Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 84
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Testo completo
N. 12292/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4.10.2024 da
1) Parte_1
Nata a Magenta (MI) il 30.12.1977 cittadina: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Chiara Invernizzi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: Pt_3
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Marco Oldani presso il quale ha eletto domicilio telematico
i quali hanno contratto matrimonio concordatario
in AN FA TI (MI)
(al al n. 3, S. A P 22;
anno 2013)
In separazione dei beni.
con il seguente figlio: a Magenta (MI), il 03.01.2015, riconosciuto da Persona_1
entrambi i coniugi, residente a [...];
codice fiscale
minore di età C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri
a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: Per_ 1) Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, secondo i principi dell'affido condiviso, con collocazione anagrafica presso la madre, che si occuperà, di comune intesa col padre, della sua crescita ed educazione, tenuto conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni. I coniugi si impegnano reciprocamente, per il bene del figlio minore, a mantenere il rapporto con le rispettive famiglie di origine, potendo contare anche sull'aiuto dei nonni.
2) I coniugi optano per l'affido paritetico condiviso con le seguenti modalità: lunedì, martedì sempre con la madre, giovedì e venerdì sempre con il padre, mercoledì sabato e domenica alternati (il mercoledì il genitore che non ha il week end).
3) Il figlio trascorrerà ad anni alterni con un genitore le vacanze invernali, dal 25 al 31 con un genitore e dal
31 al 6 con l'altro e ad anni alterni la giornata di Pasqua con un genitore ed il giorno di Sant'Angelo con
l'altro.
4) In riferimento alle vacanze estive i coniugi concorderanno i periodi di ferie da trascorrere con il figlio, le modalità e le destinazioni entro la fine del mese di aprile di ogni anno con garanzia che, almeno 15 giorni,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4.10.2024 da
1) Parte_1
Nata a Magenta (MI) il 30.12.1977 cittadina: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Chiara Invernizzi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: Pt_3
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Marco Oldani presso il quale ha eletto domicilio telematico
i quali hanno contratto matrimonio concordatario
in AN FA TI (MI)
(al al n. 3, S. A P 22;
anno 2013)
In separazione dei beni.
con il seguente figlio: a Magenta (MI), il 03.01.2015, riconosciuto da Persona_1
entrambi i coniugi, residente a [...];
codice fiscale
minore di età C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri
a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: Per_ 1) Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, secondo i principi dell'affido condiviso, con collocazione anagrafica presso la madre, che si occuperà, di comune intesa col padre, della sua crescita ed educazione, tenuto conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni. I coniugi si impegnano reciprocamente, per il bene del figlio minore, a mantenere il rapporto con le rispettive famiglie di origine, potendo contare anche sull'aiuto dei nonni.
2) I coniugi optano per l'affido paritetico condiviso con le seguenti modalità: lunedì, martedì sempre con la madre, giovedì e venerdì sempre con il padre, mercoledì sabato e domenica alternati (il mercoledì il genitore che non ha il week end).
3) Il figlio trascorrerà ad anni alterni con un genitore le vacanze invernali, dal 25 al 31 con un genitore e dal
31 al 6 con l'altro e ad anni alterni la giornata di Pasqua con un genitore ed il giorno di Sant'Angelo con
l'altro.
4) In riferimento alle vacanze estive i coniugi concorderanno i periodi di ferie da trascorrere con il figlio, le modalità e le destinazioni entro la fine del mese di aprile di ogni anno con garanzia che, almeno 15 giorni,
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