Trib. Mantova, sentenza 06/07/2024, n. 667

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Mantova, sentenza 06/07/2024, n. 667
Giurisdizione : Trib. Mantova
Numero : 667
Data del deposito : 6 luglio 2024

Testo completo

N. R.G. 672/2023
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 672/2023 promossa da
UZ MA
SOCIETA' AGRICOLA DUE AQUILE DI UZ CO E C. S.N.C.
OPPONENTI contro
ATS - AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA
OPPOSTA
Oggi 4 luglio 2024, il Giudice dott. Alessandra Venturini, verificata la rituale comunicazione
a cura della Cancelleria del provvedimento di fissazione di udienza in data odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa mediante trattazione scritta, ex art.
127 ter c.p.c.
;
osservato che non sono state presentate obiezioni allo svolgimento della udienza con trattazione scritta, dà atto che le parti hanno depositato note scritte, precisando le rispettive conclusioni e svolgendo le proprie difese.
Il procuratore degli opponenti ha formulato le seguenti conclusioni:
“NEL MERITO: i) In via principale: accogliersi il ricorso e per l'effetto annullarsi i provvedimenti impugnati meglio descritti nell'epigrafe del presente ricorso, per tutti i motivi in fatto e in diritto di cui alla narrativa che precede in quest'atto;

ii) In via subordinata: annullarsi gli atti gravati nella parte in cui non applicano la sanzione al minimo di legge, per tutti i motivi in fatto e in diritto di cui alla narrativa che precede in quest'atto;
per l'effetto rideterminarsi la sanzione in € 10.329,00 ex art. 32 del D.Lgs.
158/2006
.
- IN OGNI CASO: con vittoria di spese e onorari di giudizio in favore dei ricorrenti.
- IN VIA ISTRUTTORIA: come da note scritte depositate il 3.07.2024
pagina 1 di 8
Il procuratore di parte convenuta opposta ha così precisato le proprie conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito così giudicare: in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza n. 335/2022-VET in assenza del “fumus boni iuris” e del periculum in mora;

In via principale e nel merito: respingere, per le motivazioni sopra esposte e rappresentate, il ricorso in opposizione di cui è causa in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto e per
l'effetto confermare l'O.I. n. 335/2022- VET impugnata nell'importo in essa descritto;

In via istruttoria: la difesa dell'A.T.S. Val Padana si oppone a tutte le istanze istruttorie di parte opponente in quanto inammissibili, fuorvianti ed inutili al fine della decisione. Con ogni riserva di produrre, dedurre ed argomentare.
Con vittoria di onorari e spese per la resistente ATS della Val Padana”
Il Giudice si ritira per deliberare e rientrato dalla camera di consiglio ad ore pronuncia e deposita la seguente sentenza ex art. 6 D.Lvo n. 150/11, allegata a verbale.
Il Giudice
dott. Alessandra Venturini
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini ha pronunciato ex art. 6
D.Lvo n. 150/11
la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 672/2023 promossa da:
UZ MA (cf [...])
SOCIETA' AGRICOLA DUE AQUILE DI UZ CO E C. S.N.C. (P. IVA:
02510550201) rappresentati e difesi dall'avv. BARRECA GIUSEPPE
OPPONENTE contro
ATS - AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA (c.f.
02481970206) rappresentata e difesa dall'avv. FACCIOLI FAUSTA
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. l. n. 689/81
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26.02.2023 veniva proposta opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 335/2022-VET assunta dal Direttore Generale pro tempore dell'ATS Val
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Padana, notificata ai ricorrenti il 27.01.2023, con la quale è stata irrogata sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.701,60 (comprensiva di spese di procedimento e di notificazione per complessivi € 43,60) nei confronti dei ricorrenti, per violazione dell'art. 14 comma 3, lett. b), del D.Lgs. 158/2006.
Gli opponenti allegavano: che come da relativo verbale, “In data “… 22/11/18 …” il veterinario ufficiale dell'ATS del distretto dell'Alto Mantovano “… si recava presso l'azienda
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