Trib. Roma, sentenza 07/12/2024, n. 989

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 07/12/2024, n. 989
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 989
Data del deposito : 7 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 11402/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.11402/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. FIORAVANTI SIMONA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;

e
(C.F. ), nata a [...] il TR C.F._2
17.02.1998, rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONINI FRANCESCO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 16/09/2024 le parti, premesso che dalla loro relazione era nata la figlia (Roma, 18.08.2022), riconosciuta da entrambi Per_1
i genitori, adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire regolamentare le condizioni di mantenimento e affidamento della figlia minore.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, ulteriormente riformulate per l'udienza cartolare del 21.11.2024, come di seguito indicato: “1) la figlia minore è affidata, congiuntamente, ad Per_1
1


entrambi i genitori con collocazione esclusiva della stessa presso la madre ed attualmente nell'abitazione dei nonni materni in Monteprandone Fraz.ne
Centobuchi (AP) alla Via della Liberazione n. 57/A in cui la minore potrà stabilire la sua residenza anagrafica impegnandosi il Sig. a prestare il proprio Pt_1
necessario consenso, salvo che in futuro la madre possa individuare una diversa ed autonoma collocazione previa comunicazione al padre;
l'esercizio della responsabilità genitoriale sarà congiunto per tutte le questioni di maggiore interesse per il minore quali la decisione in ordine alla salute, educazione, istruzione, residenza, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, nonché disgiunto in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione che riguardano il normale evolversi della quotidianità e che
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