Trib. Messina, sentenza 25/11/2024, n. 2658

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 25/11/2024, n. 2658
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 2658
Data del deposito : 25 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Ivana Acacia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.2693 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), residente in [...], C.F._1
Pistunina, ed elettivamente domiciliata in Messina, Via San Domenico
Savìo, ls. 255/B, presso lo studio dell'avv. Antonio Salvatore Scordo (cod. fisc. ), pec: che C.F._2 Email_1
la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1
residente in Via Jacopo del Verme (ME), elettivamente domiciliato a
Messina alla Via Tommaso Cannizzaro n. 134 presso e nello studio dell'Avv. Domenico Restuccia (CF: ) del Foro di C.F._3
Messina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, il quale ha dichiarato di voler ricevere eventuali comunicazioni relative al presente
1


procedimento al numero fax 0906512386 o tramite email al seguente indirizzo pec: tudiorestuccia. ;
PARTE RESISTENTE Email_2 E_3
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 28.06.2024, premesso che in data Parte_1
22.07.2022, a Messina, aveva contratto matrimonio con CP_1
(atto iscritto dei registri degli atti di matrimonio di detto Comune
[...]
al n. 106 parte 1 anno 2022);
che dalla predetta unione era nata a [...], il [...], la figlia che, a causa dei numerosi Persona_1
litigi e delle incomprensioni tra le parti, la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile ed i coniugi vivevano da tempo di fatto separati;
che ella non svolgeva alcuna attività lavorativa, dovendosi occupare della piccola e di altri due figli minorenni nati da una precedente unione, Per_1
di cui uno invalido, con necessità di assistenza continua;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi, che la figlia fosse affidata in modo condiviso con Per_1
domiciliazione presso la madre, che fossero disciplinati i tempi di permanenza della figlia con il padre, che fosse posto a carico del
'obbligo di corrispondere un assegno mensile di € 500,00, CP_1
da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a titolo di contributo al
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