto da precedente relazione e come la nascita della figlia fosse stata fortemente voluta dalle parti e non invece collegata a “rapporti sessuali mai protetti da alcun metodo contraccettivo”, come si leggeva nell'atto dell'attrice, rilevava come la Per_1
improvvisamente iniziava a voler decidere ogni cosa relativa alla nascitura da sola non senza denigrare il padre che veniva ripetutamente apostrofato come uno “che non sa fare nulla..e che non vale niente”, e come, incredibilmente la compagna, seppur in stato di gravidanza avanzato, avesse iniziato a uscire la sera con le amiche , a bere alcolici e a tornare a notte fonda a casa. Sosteneva che il trasferimento presso i genitori di lei era collegata solo alla crisi di coppia e non invece ad alcun tipo di comportamento violento
o aggressivo di lui, tanto è vero che egli poteva, dopo i primi mesi di nascita della figlia, vederla solo se acconsentiva alle condizioni dettate dalla madre che, a un mese dalla nascita della bambina, l'attrice aveva iniziato una nuova relazione sentimentale con tale
. Affermava di aver firmato fin da subito i moduli per il riconoscimento, CP_3
ma che la madre non aveva portato a compimento le pratiche. Rilevava che la coppia ricominciava a convivere in un'abitazione sita in Antegnate, tuttavia, soltanto dopo 15 giorni di convivenza, la decideva di allontanarsi nuovamente, portando con sé i Per_1
due minori e trasferendosi in Valcamonica, ad Ossimo con un nuovo compagno e iniziando a ricattare il convenuto dicendogli che se voleva vedere la figlia doveva dargli delle somme di denaro. Cessata la convivenza dell'attrice con questo partner a Ossimo, nel mese di dicembre 2020, l'attrice decideva di tornare ancora una volta presso la sua abitazione iniziando una nuova convivenza con lui e in tale periodo, appunto, ella gli comunicava di essere un'altra volta incinta, in questo caso però egli non era certo della paternità del detto nascituro. Assumeva di essere rimasto comunque a fianco della compagna , ma che, dopo una breve vacanza trascorsa insieme con la minore la crisi non era superata e persisteva anche dopo la nascita di così che l'attrice lo lasciava Per_2
definitivamente. Egli si associava così alla richiesta di CTU soltanto per il secondo P figlio, non avendo dubbi invece sulla paternità propria nei confronti di Contestava poi in modo deciso la richiesta di affido esclusivo o super esclusivo svolta da parte dell'attrice non esistendone i presupposti, in particolare alcuna reale contestazione circa la sua idoneità genitoriale. Contestava in modo deciso il dedotto suo abuso di alcol e/o di sostanze stupefacenti e assumeva che se fosse stato reale egli non avrebbe potuto svolgere l'attività di camionista o autista di mezzi pesanti, in quanto veniva sottoposto trimestralmente e a sorpresa a dei controlli ed esami , controlli che mai, appunto, avevano rilevato alcunché anche perché l'uso di tali sostanze avrebbe causato la perdita del lavoro stesso. Relativamente invece alla ustione della minore, assumeva essersi trattato di un mero incidente domestico: raccontava di essere stato in quell'occasione con una sigaretta in mano e che la bambina era andata verso di lui correndo ed egli non
si era reso conto che il visino, quindi l'occhio della bambina, era all'altezza della sigaretta, che tale episodio non poteva quindi essere utilizzato in alcun modo per misurare alcuna incapacità genitoriale. Egli riportava quindi alcuni dati che potevano far dubitare proprio della idoneità genitoriale della madre, in particolare, per esempio, il fatto che l'attrice non abbia mai fatto frequentare l'asilo nido alla figlia e probabilmente neppure la scuola materna, così come non avrebbe fatto vaccinare su nulla i bambini, non ammettendo neppure le vaccinazioni obbligatorie, ricordando che la madre avesse affermato più volte che erano tutte decisioni che doveva prendere da sola. Contestava
l'esosità del contributo richiesto a suo carico e rilevava che non era vera la condizione di disoccupazione asserita nel ricorso in quanto l'attrice al contrario, aveva sempre lavorato presso l'attività del padre, “bar gelateria mamma mia” percependo il relativo compenso.
Concludeva chiedendo l'affido condiviso dei minori con collocamento degli stessi presso la madre, ipotizzando il suo diritto di visita e l'assunzione del suo cognome, si P dichiarava disponibile a versare, a titolo di contributo della figlia € 300,00 mensile
e di € 200,00 nei confronti di , dopo però che fosse accertata la sua paternità, oltre Per_2
al 50% delle spese straordinarie.
Dopo l'espletamento dell'interrogatorio formale del convenuto questi, in data 6.12.22, P procedeva al riconoscimento della minore e così il giudicante disciplinava i rapporti tra detta figlia ed il padre, disponendo in via provvisoria l'affido condiviso, ponendo a carico del convenuto l'obbligo di versare un assegno di mantenimento di € 300,00 mensile oltre al 50% delle spese straordinarie e, alla luce dei gravi comportamenti reciprocamente contestati dava
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa M C E C Presidente Relatore dott.ssa R M A C Giudice dott.ssa P G Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8573/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CORNELLI LUCA del foro di Bergamo
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BROGGI CP_1 C.F._2
PAOLO del foro di Milano
CONVENUTO
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del
7.2.2014.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice si rivolgeva a Parte_1
Codesto Tribunale al fine di ottenere una pronuncia diretta ad accertare che: “il sig.
è padre di ( nata a Seriate il 29.09.2019) e di CP_1 Per_1 Per_2
( nato a Dalmine il 05.10.2021) e per l'effetto ordinare all'ufficiale di Stato
[...]
civile di procedere alla trascrizione della emananda sentenza;
condannare il sig.
a versare alla sig.ra la somma di Euro CP_2 Parte_1
500,00 mensili per il mantenimento ordinario di e di euro 500,00 Pna_2
mensili per il mantenimento di a far data dalle rispettive nascite, oltre Per_1
rivalutazione annua a far data dal dicembre 2022 ed oltre al 75% delle spese straordinarie dei figli secondo il protocollo del Tribunale di Bergamo od il diverso minore o maggior importo che si dovesse ravvisare in corso di causa;
spese legali interamente diffuse.”, in via istruttoria chiedeva CTU per le indagini ematologiche e genetiche.
In fatto l'attrice sosteneva di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il convenuto sin dal settembre 2018, caratterizzata da violenze e da abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti da parte dello stesso, tanto da essere stata costretta ad P allontanarsi dal compagno e rifugiarsi dai genitori, ove peraltro nasceva la figlia dopo la nascita della quale tuttavia le parti si riavvicinavano e l'attrice restava di nuovo incinta. A seguito di una lite nella quale era stata aggredita dal compagno sotto l'effetto dell'alcol ella decideva di interrompere definitivamente la relazione trasferendosi dai propri genitori ove dava alla luce, il 5 ottobre 2021, il secondo figlio , da lei Per_2
soltanto riconosciuto. Sottolineava che il compagno non aveva sottoscritto il modulo per il riconoscimento dei figli perchè pretendeva di ottenere l'affido condiviso, cosa che, diversamente, ella non voleva assolutamente riconoscere alla luce delle persistenti problematiche del convenuto, legate all'abuso di sostanze e di alcol, tant'è che al tribunale chiedeva non solo che venissero riconosciuti i due figli, ma anche che il diritto di visita del padre fosse disciplinato in modalità protetta e che i bambini fossero affidati in via super- esclusiva a lei. A fondamento di questi suoi timori, ricordava come vi era stato un episodio, il 30 maggio 2021, nel quale, pur senza intenzionalità, questi aveva
P procurato un'ustione corneale a con il contatto di una sigaretta accesa. Dal punto di vista economico l'attrice sottolineava come ella non avesse un impiego retribuito a fronte invece del lavoro di camionista dell'ex compagno, lavoro che consentiva a lui un reddito mensile di € 2500,00 netti, cosicché chiedeva per il mantenimento dei figli la somma di € 500,00 per ciascuno oltre al 75% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Bergamo, sottolineando che così sarebbe riuscita a garantirsi la locazione di un appartamento ove poter in maniera più tranquilla crescere i propri figli.
Si costituiva il convenuto che contestava la ricostruzione fattuale del CP_1
ricorso. Dopo aver evidenziato come la relazione tra le parti lo vedeva impegnato in modo concreto nella cura della compagna nonché del figlio che la stessa aveva Per_3
P avuto da precedente relazione e come la nascita della figlia fosse stata fortemente voluta dalle parti e non invece collegata a “rapporti sessuali mai protetti da alcun metodo contraccettivo”, come si leggeva nell'atto dell'attrice, rilevava come la Per_1
improvvisamente iniziava a voler decidere ogni cosa relativa alla nascitura da sola non senza denigrare il padre che veniva ripetutamente apostrofato come uno “che non sa fare nulla..e che non vale niente”, e come, incredibilmente la compagna, seppur in stato di gravidanza avanzato, avesse iniziato a uscire la sera con le amiche , a bere alcolici e a tornare a notte fonda a casa. Sosteneva che il trasferimento presso i genitori di lei era collegata solo alla crisi di coppia e non invece ad alcun tipo di comportamento violento
o aggressivo di lui, tanto è vero che egli poteva, dopo i primi mesi di nascita della figlia, vederla solo se acconsentiva alle condizioni dettate dalla madre che, a un mese dalla nascita della bambina, l'attrice aveva iniziato una nuova relazione sentimentale con tale
. Affermava di aver firmato fin da subito i moduli per il riconoscimento, CP_3
ma che la madre non aveva portato a compimento le pratiche. Rilevava che la coppia ricominciava a convivere in un'abitazione sita in Antegnate, tuttavia, soltanto dopo 15 giorni di convivenza, la decideva di allontanarsi nuovamente, portando con sé i Per_1
due minori e trasferendosi in Valcamonica, ad Ossimo con un nuovo compagno e iniziando a ricattare il convenuto dicendogli che se voleva vedere la figlia doveva dargli delle somme di denaro. Cessata la convivenza dell'attrice con questo partner a Ossimo, nel mese di dicembre 2020, l'attrice decideva di tornare ancora una volta presso la sua abitazione iniziando una nuova convivenza con lui e in tale periodo, appunto, ella gli comunicava di essere un'altra volta incinta, in questo caso però egli non era certo della paternità del detto nascituro. Assumeva di essere rimasto comunque a fianco della compagna , ma che, dopo una breve vacanza trascorsa insieme con la minore la crisi non era superata e persisteva anche dopo la nascita di così che l'attrice lo lasciava Per_2
definitivamente. Egli si associava così alla richiesta di CTU soltanto per il secondo P figlio, non avendo dubbi invece sulla paternità propria nei confronti di Contestava poi in modo deciso la richiesta di affido esclusivo o super esclusivo svolta da parte dell'attrice non esistendone i presupposti, in particolare alcuna reale contestazione circa la sua idoneità genitoriale. Contestava in modo deciso il dedotto suo abuso di alcol e/o di sostanze stupefacenti e assumeva che se fosse stato reale egli non avrebbe potuto svolgere l'attività di camionista o autista di mezzi pesanti, in quanto veniva sottoposto trimestralmente e a sorpresa a dei controlli ed esami , controlli che mai, appunto, avevano rilevato alcunché anche perché l'uso di tali sostanze avrebbe causato la perdita del lavoro stesso. Relativamente invece alla ustione della minore, assumeva essersi trattato di un mero incidente domestico: raccontava di essere stato in quell'occasione con una sigaretta in mano e che la bambina era andata verso di lui correndo ed egli non
si era reso conto che il visino, quindi l'occhio della bambina, era all'altezza della sigaretta, che tale episodio non poteva quindi essere utilizzato in alcun modo per misurare alcuna incapacità genitoriale. Egli riportava quindi alcuni dati che potevano far dubitare proprio della idoneità genitoriale della madre, in particolare, per esempio, il fatto che l'attrice non abbia mai fatto frequentare l'asilo nido alla figlia e probabilmente neppure la scuola materna, così come non avrebbe fatto vaccinare su nulla i bambini, non ammettendo neppure le vaccinazioni obbligatorie, ricordando che la madre avesse affermato più volte che erano tutte decisioni che doveva prendere da sola. Contestava
l'esosità del contributo richiesto a suo carico e rilevava che non era vera la condizione di disoccupazione asserita nel ricorso in quanto l'attrice al contrario, aveva sempre lavorato presso l'attività del padre, “bar gelateria mamma mia” percependo il relativo compenso.
Concludeva chiedendo l'affido condiviso dei minori con collocamento degli stessi presso la madre, ipotizzando il suo diritto di visita e l'assunzione del suo cognome, si P dichiarava disponibile a versare, a titolo di contributo della figlia € 300,00 mensile
e di € 200,00 nei confronti di , dopo però che fosse accertata la sua paternità, oltre Per_2
al 50% delle spese straordinarie.
Dopo l'espletamento dell'interrogatorio formale del convenuto questi, in data 6.12.22, P procedeva al riconoscimento della minore e così il giudicante disciplinava i rapporti tra detta figlia ed il padre, disponendo in via provvisoria l'affido condiviso, ponendo a carico del convenuto l'obbligo di versare un assegno di mantenimento di € 300,00 mensile oltre al 50% delle spese straordinarie e, alla luce dei gravi comportamenti reciprocamente contestati dava
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