Trib. Civitavecchia, sentenza 12/02/2024, n. 65
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Sezione Controversie di Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario , Dott.ssa Maria Pia
De Benedictis, all'udienza del 12.2.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 1115 R.G. degli Affari Contenziosi dell'anno
2020 e vertente
TRA
DE WA Teresa, titolare dell'omonima impresa individuale, elettivamente
domiciliata in Ladispoli (RM), Via Regina Margherita, 1/A, presso lo Studio dell'Avv.
Gianluca Greco, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
Ispettorato Territoriale del Lavoro gà Direzione Territoriale del Lavoro di Roma, in
persona del Direttore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Floridia Monforte giusta
procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.7.2020 l'istante ha proposto opposizione avverso
l'ordinanza ingiunzione n. 1183/2020 del 03.06.2020 prot. n. 40271 notificata in data
29.06.2020 dal Capo dell' Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma, con la quale
veniva irrogata la sanzione amministrativa di € 8.723,00 per le seguenti violazioni di
legge quale titolare dell'impresa individuale denominata “Pronto Pizza”:
art. 3, comma 3 del D.L. n. 12 del 22.02.2002, convertito con modificazioni nella Legge
n. 73 del 23.04.2002, come sostituito dall'art. 4, comma 1 della Legge 183/2010, per aver
impiegato, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al
Centro per l'impiego territorialmente competente i lavoratori subordinati: RU
LE, occupata come banchista il 16.06.2015, giorno di primo accesso ispettivo, per
un giorno di lavoro effettivo e ER IA CA, occupata come banchista il
16.06.2015, giorno di primo accesso ispettivo, per un giorno di lavoro effettivo.
L'ITL ingiungeva, quindi, alla odierna ricorrente, di pagare il complessivo importo
pari ad euro 8.723,00, oltre spese di notifica, di cui euro 4.290,00, quale sanzione
prevista per ciascun lavoratore irregolare ed euro 71,50 per ogni giorno di lavoro non
regolare, per un totale di due giorni di lavoro effettivo, il tutto ai sensi dell'art. 3
comma 3, come sostituito dall'art. 4, comma 1 della legge 183/2010 e sulla base degli
aumenti del 30% previsti dall'art. 14 del D.L. 145/2013, convertito nella Legge n.
9/2014, entrata in vigore il 22 febbraio 2014, disposizione normativa che, da ultimo,
prevede una sanzione compresa tra euro 1.950,00 e 15.600,00 per ciascun lavoratore e
per singola infrazione.
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