Trib. Palermo, sentenza 16/12/2024, n. 6127
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Giudice dott.ssa Sara Marino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sommario di cognizione (art. 702 bis e segg. c.p.c.) iscritto al n.
11705/2023 R.G. promosso da
, nato a [...] il [...] Parte_1
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Perricone, presso il cui C.F._1
studio a Mazara del Vallo (TP), via Roma, n. 92, è elettivamente domiciliato contro
( , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
ed ( , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del Prefetto pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici a Palermo, via Villareale n. 6, sono domiciliati
Oggetto: Impugnazione decreto allontanamento di cittadino di altro Stato membro dell'Unione Europea
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 25/09/2023 ha impugnato il Parte_1
provvedimento emesso il 28/08/2023 e notificato in pari data con cui il Prefetto della
Provincia di ha decretato l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano CP_2
“per motivi imperativi di sicurezza pubblica” ai sensi dell'art. 20, comma 3, d.lgs.30/2007.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato, lamentando l'assenza di pericolosità sociale.
L'Amministrazione resistente ha chiesto, invece, il rigetto del ricorso.
Il procedimento è stato istruito attraverso l'acquisizione di documentazione e l'ascolto del ricorrente.
Va preliminarmente dichiarata la competenza di questa Sezione Specializzata a decidere della presente controversia, in virtù degli artt. 3 e 4 del DL 13/2017, conv. in L. 46/2017, secondo cui i procedimenti aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di
1
allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'art.
20 del d.lgs. 30/07 rientrano nella competenza del Tribunale, sezione specializzata protezione internazionale, nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha impugnato il provvedimento impugnato;
in tali casi, il Tribunale giudica in composizione monocratica.
Venendo al merito, il ricorso è fondato.
L'art. 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 “Attuazione della direttiva
2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri” è intitolato “Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno” e prevede:
“
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, puo' essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Giudice dott.ssa Sara Marino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sommario di cognizione (art. 702 bis e segg. c.p.c.) iscritto al n.
11705/2023 R.G. promosso da
, nato a [...] il [...] Parte_1
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Perricone, presso il cui C.F._1
studio a Mazara del Vallo (TP), via Roma, n. 92, è elettivamente domiciliato contro
( , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
ed ( , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del Prefetto pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici a Palermo, via Villareale n. 6, sono domiciliati
Oggetto: Impugnazione decreto allontanamento di cittadino di altro Stato membro dell'Unione Europea
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 25/09/2023 ha impugnato il Parte_1
provvedimento emesso il 28/08/2023 e notificato in pari data con cui il Prefetto della
Provincia di ha decretato l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano CP_2
“per motivi imperativi di sicurezza pubblica” ai sensi dell'art. 20, comma 3, d.lgs.30/2007.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato, lamentando l'assenza di pericolosità sociale.
L'Amministrazione resistente ha chiesto, invece, il rigetto del ricorso.
Il procedimento è stato istruito attraverso l'acquisizione di documentazione e l'ascolto del ricorrente.
Va preliminarmente dichiarata la competenza di questa Sezione Specializzata a decidere della presente controversia, in virtù degli artt. 3 e 4 del DL 13/2017, conv. in L. 46/2017, secondo cui i procedimenti aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di
1
allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'art.
20 del d.lgs. 30/07 rientrano nella competenza del Tribunale, sezione specializzata protezione internazionale, nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha impugnato il provvedimento impugnato;
in tali casi, il Tribunale giudica in composizione monocratica.
Venendo al merito, il ricorso è fondato.
L'art. 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 “Attuazione della direttiva
2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri” è intitolato “Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno” e prevede:
“
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, puo' essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica
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