Trib. Avezzano, sentenza 13/05/2024, n. 320
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Testo completo
N. R.G. 875/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio NI FI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 875/2020, promossa da:
SOC. AGR. SI A R.L. (C.F. [...]), in persona del legale rappresentante p.t., AN ZI (C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv. Lucia Di Cosimo
RICORRENTE
Contro
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI L'AQUILA (C.F. 80005690666), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio della dott.ssa Assunta Martorelli
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14/11/2023, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Svolgimento del processo
ZI FR, sia in proprio sia quale rappresentante legale della SOC. AGRICOLA
SI A R.L. (di seguito SOC. AGR. SI), adiva con ricorso ex artt. 22, legge n.
689/1981, come modificato dal D.Lgs. n. 150/2011, l'intestato Tribunale per proporre opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 165 del 12.10.2020, prot. 14729, emessa dall'ISPETTORATO
TERRITORIALE DEL LAVORO DI L'AQUILA (di seguito ITL), con la quale veniva ingiunto allo stesso ZI nonché alla SOC. AGR. SI, il pagamento della sanzione di €
15.559,00, a titolo di sanzioni amministrative per le seguenti violazioni di legge:
“
1. articolo 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002 convertito nella Legge 73/2002, come sostituito dall'art.
22, comma 1, del D. Lgs. 151/2015 e sanzionato dalla stessa normativa sopra richiamata con una sanzione graduata “per fasce” in relazione alla durata del comportamento illecito, per aver il datore di lavoro, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, occupato il lavoratore AR SS dal 12.03.2019, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Nel caso specifico la sanzione prevista in caso di impiego di lavoratori fino a trenta giornate di effettivo lavoro
è pari ad un importo maggiorato del 20% ai sensi dell'art. 1, comma, 445 – lettera d –, della L. n.
145/2018, da € 1.800,00 a € 10.800,00 per ciascun lavoratore irregolare;
2. articolo 5, comma 1, D.Lgs. n. 375/1993, sanzionato dall'articolo 5, ultimo comma, della normativa sopra richiamata nell'importo, quintuplicato dall'art. 1, comma 1177, della L. n.
296/2006, da € 515,00 ad € 1.290,00 per ogni dipendente, per aver il datore di lavoro presentato all'INPS n. 2 denunce aziendali con elementi e dati infedeli;
3. articolo 1, commi 910-912, della L. n. 205/2017, sanzionato dall'art. 1, comma 913 della stessa normativa per un importo da € 1.000,00 ad € 5.000,00 per ciascun mese in cui la violazione è stata perpetrata senza tener conto del numero dei lavoratori coinvolti, per aver il datore di lavoro pagato in contanti al lavoratore AR AN le retribuzioni dovute da luglio a dicembre 2018”.
Parte ricorrente deduceva, preliminarmente, la nullità e genericità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata. Nel merito, contestava l'avvenuto pagamento in contanti del dipendente AR SS nel periodo da luglio a dicembre 2018, deducendo che tale pagamento non era mai avvenuto: nell'anno 2018, infatti, a causa di una grave crisi di impresa, la SOC. AGR. SI aveva avuto difficoltà nell'adempimento puntuale dell'obbligazione retributiva nei confronti del lavoratore;
il debito retributivo era stato però compensato dalla società facendosi carico del canone di locazione mensile gravante sul dipendente nonché fornendogli vitto presso l'abitazione del ZI. Parte ricorrente contestava, inoltre, che lo stesso AR SS, riassunto l'anno successivo, avesse ricominciato a lavorare in data 12.3.2019 (come accertato dagli ispettori), avendo invece il nuovo rapporto lavorativo avuto inizio soltanto in data 19.3.2019, dunque non prima che la datrice di lavoro avesse regolarmente effettuato le comunicazioni obbligatorie agli uffici competenti. Contestava, in ogni caso, nel quantum la sanzione amministrativa irrogata, in quanto ritenuta sproporozionata.
Si costituiva l'ITL resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
Nel corso del giudizio venivano acquisiti i documenti ritualmente depositati e venivano assunte le prove orali ammesse.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Destituita di fondamento è l'eccezione di “nullità e genericità” dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
Giova osservare che, secondo costante giurisprudenza, il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, legge n. 689/1981, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale (Cass., Sez. I, 22.9.2006, n.
20702).
Nel caso che occupa, l'ordinanza-ingiunzione impugnata non solo contiene tutti gli elementi di fatto
e gli estremi di diritto delle intervenute violazioni, ma richiama espressamente l'atto presupposto, rappresentato dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019004050/T01 del 30.5.2019, la cui regolare notifica nei confronti del ricorrente non è in contestazione.
Si è, del resto, anche affermato in giurisprudenza che l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (Cass., Sez. VI-2, 30.7.2020, n. 16316).
Anche nel merito le doglianze di parte ricorrente sono infondate.
Presupposto dell'ordinanza-ingiunzione impugnata è il verbale unico di accertamento e notificazione
n. 2019004050/T01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio NI FI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 875/2020, promossa da:
SOC. AGR. SI A R.L. (C.F. [...]), in persona del legale rappresentante p.t., AN ZI (C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv. Lucia Di Cosimo
RICORRENTE
Contro
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI L'AQUILA (C.F. 80005690666), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio della dott.ssa Assunta Martorelli
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14/11/2023, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Svolgimento del processo
ZI FR, sia in proprio sia quale rappresentante legale della SOC. AGRICOLA
SI A R.L. (di seguito SOC. AGR. SI), adiva con ricorso ex artt. 22, legge n.
689/1981, come modificato dal D.Lgs. n. 150/2011, l'intestato Tribunale per proporre opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 165 del 12.10.2020, prot. 14729, emessa dall'ISPETTORATO
TERRITORIALE DEL LAVORO DI L'AQUILA (di seguito ITL), con la quale veniva ingiunto allo stesso ZI nonché alla SOC. AGR. SI, il pagamento della sanzione di €
15.559,00, a titolo di sanzioni amministrative per le seguenti violazioni di legge:
“
1. articolo 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002 convertito nella Legge 73/2002, come sostituito dall'art.
22, comma 1, del D. Lgs. 151/2015 e sanzionato dalla stessa normativa sopra richiamata con una sanzione graduata “per fasce” in relazione alla durata del comportamento illecito, per aver il datore di lavoro, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, occupato il lavoratore AR SS dal 12.03.2019, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Nel caso specifico la sanzione prevista in caso di impiego di lavoratori fino a trenta giornate di effettivo lavoro
è pari ad un importo maggiorato del 20% ai sensi dell'art. 1, comma, 445 – lettera d –, della L. n.
145/2018, da € 1.800,00 a € 10.800,00 per ciascun lavoratore irregolare;
2. articolo 5, comma 1, D.Lgs. n. 375/1993, sanzionato dall'articolo 5, ultimo comma, della normativa sopra richiamata nell'importo, quintuplicato dall'art. 1, comma 1177, della L. n.
296/2006, da € 515,00 ad € 1.290,00 per ogni dipendente, per aver il datore di lavoro presentato all'INPS n. 2 denunce aziendali con elementi e dati infedeli;
3. articolo 1, commi 910-912, della L. n. 205/2017, sanzionato dall'art. 1, comma 913 della stessa normativa per un importo da € 1.000,00 ad € 5.000,00 per ciascun mese in cui la violazione è stata perpetrata senza tener conto del numero dei lavoratori coinvolti, per aver il datore di lavoro pagato in contanti al lavoratore AR AN le retribuzioni dovute da luglio a dicembre 2018”.
Parte ricorrente deduceva, preliminarmente, la nullità e genericità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata. Nel merito, contestava l'avvenuto pagamento in contanti del dipendente AR SS nel periodo da luglio a dicembre 2018, deducendo che tale pagamento non era mai avvenuto: nell'anno 2018, infatti, a causa di una grave crisi di impresa, la SOC. AGR. SI aveva avuto difficoltà nell'adempimento puntuale dell'obbligazione retributiva nei confronti del lavoratore;
il debito retributivo era stato però compensato dalla società facendosi carico del canone di locazione mensile gravante sul dipendente nonché fornendogli vitto presso l'abitazione del ZI. Parte ricorrente contestava, inoltre, che lo stesso AR SS, riassunto l'anno successivo, avesse ricominciato a lavorare in data 12.3.2019 (come accertato dagli ispettori), avendo invece il nuovo rapporto lavorativo avuto inizio soltanto in data 19.3.2019, dunque non prima che la datrice di lavoro avesse regolarmente effettuato le comunicazioni obbligatorie agli uffici competenti. Contestava, in ogni caso, nel quantum la sanzione amministrativa irrogata, in quanto ritenuta sproporozionata.
Si costituiva l'ITL resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
Nel corso del giudizio venivano acquisiti i documenti ritualmente depositati e venivano assunte le prove orali ammesse.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Destituita di fondamento è l'eccezione di “nullità e genericità” dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
Giova osservare che, secondo costante giurisprudenza, il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, legge n. 689/1981, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale (Cass., Sez. I, 22.9.2006, n.
20702).
Nel caso che occupa, l'ordinanza-ingiunzione impugnata non solo contiene tutti gli elementi di fatto
e gli estremi di diritto delle intervenute violazioni, ma richiama espressamente l'atto presupposto, rappresentato dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019004050/T01 del 30.5.2019, la cui regolare notifica nei confronti del ricorrente non è in contestazione.
Si è, del resto, anche affermato in giurisprudenza che l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (Cass., Sez. VI-2, 30.7.2020, n. 16316).
Anche nel merito le doglianze di parte ricorrente sono infondate.
Presupposto dell'ordinanza-ingiunzione impugnata è il verbale unico di accertamento e notificazione
n. 2019004050/T01
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